Cassazione
– Sezione seconda civile – sentenza 23 febbraio – 31 maggio 2007, n.
12833 Presidente Settimj – Relatore Atripaldi Pm Russo – conforme –
Ricorrente Ministero dell’internoSvolgimento del processo
Il
Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. Antonino, con
ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di
Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di
contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla
Polstrada.
Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f)
C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace
aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della
presenza dell’autovelox fosse “condizione di legittimità dell’eventuale
verbale di contestazione”, senza considerare il carattere meramente
organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che
l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la
circolazione.
L’intimato non resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.
Motivi della decisione
Il
ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco
disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed
installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità
deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere
imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione
di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia
nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui
riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di
Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di
legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.
PQM
Rigetta il ricorso. |
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