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giovedì 13 giugno 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 10-6-2013 n. 10356 Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 - Obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa - Chiarimenti.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Lett.Circ. 10-6-2013 n. 10356
Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 - Obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lett.Circ. 10 giugno 2013, n. 10356 (1).

Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 - Obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa - Chiarimenti.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Con nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 questo Ministero ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare è stato evidenziato che, nell'ambito della formazione di cui all'art. 4, comma 40, L n. 92/2012 - secondo il quale "Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (...) decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo" possono essere effettuati:

- sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall'art. 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 81/2008;

- sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall'Acc. 21 dicembre 2011, n. 221/CSR in Conferenza Stato-Regioni.

Non possono invece essere effettuati i corsi relativi alla formazione di cui all'art. 37 comma 4, lett. a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione "della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro".

Ciò premesso va altresì evidenziato che la possibilità di svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza nelle ipotesi indicate non mette assolutamente in discussione la necessaria pre-esistenza di tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell'attività lavorativa.

La finalità della risposta ad interpello era pertanto solo quella di rimuovere un "divieto" della trattazione della materia della salute e sicurezza nell'ambito delle attività formative in esame.

Resta fermo che condotte strumentali finalizzate a richiedere l’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare attività formative obbligatorie utilizzando risorse pubbliche andranno invece attentamente monitorate ed oggetto di comunicazione all'Autorità giudiziaria in quanto integranti fattispecie penalmente rilevanti.



Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4
Acc. 21 dicembre 2011, n. 221/CSR, art. 9

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