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lunedì 13 maggio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 26-3-2013 n. 50305 Commercio di cose antiche o usate - Art. 126, TULPS - Applicazione SCIA. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 26-3-2013 n. 50305
Commercio di cose antiche o usate - Art. 126, TULPS - Applicazione SCIA.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 26 marzo 2013, n. 50305 (1).
Commercio di cose antiche o usate - Art. 126, TULPS - Applicazione SCIA.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del 7 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/002333 e della nota del 1° marzo 2013, n. 557/PAS/U/004093 del Ministero dell'Interno con le quali la medesima Amministrazione ha risposto ad un quesito formulato dal Comune di (...) che chiedeva delucidazioni in merito all'applicazione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) per quelle attività disciplinate dall'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Nello specifico l'ente locale chiedeva se tali attività, per le quali è prevista una dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza, possano essere sottoposte al procedimento della SCIA, anche in considerazione di quanto disposto al comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dal regime della SCIA quegli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.


Al riguardo il predetto Ministero ha sostenuto quanto si riporta:


«Come è noto, si rappresenta preliminarmente che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, sono state attribuite ai Comuni alcune funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra cui, al comma 18, la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui al citato art. 126 del TULPS.
Detto articolo dispone che "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".
Si tratta di una semplice comunicazione, i cui contenuti sono indicati dall'art. 242 del regolamento al TULPS, finalizzata ad agevolare i controlli di polizia.
La sua inosservanza è sanzionata, secondo consolidata giurisprudenza, dall'art. 706 cod. pen., mentre l'attività può essere avviata subito dopo la denuncia.
Pertanto, non pare esserci luogo per un'applicazione del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e dell'istituto della SCIA, come ipotizzato dal Comune di (...).
L'interessato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 128 del TULPS e dell'art. 247 del Regolamento di attuazione al medesimo Testo Unico, provvedere all'obbligo della registrazione sugli appositi registri nel quale indicherà "... il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito".
Si rappresenta, infine, che qualora il richiedente intendesse svolgere un'attività di commercializzazione di oggetti preziosi, anche usati, dovrà necessariamente munirsi della licenza di cui all'art. 127 del TULPS.».


Stante quanto sopra, con la successiva nota del 1° marzo 2013 il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori integrazioni che si riportano nel proseguo:


«Al riguardo, ad integrazione di quanto comunicato con la nota richiamata, si precisa, con riguardo all'attività di "commercio di cose antiche", che la stessa continua ad essere destinataria, ad avviso di questo Ufficio, anche delle norme in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, tra le quali, per quanto qui interessa, l'art. 2 del D.Lgs. n. 374/1999.
Tale articolo stabilisce che ove specifici requisiti soggettivi non siano previsti dallo stesso D.Lgs. n. 374/1999 o da norme di settore, è richiesto il possesso dei "requisiti di onorabilità" indicati dall'art. 11, TULPS per l'esercizio delle attività elencate dall'art. 1 del medesimo decreto, tra le quali, appunto, il commercio di cose antiche (art. 1, comma 1, lett. e)).
Detto art. 1 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 231/2007, che ha aggiornato ed integrato la disciplina in materia di anti-riciclaggio, in attuazione di norme comunitarie, e tuttavia l'attività commerciale in parola è stata confermata tra quelle destinatarie della normativa in argomento (v. l'art. 10, comma 2, lett. e), n. 4) con una puntuale corrispondenza rispetto all'art. 1 del D.Lgs. n. 374/1999.
D'altra parte, il provvedimento legislativo del 2007 è intervenuto selettivamente sul precedente D.Lgs. n. 374/1999, citato, abrogandone solo alcune disposizioni (gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7), ma non l'art. 2, che dunque deve ritenersi tuttora in vigore.
Poiché non è dato rinvenire in altre disposizioni di legge la indicazione dei requisiti "di onorabilità" per gli esercenti il commercio di cose antiche, in virtù dell'art. 2 richiamato essi debbono possedere quelli di cui all'art. 11, TULPS.
Conseguentemente, nei confronti di coloro che esercitano tale commercio, successivamente al ricevimento della dichiarazione prevista dall'art. 126, TULPS dovrà essere effettuata la verifica del possesso di detti requisiti, potendosi far ricorso, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990 per l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività in caso di accertamento negativo".


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 126
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 2

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