Se è intervenuta la riabilitazione una condanna penale non è di ostacolo al conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza |
Respinto un ricorso del Viminale. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare se l'intervenuta riabilitazione fosse in grado di far venir meno gli effetti della condanna penale |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2291/2007Reg.Dec.
N. 1978 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 1978/2002, proposto dal MINISTERO per
dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e dalla PREFETTURA di
NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
difesi dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,
contro
il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 96 dell’11 gennaio 2001;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, il Consigliere Paolo BUONVINO;
udito l’avv. dello Stato CESARONI per le amministrazioni appellanti.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1)
- Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto
dall’odierno appellato per l’annullamento della nota del Prefetto di
Napoli 11 novembre 1997, n. 1209/16B, con la quale è stata rigettata
l’istanza - dal medesimo prodotta - di riesame del provvedimento in data
19 luglio 1991 di diniego dell’attribuzione della qualifica di Agente
di P.S. (istanza avanzata a seguito dell’intervenuta sua
riabilitazione).
Per
l’Amministrazione deducente il TAR, nella sentenza appellata, avrebbe
erroneamente qualificato gli effetti penali che vengono meno a seguito
della riabilitazione; i primi giudici, invero, hanno ricompreso
nell’ambito degli effetti penali anche i riflessi delle azioni penali
sulle valutazioni operate dalle amministrazioni sui rapporti di lavoro
con i dipendenti; tale profilo, peraltro, sarebbe del tutto estraneo
agli effetti penali, che riguarderebbero ciò che deriva ope legis dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della P.A.
In
merito, poi, all’incompetenza ad acquisire il parere della Questura,
osserva l’Avvocatura che, per regola generale, in materia di
provvedimenti amministrativi l’istruttoria è libera, con il solo limite
della congruenza, sicché ben avrebbe potuto il Prefetto avvalersi di
suddetto parere; inoltre, sarebbe ammessa, in giurisprudenza, la
motivazione per relationem che, nella specie, consisterebbe nel
richiamo al parere medesimo, che considera la situazione penale
dell’interessato incompatibile con la qualifica richiesta.
Non si è costituito in giudizio l’appellato.
2) - L’appello è infondato.
L’amministrazione
ha poggiato il proprio provvedimento sull’art. 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
Detta
norma prevede che il personale che svolge servizio di polizia
municipale può vedersi conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:“…..b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione… ”.
L’originario
ricorrente non ha contestato l’applicabilità alla fattispecie di tale
disciplina normativa concernente la Polizia Municipale (laddove il
medesimo aveva richiesto la qualifica di agente di P.S. in relazione
alla sua posizione di dipendente di una U.S.L. e il provvedimento di
diniego era stato emanato in un momento in cui erano già state istituite
le AA.SS.LL.); non di meno, la disciplina stessa deve essere letta in
rapporto alle norme generali disciplinanti la materia, che consentono e,
anzi, impongono di tenere conto anche dei provvedimenti di
riabilitazione medio tempore intervenuti a beneficio dell’interessato.
E,
in tale ottica, da un lato, opera l’art. 178 del C.P., richiamato dal
TAR, che, se pure, come dedotto dall’Avvocatura, non direttamente
operante - in quanto la riabilitazione attiene a ciò che deriva ope legis dalla
sentenza di condanna e non coinvolge direttamente i provvedimenti
discrezionali della P.A. – non di meno, non poteva essere
sostanzialmente trascurato, essendo, comunque, onere
dell’amministrazione quello di valutare, in concreto e puntualmente,
all’uopo fornendo idonea motivazione, se l’intervenuta riabilitazione
non potesse oggettivamente rilevare - tenuto conto della rilevanza di
carattere generale del principio normativo di garanzia offerto della
norma penalistica citata – anche nell’ambito del procedimento di cui si
tratta, attesa la natura e portata dei reati ascritti all’interessato e,
soprattutto, del tempus commissi delicti, ormai molto remoto, e
della attuale condotta dall’interessato, se e in quanto non più
caratterizzata da comportamenti riprovevoli.
Dall’altro
lato, opera (o, meglio, operava all’epoca della proposizione del
ricorso di primo grado, la norma essendo stata abrogata dall’art. 6 del
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311) l’art. 81 del R.D. 20 agosto 1909, n. 666
(“regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica
sicurezza”), in base al quale “i requisiti necessari, perché possa
essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma
dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica
sicurezza, sono: …….3°: non essere stati mai condannati per delitti
contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale
oltre un anno, o per reati per associazione a delinquere, di furto, di
ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita,
abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque altro
titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa
testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi
sociali, nonché per reati contro il buon costume, salvo i casi di
riabilitazione a termine di legge; 4°: avere condotta incensurata”
(notare che il citato art. 43 del R.D. n. 690 del 31 agosto 1907 prevede
che “il Ministro dell'interno…….può con suo decreto attribuire la
qualità di agente di pubblica sicurezza.……ad altri agenti destinati dal
Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti
dello Stato”).
Ebbene,
nella specie nulla l’amministrazione ha rilevato in merito all’attuale
condotta incensurata dell’interessato; ma, soprattutto, non ha preso in
alcuna considerazione il terzo punto della norma ora detta, che assegna
specifico e puntuale rilievo alla riabilitazione che, ove intervenga, è
in grado di far venire meno gli effetti della condanna penale ai fini
del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
Nulla per le spese del grado non essendosi costituito in giudizio l’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2007 con l’intervento dei sigg.ri:
CLAUDIO VARRONE – Presidente
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
LUCIANO BARRA CARACCIOLO – Consigliere
DOMENICO CAFINI - Consigliere
ROBERTO CHIEPPA – Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
PAOLO BUONVINO GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...11/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RTIA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 1978/2002
FF
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