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giovedì 13 giugno 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 10-6-2013 n. 14906 Circolazione dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 10-6-2013 n. 14906
Circolazione dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 10 giugno 2013, n. 14906 (1).
Circolazione dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.


A
tutte le DGT

Loro sedi
Alla
Regione Siciliana

Assessorato trasporti turismo e comunicazioni

Direzione trasporti

Via Notarbartolo, 9

Palermo
All'
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti

Direzione compartimentale M.C.T.C, per la Sicilia

Via Nicolò Garzilli, 34

Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento

Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione

Lungadige San Nicolò, 14

Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

Palazzo provinciale 3/B

Via Crispi, 10

Bolzano
Alle
Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia

Servizi motorizzazione civile

Loro sedi
All'
U.N.A.S.CA

Piazza Marconi, 25

Roma
Alla
Confarca

Via Laurentina, 569

Roma
All'
Anfia

Viale Pasteur, 10

Roma
All'
Unrae

Via Abruzzi, 25

Roma




A seguito di quesito posto dall'UMC di Roma, si è avuto modo di rendere chiarimenti in ordine alle condizioni in base alle quali è da ritenersi consentita la circolazione su strada dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S.
Trattandosi di questione di interesse generale, si ravvisa l'opportunità di estendere a tutte le DGT in indirizzo i chiarimenti già forniti al riguardo, con preghiera di volere assicurare la massima diffusione della presente presso gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza e presso tutta l'utenza interessata.
Nel merito, si ritiene che, a norma dell'art. 114, comma 2, C.d.S. i carrelli in parola possano attualmente circolare su strada solo se immatricolati.
Infatti, avendo l'art. 231 del vigente codice della strada abrogato la legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il D.M. 28 dicembre 1989 il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione bensì unicamente l'autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio, previo benestare dell'ente proprietario della strada.


Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 58
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 114

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