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Ministero dell'interno
Circ. 7-6-2007 n. 29
Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale.
Emanata dal Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale
per i servizi demografici, Area III - stato civile.
Circ. 7 giugno
2007, n. 29 (1).
Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa
comunale.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici,
Area III - stato civile.
--------------------------------------------------------------------------------
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Al
sig. Commissario del
Governo per la Provincia di
Trento
Al
Sig. Commissario del
Governo per la Provincia di
Bolzano
Al
sig. Presidente della
Regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta
e, p.c.
Al
Commissario dello Stato per la Regione Sicilia
90100 Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100
Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale
italiani all’estero e politiche migratorie - Uff. III
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto del sig. Ministro
Sede
Alla
Direzione centrale per
la documentazione e la statistica
Sede
All’
ANCI
Via
dei Prefetti, 46
00186 Roma
All’
ANUSCA
Via dei Mille,
35E/F
40024 Castel S.Pietro Terme(BO)
Alla
DeA - Demografici
Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi n.
1160
56021 Cascina (PI)
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Sono giunte a questa Direzione numerose richieste di chiarimento
relativamente alla possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori
dall’edificio comunale e si è constatata l’esistenza di una prassi
interpretativa alquanto variata sul territorio.
Si ritiene pertanto
opportuno ricordare i principi vigenti in materia, ai quali gli
ufficiali dello stato civile si dovranno attenere.
Il Codice Civile
stabilisce all'articolo 106 che il matrimonio debba essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato
civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
L’art. 110 del
Codice Civile prevede altresì la possibilità di celebrazione al di
fuori della casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento
dei nubendi.
Deve pertanto ritenersi pacifico che il matrimonio deve
essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all’interno della
casa comunale.
Molte richieste di chiarimento giunte allo scrivente
ufficio riguardavano la possibilità di celebrare il matrimonio nei
giardini della casa comunale. Anche al fine di venire incontro ai
cittadini al fine di celebrare matrimoni in comuni che non hanno sale
interne adeguate alla importanza della cerimonia, si ritiene che si
possa procedere alla celebrazione nei giardini, purché i giardini siano
“pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale.
Non sarà invece possibile celebrare matrimoni nei “giardini” o “parchi”
comunali, esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al
servizio della casa comunale stessa.
Si ricorda altresì che l'articolo
3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127",
prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni,
l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
I
comuni possono pertanto anche deputare una sala esterna alla casa
comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di
tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. In tal
caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto.
L’istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella
disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole
continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo
matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di
un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del
matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra
previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale.
Si pregano
le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci
e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi, di volere
vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle
disposizioni impartite con la presente circolare.
Il Direttore
centrale
Annapaola Porzio
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Circ. 7-6-2007 n. 29
Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale.
Emanata dal Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale
per i servizi demografici, Area III - stato civile.
Circ. 7 giugno
2007, n. 29 (1).
Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa
comunale.
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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici,
Area III - stato civile.
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Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Al
sig. Commissario del
Governo per la Provincia di
Trento
Al
Sig. Commissario del
Governo per la Provincia di
Bolzano
Al
sig. Presidente della
Regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta
e, p.c.
Al
Commissario dello Stato per la Regione Sicilia
90100 Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100
Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale
italiani all’estero e politiche migratorie - Uff. III
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto del sig. Ministro
Sede
Alla
Direzione centrale per
la documentazione e la statistica
Sede
All’
ANCI
Via
dei Prefetti, 46
00186 Roma
All’
ANUSCA
Via dei Mille,
35E/F
40024 Castel S.Pietro Terme(BO)
Alla
DeA - Demografici
Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi n.
1160
56021 Cascina (PI)
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Sono giunte a questa Direzione numerose richieste di chiarimento
relativamente alla possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori
dall’edificio comunale e si è constatata l’esistenza di una prassi
interpretativa alquanto variata sul territorio.
Si ritiene pertanto
opportuno ricordare i principi vigenti in materia, ai quali gli
ufficiali dello stato civile si dovranno attenere.
Il Codice Civile
stabilisce all'articolo 106 che il matrimonio debba essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato
civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
L’art. 110 del
Codice Civile prevede altresì la possibilità di celebrazione al di
fuori della casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento
dei nubendi.
Deve pertanto ritenersi pacifico che il matrimonio deve
essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all’interno della
casa comunale.
Molte richieste di chiarimento giunte allo scrivente
ufficio riguardavano la possibilità di celebrare il matrimonio nei
giardini della casa comunale. Anche al fine di venire incontro ai
cittadini al fine di celebrare matrimoni in comuni che non hanno sale
interne adeguate alla importanza della cerimonia, si ritiene che si
possa procedere alla celebrazione nei giardini, purché i giardini siano
“pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale.
Non sarà invece possibile celebrare matrimoni nei “giardini” o “parchi”
comunali, esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al
servizio della casa comunale stessa.
Si ricorda altresì che l'articolo
3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127",
prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni,
l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
I
comuni possono pertanto anche deputare una sala esterna alla casa
comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di
tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. In tal
caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto.
L’istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella
disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole
continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo
matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di
un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del
matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra
previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale.
Si pregano
le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci
e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi, di volere
vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle
disposizioni impartite con la presente circolare.
Il Direttore
centrale
Annapaola Porzio
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
vldmsms
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