Cass. pen. Sez. IV, (ud. 28-04-2005) 27-10-2005, n. 39358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente
Dott. BATTISTI Mariano
- Consigliere
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere
Dott. MARINI
Lionello - Consigliere
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1)
...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... N. IL 04/03/1949;
2) ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... N. IL 10/05/1965;
avverso SENTENZA del 12/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti,
la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione
fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore
Generale in persona del Dott. FERRI Enrico che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv. RATANO Carmelo Natalino,
del Foro di Roma, difensore del ...omissismsmvld...., e Avv. AUGIAS Lucio, del Foro di
Civita Castellana, difensore del Palazzi, i quali hanno concluso per
l'accoglimento dei ricorsi.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il
giorno 11 luglio 2001 il tribunale di Viterbo, sezione distaccata di
Civita Castellana, provvedeva come segue:
1) dichiarava ...omissismsmvld....
Giovanni Ugo - nella veste di legale rappresentante della TRE C
Stoviglierie S.r.l. - responsabile dei seguenti reati: quello di cui
agli artt. 82 e 389 del D.P.R. n. 547/55 (capo A della imputazione),
quello di cui agli artt. 7, commi 2 e 3, e 89, lettera b) D.Lgs. 626/94
(capo B), quello di cui agli artt. 4,commi 1 e 2, e 89 del suddetto D.
Lgs. (capo C), e quello di cui agli artt. 38, comma 1, lettera a), del
medesimo D.Lgs.;
2) dichiarava ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... - nella veste di
dirigente della suddetta TRE C - responsabile del reato di cui agli
artt. 7, comma 3, e 89, comma 2, del D.Lgs. 626/94 (capo E);
3)
dichiarava ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... - nella veste di legale rappresentante della
Officina Meccanica omonima - responsabile del reato di cui agli artt.
82 e 389 del D.P.R. n. 547/55 (capo F) nonchè del reato di cui agli
artt. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 626/94, in relazione all'art.
82 del D.P.R. 547/55 (capo G);
4) dichiarava infine i tre predetti
imputati responsabili del reato di cui agli artt. 590 e 593 c.p. per
avere cagionato, in data 14 marzo 2003, per negligenza, imperizia,
imprudenza e violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori (così
come contestato ai capi da A fino a G della imputazione) l'amputazione
subtotale e totale della mano sinistra del lavoratore ...omissismsmvld.... Enrico
(capo H).
Riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche, ed
al ...omissismsmvld.... ed al ...omissismsmvld.... anche quella prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.,
condannava, ritenuta la continuazione, il ...omissismsmvld.... alla pena di 2 mesi
di reclusione, il ...omissismsmvld.... alla pena di 3 mesi di reclusione ed il ...omissismsmvld....
alla pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione, sostituendo le dette
pene detentive con quella della multa, nelle rispettive misure di lire
4.500.000, 6.750.000 e 5.625.000.
Proposto appello, con richieste di
assoluzione, da tutti gli imputati, la corte territoriale ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti dei medesimi in ordine a tutti i
reati contravvenzionali loro rispettivamente ascritti (capi A, B, C, D,
G e G), eliminando le relative pene, ha assolto il ...omissismsmvld.... dal delitto
di cui al capo H. per non avere commesso il fatto ed ha determinato per
il ...omissismsmvld.... ed il ...omissismsmvld.... le pene per il citato delitto, con la
sostituzione delle pene detentive, rispettivamente in euro 3.096,00 e
2.713,00.
Ricorrono per cassazione il ...omissismsmvld.... ed il ...omissismsmvld.....
