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giovedì 13 giugno 2013

Cassazione: L'esaurimento nervoso non impedisce al dipendente di rimanere in casa




L'esaurimento nervoso non impedisce al dipendente di rimanere in casa
per la visita di controllo
È legittimo il licenziamento del lavoratore
che, ripetutamente e senza giustificazione, risulta assente nella
propria abitazione al controllo dei sanitari


LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 19-02-2007, n. 3790


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO
Giuseppe - Presidente

Dott. LUPO Ernesto - Consigliere

Dott. MIANI
CANEVARI Fabrizio - Consigliere

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

...omissisvld..., elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI
GIOVANNI, che lo difende, giusta procura a margine del ricorso;

-
ricorrente -

contro

SOUTH APRICAN AIRWAYS LINEE AEREE SUDAFAFRICA, in
persona del rappresentante per l'Italia Dott. B.G. (giusto atto notaio
Daniela Maria Roberta D'Urso, rep. n. 13370, racc. 566 del 31.3.1995
con procura e nomina del Dott. B.G. quale Amministratore e Procuratore
in Italia della South African Airways), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BACHELET 12, presso lo studio dell'avv. DALLA VEDOVA
RICCARDO, che la difende unitamente all'avv. GIUNCASTRO PAOLO, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- controricorrente
-

avverso la sentenza n. 36399/03 del Tribunale di ROMA del 13.11.03,
depositata il 20/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio il 06/02/07 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Giovanni Angelozzi che si riporta
al ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Riccardo Dalla Vedova
che si riporta al controricorso e chiede la trattazione del ricorso in
pubblica udienza;

lette le conclusioni scritte del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso visto l'art. 3
75 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con
le conseguenze di legge.

E' presente il P.G. in persona del Dr.
MASSIMO FEDELI che conferma le conclusioni scritte.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
che con sentenza del 20
novembre 2003 il Tribunale di Roma confermava la decisione pretorile di
rigetto della domanda proposta da B. V. contro la datrice di lavoro
Linee aeree sudafricane ed intesa alla dichiarazione di illegittimità
di un licenziamento intimatogli, per quanto qui ancora interessa, a
causa delle reiterate ed ingiustificate assenze a visite mediche di
controllo del suo stato di salute, a suo dire impeditivo della
prestazione lavorativa;

che contro questa sentenza ricorre per
cassazione il B. mentre l'impresa intimata resiste con controricorso,
ulteriormente illustrato da memoria;

che il Pubblico ministero ha
chiesto il rigetto del ricorso; che i difensori di entrambe le parti
sono state sentiti in camera di consiglio.

Motivi della decisione
che
col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 604
del 1966, art. 3, art. 2119 cod. civ., L. n. 300 del 1970, art. 7,
negando che la gravita dei fatti addebitati fosse tale da giustificare
la sanzione espulsiva, ma la censura è manifestamente infondata poichè
la violazione reiterata di un dovere imposto dalla legge e dal
contratto collettivo a tutela di elementari esigenze del datore è
incompatibile con la persistenza del rapporto di lavoro;

che
incensurabile è la valutazione, compiuta dai giudici di merito, della
consulenza tecnica medica disposta d'ufficio e negativa
dell'impossibilità, per il lavoratore, di essere presente in casa per
la visita di controllo (l'opportunità di curare il sistema nervoso in
luogo diverso dalla propria residenza è cosa diversa dall'impossibilità
di rimanere in casa per la visita);

che la sentenza di questa Corte 4
maggio 2005 n. 9262 non giova al ricorrente che la invoca poichè in
essa si afferma come, in caso di più fatti illeciti del lavoratore,
anche uno solo di essi possa giustificare la sanzione disciplinare,
mentre nel caso qui in esame trattasi di sanzione inflitta per una
reiterata violazione;

che con altro motivo il ricorrente sostiene che
la mancata irrogazione di una sanzione amministrativa da parte
dell'Inps ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 5, comma 14,
indicherebbe l'assenza dell'illecito, ma la doglianza è manifestamente
infondata sia perchè la valutazione dell'Istituto ha finalità diverse e
perciò non incide su quella del datore di lavoro, sia perchè il
ricorrente non indica l'atto processuale con cui egli avrebbe dato
prova della decisione dell'Inps;

che, rigettato il ricorso, le spese
processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro
30,00, oltre ad Euro tremila per onorario, nonchè spese generali, IVA e
CPA. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.

Depositato in
Cancelleria il 19 febbraio 2007


 

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