Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 10-6-2013 n. 14906
Circolazione dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 10 giugno 2013, n. 14906 (1).
Circolazione dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
A
tutte le DGT
Loro sedi
Alla
Regione Siciliana
Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
All'
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
Direzione compartimentale M.C.T.C, per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo provinciale 3/B
Via Crispi, 10
Bolzano
Alle
Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Servizi motorizzazione civile
Loro sedi
All'
U.N.A.S.CA
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
Roma
All'
Anfia
Viale Pasteur, 10
Roma
All'
Unrae
Via Abruzzi, 25
Roma
A seguito di quesito posto dall'UMC di Roma, si è avuto modo di rendere chiarimenti in ordine alle condizioni in base alle quali è da ritenersi consentita la circolazione su strada dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.
Trattandosi di questione di interesse generale, si ravvisa l'opportunità di estendere a tutte le DGT in indirizzo i chiarimenti già forniti al riguardo, con preghiera di volere assicurare la massima diffusione della presente presso gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza e presso tutta l'utenza interessata.
Nel merito, si ritiene che, a norma dell'art. 114, comma 2, C.d.S. i carrelli in parola possano attualmente circolare su strada solo se immatricolati.
Infatti, avendo l'art. 231 del vigente codice della strada abrogato la legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il D.M. 28 dicembre 1989 il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione bensì unicamente l'autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio, previo benestare dell'ente proprietario della strada.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 58
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 114
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