Il ...omissismsmvld....
deduce:
1) violazione di legge laddove i secondi giudici, in contrasto
con il dato istruttorie anche documentale, lo hanno qualificato
"dirigente" della TRE C, mentre era risultato che egli era
semplicemente un "capo operaio", il quale non aveva pertanto qualifica
alcuna che lo vincolasse al rispetto della normativa sulla prevenzione
degli infortuni ex art. 626/1994 ed altra normativa speciale; i giudici
di legittimità hanno dunque, secondo il ricorrente, travisato una prova
decisiva, avendo dato, tra l'altro senza alcuna motivazione, per
esistente un fatto invece inesistente;
2) mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, avendo la corte territoriale posto a
fondamento dell'affermazione di responsabilità del ...omissismsmvld...., oltre alla
pretesa veste dirigenziale del medesimo, la esistenza di un contratto
di manutenzione intercorso fra la TRE C e la ditta ...omissismsmvld...., contratto
nell'ambito della cui materiale esecuzione il ...omissismsmvld.... (che ben
conosceva la macchina interessata ed operava unitamente al responsabile
della sicurezza della ditta ...omissismsmvld....) si era infortunato, senza peraltro
far discendere da tale circostanza fattuale la logica conseguenza della
mancanza del nesso causale con la condotta erroneamente contestata al
...omissismsmvld...., operaio della TRE C la quale non provvedeva al lavoro di
manutenzione, svolto da chi era tenuto per contratto a farlo: inoltre
la stessa corte ha assolto (per mancanza di nesso causale fra condotta
omissiva contestata ed evento) il titolare della TRE C, ...omissismsmvld....,
(soggetto tenuto per legge a rispettare ed a far rispettare le norme
sulla sicurezza) per poi contraddittoriamente ritenere responsabile un
dipendente della società committente (il ...omissismsmvld....) cui tale compito non
era stato delegato;
3) mancanza di motivazione in ordine alla entità
della pena inflitta, non bastando il mero generico richiamo agli
elementi di cui all'art. 133 c.p., senza alcuna considerazione della
incensuratezza, dell'avvenuto risarcimento del danno e del
comportamento tenuto dopo il fatto, nè, infine, dell'apporto
concorsuale della vittima, affermato dagli stessi secondi giudici,
elemento, questo, che avrebbe dovuto condurre a diminuire ulteriormente
la pena.
Il ...omissismsmvld.... deduce violazione di legge, anche in ordine alla
"applicazione delle norme contravvenzionali di cui al D.Lgs. 626/1994
contestate", affermando essere in atti la documentazione relativa ad
incontri avvenuti nella sua azienda, finalizzati alla illustrazione
delle norme antinfortunistiche, nonchè provata l'avvenuta fornitura al
...omissismsmvld.... del materiale antinfortunistico necessario, e tutte le misure
necessarie erano state adottate. Ciò fermo, l'attività svolta dal
...omissismsmvld.... non rientrava nell'ambito di quella cui la ditta ...omissismsmvld.... era
tenuta nei confronti della società committente, e le pericolose
operazioni poste in essere dalla vittima erano state ordinate dal
titolare della TRE C, non datore di lavoro del ...omissismsmvld.... il quale non
avrebbe dovuto ottemperarvi.
In atti non vi è - afferma il ricorrente
...omissismsmvld.... - traccia alcuna della asserita esistenza di un contratto di
manutenzione, a parte una scheda di manutenzione compilata dalla sola
TRE C e priva di sottoscrizione e di data.
Il suddetto ricorrente
rileva inoltre che in dibattimento il teste Squarcia della SPISL
dell'ASL di Viterbo, il quale aveva svolto gli accertamenti
sull'infortunio, dichiarò che l'attività svolta dal ...omissismsmvld.... (semplice
pulizia delle incrostazioni terrose) rientrava nell'ambito della
manutenzione ordinaria, che la ditta ...omissismsmvld.... aveva fatto svolgere dei
corsi sulla sicurezza sui lavoro, incluso il lavoro di manutenzione dei
macchinari, e che la macchina in questione aveva il portello munito di
microinterruttore di sicurezza, la cui apertura disattivava qualsiasi
movimento dell'impianto (dispositivo fatto installare dal ...omissismsmvld...., pur
non essendo egli a ciò tenuto quale meccanico). In definitiva - afferma
il ricorrente - non s'intende in che sia concretamente consistita la
colpa ascrittagli.
Motivi della decisione
Il ricorso del ...omissismsmvld.... è
infondato.
Va rilevato, in primo luogo, che il giudice monocratico del
Tribunale di Viterbo ha ricostruito, sulla base del dato testimoniale
fornito dalla persona offesa, la dinamica dell'infortunio nei termini
che seguono.
