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giovedì 13 giugno 2013

Consiglio di Stato: Niente permesso di soggiorno all'extracomunitario che si prostituisce





Nuova pagina 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2231/2007
Reg.Dec.
N. 5425 Reg.Ric.
ANNO   2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione I, n. 4034/2001;
     visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
     visti tutti gli atti della causa;
     all’udienza pubblica del 13 marzo 2007, relatore il consigliere Roberto Giovagnoli, udito l’avv. dello Stato Elefante per le Amministrazioni appellanti;
     ritenuto e considerato in fatto e  in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
     1. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal cittadino peruviano ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., contro il provvedimento del Questore della provincia di Milano, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex D.P.C.M 16.10.1998 (sanatoria 1998), e contro il presupposto diniego di revoca dell’espulsione.
     I provvedimenti di rigetto erano fondati sul presupposto che il ricorrente era stato  sorpreso a svolgere palesemente e sulla pubblica via attività di meretricio, per cui, ai sensi dell’art.5, comma 5,  del D.lgs. 25.7.1998, n.286, erano venuti a mancare i requisiti richiesti per la permanenza nel territorio dello stato, essendo comprovata un‘attività diversa da quella per la quale aveva prodotto la cennata istanza.
     Il giudice di prime cure - premesso che l’attività di prostituzione non è sanzionata penalmente, anche se non è ritenuta fonte lecita di guadagno - ha sostanzialmente statuito che l’attività per la quale l’interessato aveva presentato l’istanza avanti menzionata si sarebbe potuta svolgere solo dopo la concessione del permesso di soggiorno, sicché l’attività diversa dallo stesso svolta e rilevata dall’Autorità di polizia non era di per sé idonea a giustificare la motivazione del diniego, avendo valore la verifica di un’attività diversa da quella denunciata nell’istanza di regolarizzazione soltanto a seguito della concessione del permesso di soggiorno e ai fini di un’eventuale sua revoca.
     Avverso tale pronuncia è interposto l’odierno appello, affidato dal Ministero dell’interno al seguente motivo di diritto: “violazione e falsa interpretazione dell’art. 5 d.lgs. n.286/1998”, nel quale si sostiene, in sintesi, che l’esercizio dell’attività di meretricio, essendo contraria all’ordine pubblico e al buon costume, è da ritenersi illecita e non consentita, oltre che incompatibile con una normale attività di lavoro dipendente; che, dunque, doveva considerarsi nella specie corretto il rigetto dell’istanza dell’interessato da parte della Autorità di Polizia, adottato a norma dell’art. 5, comma 5, L. n.40/1998, che prevede, appunto, il rifiuto del permesso in questione se mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
     La parte appellata non si è costituita in giudizio.
     2. Il ricorso in esame è fondato.
     Il provvedimento impugnato - visti gli artt. 4, 5, 6 e 13 del D.lgs. 25.7.1998, n. 286 e considerato che, ai sensi del comma 5 del citato art. 5, erano venuti a mancare i requisiti richiesti per la permanenza nel territorio dello Stato, essendo comprovata un’attività diversa dalla motivazione del titolo di soggiorno richiesto (attività di meretricio rilevata, come emerge dalla documentazione in atti, in data 11.10.1997, 20.5.1998 e 24.6.1999) - ha ritenuto l’impossibilità di autorizzare il sig. ...OMISSISVLD... a soggiornare nel territorio dello Stato.
     Ed invero, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, “…l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno”. Peraltro, lo stesso D.Lgs, all’art. 5, comma 5,  dispone che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
     Nel caso in esame, appare chiaro che l’indisponibilità, da parte dell’interessato, di mezzi leciti di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno comporti la mancanza di un requisito essenziale richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato e legittimi di per sé l’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado (in senso conforme cfr., ex multis, Cons. Stato, sez,. VI, n. 4599/06; Cons. Stato, sez., VI, n. 7088/2006; Cons. Stato, sez., IV, n. 3716/2004).
     Il gravame in appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va, di conseguenza, respinto.
     Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, esse, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello specificato in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo                      Presidente
Carmine Volpe                             Consigliere
Giuseppe Romeo                          Consigliere
Luciano Barra Caracciolo             Consigliere
Roberto Giovagnoli                       Consigliere Est. 

Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere       Segretario
ROBERTO GIOVAGNOLI    GIOVANNI CECI

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il...10/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 5425/2002


FF

 

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