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giovedì 13 giugno 2013

Cassazione: Occupare metà del tetto con le proprie antenne non è abuso della cosa comune





Occupare metà del tetto con le proprie antenne non è abuso della cosa comune
L'uso paritetico, chiariscono i giudici di piazza Cavour, va
tutelato in funzione della concreta fruizione che è ragionevole
prevedere da parte degli altri condomini e non della contemporanea
utilizzazione astrattamente possibile




COMUNIONE E CONDOMINIO
Cass. civ. Sez. II, 27-02-2007, n. 4617


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
   
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo -
Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (.........omissisvld...vld...vld...), in
persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato VILLA
Piergiorgio, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO MARIO
CAMPILI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Z.M.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell'avvocato NATOLI Giorgio, che lo difende unitamente all'avvocato
ANDREA AUDINO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la
sentenza n. 785/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il
24/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
del 29/11/05 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;

udito l'Avvocato
VILLA Piergiorgio, difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Giudo ORLANDO, con delega
depositata in udienza dell'Avvocato NATOLI Giorgio, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Condominio (.........omissisvld...vld...vld...)
ha impugnato, nei confronti del Z. M., con ricorso notificato il
28.11.02, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, notificata il
2.10.02, che, in riforma di quella di 1^ grado, gli aveva rigettato la
domanda di rimozione di alcune antenne installate dallo Z. sul tetto
condominiale.

Il ricorrente lamenta: 1) la violazione dell'art. 1102 c.
c., dato che erroneamente la Corte di merito non aveva ritenuto violato
il principio dell'uso paritetico della cosa comune, sebbene lo Z.
avesse utilizzato una superficie pari ad oltre il 50% del tetto;

senza
considerare il diritto dell'assemblea di impedire un uso del bene
comune ritenuto nocivo alla salute e all'estetica del fabbricato, e che
ne consentiva l'utilizzazione a soggetti estranei al condominio; 2) la
insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la Corte di
Appello aveva fatto riferimento al D.P.R. n. 156 del 1973, al "diritto
all'installazione" come facoltà compresa nel diritto primario
riconosciuto dall'art. 21 Cost., sebbene lo Z. utilizzasse le antenne
per la raccolta pubblicitaria e, quindi, per scopo di lucro.

Con
controricorso notificato il 2.1.03, Z.M. resiste.

Motivi della
decisione
Privo di giuridico fondamento appare il 1^ motivo, col quale
il ricorrente ripropone una non consentita rivisitazione delle
valutazioni in fatto della Corte di merito, che, con adeguata
motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto non escluso dall'antenna
dello Z. l'uso paritetico del tetto spiovente da parte di altri
condomini. Uso paritetico che, comunque, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis 1499/98, 8808/03),
richiamata dai Giudici merito, va tutelato in funzione della
ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno
gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via
meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare;

dovendosi anche i
rapporti fra condomini informare al generale principio di solidarietà,
che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione.
Le altre questioni, poi, con le quali il ricorrente paventa un danno
alla salute, la compromissione dell'estetica dell'edificio e
l'illegittima utilizzazione del bene comune da parte di terzi, sono
inammissibili perchè nuove, non risultando in precedenza sottoposte al
vaglio dei Giudici di merito.

Anche il 2^ motivo, che implica non
consentiti accertamenti di fatto, è inammissibile oltre che infondato,
atteso che la Corte di Appello correttamente ha richiamato la normativa
di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, solo per rilevare la legittimità
dell'uso del bene comune fatto dallo Z.. Uso compatibile, quindi, con
la destinazione del bene e che perciò trova il suo fondamento, come
rilevato dalla Corte di merito, nell'art. 1102 c.c.; che secondo la
richiamata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, consente a
ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa
comune la più intensa utilizzazione conciliabile con i diritti degli
altri.

Conciliabilità, come visto, nella specie accertata.

Al rigetto
del ricorso, segue la condanna alle spese, in dispositivo indicate.

P.
Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il Condominio California
alle spese, in Euro 1.600,00 di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre
spese generali ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29
novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007



 

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