La TRE C stoviglierie, della quale era legale
rappresentante ...omissismsmvld.... Giovanni Ugo, aveva commissionato la
sostituzione di bracci di un macchinario (una filtropressa costruita
dalla ditta ...omissismsmvld...., la quale ne curava anche la manutenzione) e,
giunto nello stabilimento della TRE C, il ...omissismsmvld.... Enrico (dipendente
della citata ditta del ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e da questa inviato), aveva
rilevato che per eseguire quel lavoro era necessario rimuovere della
terra presente all'interno della pressa. Si era pertanto rivolto al
...omissismsmvld...., direttore della fabbrica e gli aveva fatto presente tale
necessità,constatata la quale il ...omissismsmvld.... gli aveva detto di non avere
persone disponibili e lo aveva invitato ad "andare dentro" il
macchinario, ed aveva concordato con il ...omissismsmvld.... le modalità esecutive
della operazione come segue: il ...omissismsmvld...., all'atto di iniziare a
rimuovere la terra dal nastro, avrebbe dovuto dire al ...omissismsmvld....:"Accendi";
il ...omissismsmvld.... avrebbe chiesto:
"Posso accendere?", ed ottenuta risposta
affermativa da parte del ...omissismsmvld...., l'operazione sarebbe stata eseguita,
in più riprese ed ogni volta con le suddette modalità.
Il procedimento
era stato ripetuto per più volte (da cinque a sette) fino a che
all'"Accendi" detto dal ...omissismsmvld.... era seguita la risposta del ...omissismsmvld....
"Guarda,me ne stai mandando pure troppa di terra", dopo di che il ...omissismsmvld....
si era messo a discutere con un'altra persona che passava, si era "un
po' arrabbiato" e, mentre il ...omissismsmvld.... aveva avvicinato la mano al
macchinario spento, questo era partito di colpo, avendo il ...omissismsmvld.... dato
l'impulso di accensione senza attendere conferma programmata, donde lo
stritolamento, con amputazione di due dita e di parte del palmo, della
mano dell'operaio.
Del tutto coerentemente,da tali pacifiche
risultanze (oggetto di testimonianza anche da parte di ...omissismsmvld.... Marzio,
figlio del coimputato ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e da questi inviato sul posto, per
la esecuzione del lavoro di manutenzione, unitamente al ...omissismsmvld...., e
neppure contestata nell'atto di appello del ...omissismsmvld....) i giudici di merito
hanno tratto la prova della (concorrente) responsabilità del
ricorrente, avendo in particolare i secondi giudici affermato che: "Il
...omissismsmvld...., dirigente della TRE C, va ritenuto responsabile del delitto di
lesioni colpose in danno del ...omissismsmvld...., in quanto dava l'incarico al
...omissismsmvld.... di eseguire la imprudente operazione di pulizia, concordava con
lo stesso le modalità e per di più si distraeva riavviando l'impianto
quando avrebbe dovuto restare in posizione di fermo sicchè gli organi
lavoratori prendevano la mano sinistra del lavoratore, maciullandola".
Or bene - premesso che nell'atto di appello datato 23 ottobre 2001
congiuntamente proposto dal, poi assolto, ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e dallo
stesso ...omissismsmvld.... non è stata minimamente contestata la veste di "direttore
dello stabilimento" della TRE C in capo a quest'ultimo, affermata dal
primo giudice (sicchè del tutto inconsistente è la censura, in ricorso,
di "travisamento di una prova decisiva" sull'assunto che il ...omissismsmvld.... non
sarebbe stato "dirigente", ma soltanto un "capo operaio", e prive di
pregio sono le conseguenze che il suddetto ricorrente pretende di trame
sotto il profilo dell'assenza di un profilo di colpa anche specifica) -
va osservato che correttamente i giudici di merito hanno motivato
l'affermazione di sussistenza della condotta colposa del ...omissismsmvld....
descritta ut supra, con ogni evidenza casualmente connessa all'evento
lesivo e non esauritasi nella mera fatale distrazione nella quale il
predetto imputato è incorso nella fase esecutiva dell'operazione ancora
in corso, bensì consistita anche nell'avere costui, nella suddetta
veste, disposto la esecuzione della operazione con modalità
estremamente imprudenti e pericolose, violatrici del disposto dell'art.
