TAR : ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE SENZA
VALUTAZIONE ESIGENZE PERSONALI ..
Registro Generale: 966/2006
LUIGI COSTANTINI Consigliere
SILVIO LOMAZZI Referendario
ha pronunciato la seguente
Visto il ricorso 966/2006 proposto da:
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
Registro Sentenza:
3696/07Registro Generale: 966/2006
nelle persone dei Signori:
MARCELLA COLOMBATI Presidente, relatore LUIGI COSTANTINI Consigliere
SILVIO LOMAZZI Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 25 Ottobre 2007 Visto il ricorso 966/2006 proposto da:
...omissismsmvld.......omissismsmvld....
rappresentato e difeso da:
-
con domicilio eletto in LECCE
-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
|
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 333D/32465 emesso dal Capo della Polizia, Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in data 27.4.2006 e
notificato al ricorrente il 18.5.2006, con il quale è stato disposto, per motivi
di opportunità ed incompatibilità ambientale, il trasferimento con effetto
immediato del ricorrente dal IX Reparto Mobile di (Lpd) – Distaccamento di (Lpd)
alla Questura di (Lpd); nonché di tutti gli atti presupposti, collegati,
connessi, precedenti e successivi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
Udito il relatore Pres. MARCELLA COLOMBATI e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti V. Pellegrino e A. Roberti;Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 3.6.2006, l’Assistente capo di Polizia di Stato ...omissismsmvld....
...omissismsmvld...., in servizio presso il IX Reparto mobile, Distaccamento di
(Lpd), ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno n. 333
del 27.4.2006 con il quale è stato trasferito “per motivi di opportunità e
incompatibilità ambientale” alla Questura di (Lpd).
Questi i motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del d.p.r. n.
335/1982, eccesso di potere per inesistenza del presupposto: il trasferimento si
fonda su una “supposizione” che cioè la situazione di conflittualità affettiva e
interrelazionale con la convivente sia causa di grave disagio allo svolgimento
dei compiti istituzionali e di nocumento al prestigio della p.a.; ma le
problematiche caratterizzanti l’intera vicenda derivano soltanto da iniziative
eccessive e inopportune della convivente e dei suoi familiari e non sono da
ricondurre al ricorrente; la p.a. si è ingerita in fatti di natura privatistici
e non esiste nessuna relazione tra detti fatti e la struttura in cui il
ricorrente opera; 2) eccesso di potere per mancata comparazione tra interesse
pubblico e interesse privato: il trasferimento da (Lpd) a (Lpd) assume una
connotazione punitiva senza tener conto che il ricorrente è separato dalla
moglie e ha una figlia minore a (Lpd), dalla quale sarebbe ingiustamente
allontanato; la p.a. ha l’obbligo di ricercare la nuova sede tra quelle
disponibili che non sia eccessivamente lontana dal luogo in cui si è verificata
l’incompatibilità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, opponendosi al ricorso.
Con ordinanza n. 689/2006 (confermata da Cons. di Stato, n. 5839/2006) è stata
respinta l’istanza cautelare.
Con memoria di udienza il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi
difensive, evidenziando in particolare che la p.a. non avrebbe valutato le
esigenze della figlia minore del dipendente nella scelta della nuova sede di
servizio molto lontana dalla residenza della minore.
All’udienza del 25 ottobre 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, rivolto avverso il trasferimento da (Lpd) a (Lpd) di un
dipendente della Polizia di Stato assunto per incompatibilità ambientale ai
sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 335 del 1982, è soltanto fondato
nei termini che seguono.
2. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto nell’atto introduttivo del
giudizio, il provvedimento impugnato è ampiamente motivato con riferimento:
a) ad una serie accertata di vicende che hanno riguardato il dipendente
(separato dalla moglie e con una figlia minore) nei rapporti con la sua
convivente, rapporti caratterizzati da episodi di violenza e minacce, tali da
non consentirgli “di svolgere serenamente i compiti affidatigli”, anche perché
ormai di dominio pubblico e fonte di disagio tra i colleghi coinvolti a vario
titolo “nei frequenti diverbi”, con conseguente “grave nocumento all’immagine e
al prestigio dell’Amministrazione”;
b) alle stesse affermazioni del ricorrente, secondo cui la responsabilità della
vicenda sarebbe da attribuire esclusivamente alla compagna, la quale tenterebbe
di danneggiarlo con l’aiuto di un funzionario di Polizia a cui la stessa
sarebbe legata da rapporti di amicizia; il che giustifica ancor più il disposto
trasferimento;
c) ad “un ulteriore increscioso episodio”del 25.12.2005 tra il ricorrente e la
convivente che lo avrebbe denunciato per furto, lesioni e minacce (pur se la
querela in seguito sarebbe stata rimessa);
d) in conclusione, alle “condotte poste in essere dal dipendente, reiterate nel
tempo nonostante l’invito a desistere…”, valutata anche la “situazione
familiare” dell’interessato.
