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giovedì 13 giugno 2013

Ministero della salute Circ. 3-6-2013 n. DGPRE/12632-P Reg. (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 concernente i rottami di vetro, sua applicazione alle strutture sanitarie.


Ministero della salute
Circ. 3-6-2013 n. DGPRE/12632-P
Reg. (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 concernente i rottami di vetro, sua applicazione alle strutture sanitarie.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV - Qualità degli ambienti di vita.
Circ. 3 giugno 2013, n. DGPRE/12632-P (1).
Reg. (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 concernente i rottami di vetro, sua applicazione alle strutture sanitarie.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV - Qualità degli ambienti di vita.



Agli
Assessori alla sanità


Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare


Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche


Via Cristoforo Colombo, 44


00147 - Roma


Avv. Maurizio Pernice





Si fa riferimento al Reg. (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 (allegato 2) "recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"; il predetto Regolamento si applica a decorrere dall'11 giugno 2013.
A tal proposito al fine di evitare errate interpretazione del medesimo Regolamento, si desidera sottolineare quanto segue:


il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" ha assimilato, per qualità, il vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata ai rifiuti urbani, definendone le caratteristiche all'articolo 5 del predetto D.P.R. assoggettandolo al medesimo regime giuridico e ad identiche modalità di gestione [articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3].


Tra l'altro, come riportato dall'allegato I del predetto D.P.R., ai contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, è stato assegnato il codice CER della categoria 1501: "imballaggi, compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata".


Pertanto l'esclusione prevista dal Reg. (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012, Allegato I "Criteri pertinenti ai rottami di vetro" là dove recita:
"punto 2.2 i rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione"
non deve intendersi riferita ai rifiuti costituiti da vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata, ma esclusivamente al vetro che viene smaltito come rifiuto pericoloso a rischio infettivo, (insieme agli altri rifiuti a medesimo rischio, nei contenitori dedicati) identificato con il codice 18 01 03.
Il vetro proveniente da tutte le strutture sanitarie, proveniente da raccolta differenziata, con le caratteristiche definite dall'art. 5 del D.P.R. n. 254/2003, e con quelle di cui al punto 1 del predetto Allegato I del Reg. (UE) n. 1179/2012 "qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero" deve quindi essere assoggettato a operazione di recupero, al pari dei rifiuti urbani assoggettati a raccolta differenziata.


Si prega di dare ampia diffusione alla presente circolare e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Rocco


Il Direttore dell'ufficio IV
Dott.ssa Liliana La Sala

Allegato 1
2. Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:


Omissis .....


g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;


..... Omissis


5. Recupero di materia dai rifiuti sanitari


1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;


..... Omissis


Allegato I


Codici CER



4. Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice Cer della categoria 1501:
150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e bevande di soluzioni per infusione
Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento





Allegato 2


Reg. (UE) 10 dicembre 2012, n. 1179/2012
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
(2) Il presente regolamento, pubblicato nella G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L 337, è consultabile nell’opera “Diritto comunitario e dell’UE”.

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 2
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 5
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, Allegato I
Reg. (CE) 10 dicembre 2012, n. 1179/2012

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