82 del D.P.R., 547/55 (a tenore del quale la lavorazione compiuta con
una persona posta all'interno del macchinario deve essere svolta
inderogabilmente in una situazione di "fermo assoluto"), modalità
concordate con il ...omissismsmvld.... proprio in ragione del fatto che la
filtropressa de qua non era non in regola con la normativa
antinfortunistica essendo sprovvista del prescritto meccanismo di
fermo.
Priva di pregio è, poi, l'affermazione del ricorrente secondo
cui non spettava a lui di occuparsi della esecuzione dei lavori di
manutenzione della macchina, una volta accertato che di fatto (oltre
che di diritto) egli se ne occupò direttamente, partecipandovi in prima
persona nel caso di specie). Nè è fondata, infine, la censura di
mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena infittagli,
atteso che nell'atto di appello non era stato formulato alcun motivo
sul punto, se per "motivo" di deve intendere - come devesi - una
motivata e specifica censura alla statuizione del giudice; nel citato
atto si rinviene unicamente una mera richiesta di "riduzione della pena
sempre con la conversione ex art. 53 L. 689/81 (conversione - rectius
sostituzione - della quale tra l'altro i secondi giudici hanno
rilevato, in motivazione, la illegittimità, peraltro non ovviabile in
assenza di appello da parte del Pubblico Ministero, in relazione al
disposto dell'art. 60 comma 1 L. 689/81).
Nè può, comunque, ritenersi
mancante la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, atteso
che il primo giudice ha quantificato la pena per il delitto di lesioni
colpose (che, come si legge nella sentenza di primo grado ha fatto
residuare postumi di invalidità permanente) in 6 mesi di reclusione
(sulla quale ha apportato una duplice riduzione, in ambo i casi nella
misura massima consentita, per le attenuanti previste dall'art. 62 bis
e 62 n. 6 c.p.) avendo tenuto conto della gravità della colpa (del
"maggior ruolo" del ...omissismsmvld.... stesso) e delle conseguenze, e considerato
altresì che la corte territoriale - la quale ha provveduto ad eliminare
l'aumento di pena apportato ex art. 81 cpv. c.p. per il reato
contravvenzionale di cui al capo E), dichiarato estinto per
prescrizione - ha, pur a fronte di un "motivo" del ...omissismsmvld.... da
qualificarsi come generico se non inesistente, motivatamente affermato
la insussistenza dei presupposti per operare una diminuzione della pena
inflitta al predetto.
Non più fondati sono i motivi posti a sostegno
del ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.....
A costui nella veste di legale
rappresentante della ditta meccanica omonima (costruttrice della
"filtropressa" in oggetto) è stato ascritto un duplice comportamento
omissivo, sanzionato da specifiche norme della legislazione
antinfortunistica (esattamente, dagli artt. 82 e 389 del D.P.R. n.
547/55 e 38, comma 1 lettera A - 89 comma 2 lettera A del D.Lvo
626/94), consistito nel non avere programmato la macchina in questione
in modo da assicurare una posizione di fermo assoluto degli organi
lavoratori nelle operazioni di manutenzione o riparazione, nonchè nel
non avere idoneamente informato ed addestrato i lavoratori addetti alle
suddette operazioni sulle procedure da adottarsi nella loro esecuzione,
al fine di ridurre i rischi di infortunio sul lavoro, ed il primo
giudice ha ampiamente motivato sia sulla sussistenza delle suddette
violazioni, danti luogo ad altrettanti profili della colpa specifica
rimproverata nella contestazione del delitto di lesioni colpose, sia
del nesso causale tra le suddette omissioni e l'evento.
In particolare
- come da sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con
quella del giudice di appello - è emersa dalia deposizione dell'Isp.
Squarcia della Servizio prevenzione infortuni la citata assenza di un
dispositivo di "fermo assoluto", atto a scongiurare il pericolo che la
macchina potesse essere messo in moto anche involontariamente mentre il
lavoratore introduceva parti del proprio corpo al suo interno.
