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Incidenti, se mancava il segnale stradale il giudice deve valutare l'omissione colposa del Comune
Quando l'altezza del viadotto è
inferiore alla norma, accanto alla prevedibilità del pericolo e alla
responsabilità del conducente, va valutata l'efficacia causale della
condotta dell'Amministrazione
(Sezione terza, sentenza n. 8847/07;
depositata il 13 aprile)
Cass. civ. Sez. III, 13-04-2007, n. 8847
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente
Dott. FINOCCHIARO
Mario - Consigliere
Dott. CALABRESE Renato Luigi - rel. Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
...OMISSISVLD...
DI ...OMISSISVLD... FRANCESCO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro-
tempore sig. T.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO
D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORELLI, difesa
dall'avvocato MASSUCCI BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORTORETO, in persona del sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 2007 i presso lo studio
dell'Avv. Giuseppe CERULLI IRELLI, difeso dall'avvocato QUIRINO VALENTE
SERGIO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n.
7/03 del Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di GIULIANOVA, emessa
e depositata il 03/01/03, R.G. 1127/00;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 15/03/07 dal Consigliere Dott. Angelo
SPIRITO;
udito l'Avvocato Bruno MASSUCCI;
udito l'Avvocato Maurizio
CECCONI (per delega Avv. Sergio Quirino valente, depositata in
udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del
ricorso.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La società ...OMISSISVLD...citò
in giudizio il Comune di Tortoreto per il risarcimento dei danni subiti
da un proprio autocarro e dalla gru da questo trasportata, verificatisi
a seguito dell'urto della menzionata gru contro la sommità di un
cavalcavia sotto il quale il mezzo aveva tentato di transitare. il
giudice di pace di Giulianova accolse la domanda, accertando
l'esclusiva responsabilità del Comune nella produzione del sinistro.
L'appello del Comune fu accolto dal Tribunale di Teramo, che respinse
la domanda, ritenendo: che non era ravvisabile un'insidia stradale
nella omessa segnalazione dell'altezza massima del cavalcavia, posto
che questo era situato su strada rettilinea, era avvistabile a notevole
distanza e l'incidente s'era verificato in pieno giorno ed in buone
condizioni atmosferiche; che dalla CTU era emerso che l'altezza del
sottopasso nel punto d'impatto era di mt. 3,20, mentre l'altezza della
gru trasportata raggiunge i mt. 3,29; che, se l'autista avesse prestato
attenzione alle condizioni della strada ed avesse adeguato la condotta
di guida alle condizioni della strada, ben avrebbe potuto prevedere
l'impossibilità di passare sotto il cavalcavia, evitando così
l'impatto; che, dunque, a quest'ultimo andava addebitata l'esclusiva
responsabilità per il sinistro, a nulla rilevando la violazione degli
obblighi da parte dell'amministrazione comunale.
Propone ricorso per
cassazione l'...OMISSISVLD...a mezzo di due motivi.
Risponde con
controricorso il Comune di Tortoreto, il quale ha anche depositato
memoria per l'udienza.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso
la società premette che dalla CTU espletata nel giudizio di merito è
emerso che il cavalcavia risultava avere un'altezza variante da mt.
3,20 a mt. 3,22, mentre l'autocarro, compreso di gru, risultava essere
alto mt. 3,29. Ne deduce: che, avendo il sottopasso l'altezza inferiore
a quella stabilita dall'art. 61 C.d.S., lett. b), era obbligatoria
l'apposizione del segnale di divieto di transito per i veicoli
d'altezza superiore a quella effettiva del cavalcavia; che l'autocarro
aveva un'altezza conforme a quella prevista dalla menzionata
disposizione (ossia non eccedente i m. 4); che, dunque, ha errato il
giudice ad attribuire l'esclusiva responsabilità del danno al
conducente del veicolo.
La ricorrente, con i due motivi svolti,
censura, dunque, la sentenza impugnata per vizio di motivazione e per
violazione di legge.
Entrambi i motivi sono fondati.
L'art. 61 C.d.
S., comma 1, lett. b), stabilisce che "... ogni veicolo compreso il suo
carico deve avere: ... altezza massima non eccedente 4 m.". A sua
volta, l'art. 118 del Regolamento stabilisce, al 1 comma, lett. b), che
"i segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla
massa dei veicoli sono: ... il segnale transito vietato ai veicoli
aventi altezza complessiva superiore a ... metri:
deve essere posto
solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza
degli autoveicoli definita, dallo articolo 61 del codice".
Sulla
scorta di tale normativa, la sentenza impugnata ha, dunque, accertato
che il Comune aveva omesso di apporre la prescritta segnaletica, benchè
l'altezza della strada fosse inferiore a m. 4 (ossia all'altezza degli
autoveicoli definita dall'art. 61 del codice). Ciononostante, ha
ritenuto che il pericolo (consistente nella minore altezza della strada
rispetto ad un autoveicolo che, con il suo carico, non superava i m. 4
ed era, pertanto, nella legittima circolazione) non avesse carattere
insidioso, per essere agevolmente prevedibile dal conducente.
Così
stabilendo, il giudice è incorso sia in violazione di legge, sia nel
vizio della motivazione. Egli, infatti, non tiene conto che
l'inosservanza della legge e dei regolamenti costituisce - insieme con
la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia - un connotato della colpa,
sicchè, una volta accertata la colposa omissione, da parte del Comune,
dell'apposizione della prescritta segnaletica, necessariamente deve
conseguirne la valutazione e l'accertamento dell'eventuale efficacia
causale, anche concorrente, di siffatto comportamento colposo rispetto
all'evento dannoso prodottosi.
E' evidente, infatti, che l'apposizione
del segnale "di divieto" del quale si discute ha la funzione di
indicare al conducente l'anomalia della strada percorsa (ossia l'essere
essa di altezza inferiore a m.
4), così da porlo in condizione di
valutare, conoscendo l'altezza del proprio autoveicolo, compreso il
relativo carico, la possibilità di transitarvi o meno e di vietargli,
appunto, il transito nel caso in cui l'altezza dell'autoveicolo e del
relativo carico sia superiore a quella segnalata.
Laddove siffatto
segnale non è stato colposamente posto dall'Amministrazione
proprietaria della strada, il conducente è costretto al calcolo delle
altezze, affidato empiricamente alla misurazione "a vista", la quale si
rivela tanto più approssimativa e fallace quanto minore è la differenza
tra l'altezza della strada ed l'altezza dell'autoveicolo (nella specie
è stato accertato che tra le due v'era la differenza di appena cm. 9).
Di queste considerazioni non ha tenuto conto la sentenza impugnata,
allorquando ha attribuito la responsabilità esclusiva dell'evento
dannoso al conducente dell'autoveicolo, senza rivolgere alcuna
valutazione all'efficacia, anche concorrente, dell'accertata condotta
colposa dell'Amministrazione.
Il ricorso deve essere, pertanto,
accolto, con la cassazione della impugnata sentenza. Il giudice del
rinvio si adeguerà al principio secondo cui: allorquando sia accertato
il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato
dall'Amministrazione proprietà-ria della strada, in violazione delle
norme del Codice della strada (nella specie, l'omessa segnalazione
dell'altezza di un viadotto inferiore ai m. 4), il giudice,
nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento
dannoso a carico del conducente, non può limitarsi a valutare la
condotta di quest'ultimo sotto il profilo della prevedibilità del
pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale,
anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa
dell'Amministrazione stessa nella produzione del sinistro.
Il giudice
del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.
Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
al Tribunale di Teramo, in persona di diverso magistrato, anche perchè
provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,
il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007
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