Secondo una consolidata giurisprudenza, “il trasferimento, ai sensi dell'art. 55
comma 4 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, consegue ad una valutazione ampiamente
discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una
determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio. L'adozione dell'atto
di trasferimento non presuppone né una valutazione comparativa
dell'amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici,
potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei
criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici
dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna; né
può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente,
le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon
funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione. Inoltre, il
trasferimento per incompatibilità ambientale, avendo lo scopo di tutelare il
prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la
regolarità e la continuità dell'azione amministrativa, mira ad eliminare la
causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del
dipendente presso un determinato ufficio; prescinde, quindi, da ogni valutazione
circa la responsabilità del dipendente e la ricorrenza di eventuali profili
soggettivi di colpa” (tra le tante, Cons. di Stato, nn. 1504/2006, 3926/2004,
2895/2002, 5718/2001, 1245/1999).
A tale giurisprudenza il Collegio aderisce nella sostanza, evidenziando però che
nella scelta della nuova sede di servizio la p.a. avrebbe dovuto considerare
l’esistenza della figlia minore residente a (Lpd), già turbata dalla separazione
dei genitori, ed individuare una sede meno penalizzante, quanto alla distanza,
per il dovere del padre di assistere la figlia.
In proposito è significativo che la Direzione interregionale della Polizia di
Stato Campania-Molise-Puglia-Basilicata nella nota del 23.5.2005, nell’esprimere
il proprio parere favorevole al trasferimento autoritativo del dipendente, aveva
prospettato “come possibile sede quella di (Lpd), onde consentire allo stesso di
mantenere rapporti con la moglie da cui è separato e con la figlia di anni 9”.
Senonché la p.a. avrebbe escluso la suggerita soluzione (preferibile a causa
della minore distanza da (Lpd)) nella considerazione che il dipendente, “sebbene
aggregato per esigenze di servizio presso la Questura di (Lpd)”, avrebbe,
“facilitato dalla vicinanza, … continuato a persistere nella sua pregiudizievole
condotta, tanto da rendersi responsabile dell’ultimo grave episodio del
25.12.2005”. L’Amministrazione però, come rilevato nella memoria del
ricorrente, è incorsa in errore poiché alla Questura di (Lpd) il dipendente è
stato aggregato soltanto a seguito del messaggio del Ministero dell’interno del
13.1.2006 che ne disponeva l’invio in missione “con effetto immediato”, per cui
la “pregiudizievole condotta”, che aveva indotto la p.a. a non considerare la
sede di (Lpd) venendo incontro all’interesse privato, era stata tenuta nella
stessa città di (Lpd) e non nella città di (Lpd).
La più recente giurisprudenza sull’art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335,
sia nell’ipotesi di carattere generale di trasferimento d’ufficio (3° comma),
sia in quella nella quale il trasferimento è disposto per la presenza di una
situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente o per
l’Amministrazione (4° comma), ha ricordato che “debbono essere valutate e
contemperate le esigenze personali e di famiglia dell’interessato con
l’interesse pubblico al trasferimento” (Cons. di Stato, n. 1539 del 2007). Nella
fattispecie in esame, per quanto detto, siffatte esigenze non risultano
considerate in modo adeguato proprio considerando la presenza di una minore
bisognevole delle cure e dell’assistenza del padre.
Il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo nella parte in cui non ha
considerato altre sedi più vicine ai fini del trasferimento per incompatibilità
ambientale che, si ricorda, non è un atto sanzionatorio; esso pertanto in
accoglimento del ricorso va annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti
della p.a.
In considerazione della peculiarità della vicenda le spese processuali vanno
compensate.
P.Q.M.
IL Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Lecce, sezione terza,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui
in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi
gli ulteriori atti dell’Amministrazione; compensa integralmente le spese del
giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2007.
Marcella Colombati – Presidente ed Est.
Pubblicato
mediante deposito
in Segreteria il 30.10.2007
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