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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2231/2007Reg.Dec.
N. 5425 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione I, n. 4034/2001;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;visti tutti gli atti della causa;
all’udienza
pubblica del 13 marzo 2007, relatore il consigliere Roberto Giovagnoli,
udito l’avv. dello Stato Elefante per le Amministrazioni appellanti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR per la Lombardia ha accolto
il ricorso proposto dal cittadino peruviano ...OMISSISVLD...
...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., contro il
provvedimento del Questore della provincia di Milano, di rigetto
dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
ex D.P.C.M 16.10.1998 (sanatoria 1998), e contro il presupposto diniego
di revoca dell’espulsione.
I
provvedimenti di rigetto erano fondati sul presupposto che il
ricorrente era stato sorpreso a svolgere palesemente e sulla pubblica
via attività di meretricio, per cui, ai sensi dell’art.5, comma 5, del
D.lgs. 25.7.1998, n.286, erano venuti a mancare i requisiti richiesti
per la permanenza nel territorio dello stato, essendo comprovata
un‘attività diversa da quella per la quale aveva prodotto la cennata
istanza.
Il
giudice di prime cure - premesso che l’attività di prostituzione non è
sanzionata penalmente, anche se non è ritenuta fonte lecita di guadagno -
ha sostanzialmente statuito che l’attività per la quale l’interessato
aveva presentato l’istanza avanti menzionata si sarebbe potuta svolgere
solo dopo la concessione del permesso di soggiorno, sicché l’attività
diversa dallo stesso svolta e rilevata dall’Autorità di polizia non era
di per sé idonea a giustificare la motivazione del diniego, avendo
valore la verifica di un’attività diversa da quella denunciata
nell’istanza di regolarizzazione soltanto a seguito della concessione
del permesso di soggiorno e ai fini di un’eventuale sua revoca.
Avverso
tale pronuncia è interposto l’odierno appello, affidato dal Ministero
dell’interno al seguente motivo di diritto: “violazione e falsa
interpretazione dell’art. 5 d.lgs. n.286/1998”, nel quale si sostiene,
in sintesi, che l’esercizio dell’attività di meretricio, essendo
contraria all’ordine pubblico e al buon costume, è da ritenersi illecita
e non consentita, oltre che incompatibile con una normale attività di
lavoro dipendente; che, dunque, doveva considerarsi nella specie
corretto il rigetto dell’istanza dell’interessato da parte della
Autorità di Polizia, adottato a norma dell’art. 5, comma 5, L.
n.40/1998, che prevede, appunto, il rifiuto del permesso in questione se
mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
2. Il ricorso in esame è fondato.
Il
provvedimento impugnato - visti gli artt. 4, 5, 6 e 13 del D.lgs.
25.7.1998, n. 286 e considerato che, ai sensi del comma 5 del citato
art. 5, erano venuti a mancare i requisiti richiesti per la permanenza
nel territorio dello Stato, essendo comprovata un’attività diversa dalla
motivazione del titolo di soggiorno richiesto (attività di meretricio
rilevata, come emerge dalla documentazione in atti, in data 11.10.1997,
20.5.1998 e 24.6.1999) - ha ritenuto l’impossibilità di autorizzare il
sig. ...OMISSISVLD... a soggiornare nel territorio dello Stato.
Ed
invero, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998,
“…l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno”. Peraltro, lo stesso D.Lgs, all’art. 5, comma 5,
dispone che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili”.
Nel
caso in esame, appare chiaro che l’indisponibilità, da parte
dell’interessato, di mezzi leciti di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno comporti la mancanza di un requisito essenziale
richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato e legittimi di per
sé l’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado (in senso
conforme cfr., ex multis, Cons. Stato, sez,. VI, n. 4599/06; Cons. Stato, sez., VI, n. 7088/2006; Cons. Stato, sez., IV, n. 3716/2004).
Il
gravame in appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza
impugnata, il ricorso di primo grado va, di conseguenza, respinto.
Quanto
alle spese del doppio grado di giudizio, esse, sussistendo giusti
motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie
l’appello specificato in epigrafe e, in riforma della sentenza
impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo PresidenteCarmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
ROBERTO GIOVAGNOLI GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 5425/2002
FF
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