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lunedì 13 maggio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 26-3-2013 n. 50262 Quesito in materia di apertura di una parafarmacia - Requisiti di onorabilità. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 26-3-2013 n. 50262
Quesito in materia di apertura di una parafarmacia - Requisiti di onorabilità.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 26 marzo 2013, n. 50262 (1).
Quesito in materia di apertura di una parafarmacia - Requisiti di onorabilità.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in materia di apertura di reparto di parafarmacia all'interno di un esercizio di vicinato.
Fa presente che il titolare dell'attività, esercitata con la forma giuridica dell'impresa individuale, è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Evidenzia, inoltre, che il reparto adibito alla vendita dei farmaci è affidato ad un farmacista assunto come dipendente della predetta ditta individuale ai sensi del D.L. n. 223 del 2006.
Ciò premesso chiede se, alla luce del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, i requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71 devono essere posseduti anche dal farmacista addetto al reparto per la vendita di farmaci.


Al riguardo si fa presente quanto segue.


La disciplina in materia di parafarmacie è stata introdotta con l'art. 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione, L. 4 agosto 2006, n. 248.
Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.
Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:
i. esercizi di vicinato: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
ii. medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
iii. grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.
Ai sensi della citata disposizione, inoltre, la vendita dei farmaci di cui sopra è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Il titolare dell'esercizio commerciale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e, per il settore alimentare, anche di quelli professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i..
Il reparto adibito alla vendita di farmaci deve essere affidato ad un farmacista in possesso del titolo di studio specifico abilitato alla professione ed iscritto al relativo ordine.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010, in caso di impresa individuale i requisiti di onorabilità "... devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale".
Resta fermo, comunque, che i requisiti sopra richiamati sono quelli richiesti dalla normativa nazionale in materia di commercio ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti non alimentari e alimentari e che in ambedue i casi la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica deve essere effettuata secondo le prescrizioni espressamente previste dall'art. 5 del D.L. n. 223 del 2006, ovvero i titolari dei punti vendita e i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.


Di conseguenza, nel caso specifico del quesito, visto che il titolare è già in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità richiesti dal dettato normativo di settore, non vi è necessità che essi siano posseduti anche dal farmacista addetto al reparto di parafarmacia.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 4
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71

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