E'
emerso altresì dalla deposizione della persona offesa ...omissismsmvld.... (ritenuta
particolarmente attendibile anche in considerazione del fatto che
questa, all'atto del deporre, era stata già risarcita dei danni subiti)
che il manuale d'uso e di manutenzione della macchina in questione -
recante la chiara indicazione (peraltro non riportata nel documento di
valutazione dei rischi, il che ha integrato la ulteriore violazione
degli artt. 4, comma 1, e 2 ed 89 del D.Lgs.
626/1994), conforme alla
relativa norma antinfortunistica e costituente indice cogente del tipo
di cautela da adottare, secondo la quale "l'operatore deve estrarre la
chiave di inibizione del comando del quadro elettrico e portarla con
se, non lasciandola comunque incustodita", il che nella specie fu reso
impossibile dalla circostanza che l'interruttore generale non era
munito di chiave o di lucchetto - non era stato mai fornito al
personale, nè ne era stato a questo illustrato il contenuto.
In
particolare, il ...omissismsmvld.... aveva dichiarato di non avere mai visto il
suddetto manuale, che era la prima volta che gli era stato richiesto un
tale intervento, e che la consapevolezza dei rischi relativi era stata
da lui acquisita soltanto ad infortunio avvenuto.
Il primo giudice ha
anche rilevato che la normativa antinfortunistica in materia (ed in
particolare la norma dell'art. 38 del citato D.Lgs.), imponente
l'adozione di misure concrete, in grado di assicurare l'effettiva
conoscenza delle nozioni necessarie ad operare in sicurezza, non poteva
ritenersi osservata semplicemente attraverso l'adozione di misure
formali di formazione e di addestramento e con l'apposizione della
firma sul registro dei corsi di aggiornamento, in un contesto nel
quale, come riferito dal teste De Angelis, il funzionamento della
macchina in questione non era stato oggetto di specifica spiegazione.
Infine nella sentenza di primo grado è stata motivatamente esclusa la
conducenza dell'argomentazione difensiva secondo la quale l'eseguito
intervento di pulizia esulava dai compiti del ...omissismsmvld...., in quanto non
qualificabile come di manutenzione straordinaria, avendo il giudice
valorizzato, al riguardo, sia la circostanza che tale intervento di
"pulizia" era necessariamente propedeutico alla sostituzione delle
lame, sia la inosservanza, comunque, dell'obbligo di definire i termini
differenzianti la manutenzione ordinaria, verosimilmente di competenza
della TRE C, da quella straordinaria (eseguibile dalla Ditta
costruttrice).
Deve questa Corte qui rilevare, in primo luogo, che
secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito "il
giorno del fattala TRE C aveva commissionato la sostituzione di certi
bracci del macchinario" e che, per tale ragione era giunto sul posto
"l'incaricato ...omissismsmvld...., (inviato insieme al figlio del titolare, ...omissismsmvld....
Marzio"), il che sembrerebbe condurre alla configurabilità
dell'intervento (considerato anche con riferimento alla parte
sostitutiva di componenti della macchina, oltre l'ambito della
manutenzione ordinaria, ed, in secondo luogo ma decisivamente sul piano
logico-fattuale, che l'avvenuto invio del proprio personale da parte
della Ditta ...omissismsmvld.... per la esecuzione dell'intervento richiesto toglie
ogni rilevanza, sul piano pratico e per fatto concludente, alla
eccezione difensiva formulata al riguardo, anche a restringere la
operazione alla mera rimozione dall'interno della macchina in questione
di materiale terroso, qualificabile ex se come attività di ordinaria
manutenzione.
I secondi giudici hanno motivatamente condiviso la
sostanza di quanto affermato nella sentenza appellata, ed hanno altresì
affermato che, alla luce del rapporto che legava le due Ditte per la
manutenzione della macchina (ritenuta spettante alla Ditta ...omissismsmvld....),
era chiaro come il rispetto delle norme antinfortunistiche nell'ambito
di un'attività comunque di tipo manutentivo dovesse essere assicurato
dal ...omissismsmvld.... (anche a prescindere dalla qualificabilità o meno del
rapporto stesso come appalto e dalla conseguente responsabilità, a tal
titolo, in capo all'appaltatore, esecutore del lavoro,in ordine alla
osservanza delle norme antinfortunistiche).
A fronte di tale
complessiva motivazione, e considerato che - come già si è rilevato -
l'attività manutentiva (ordinaria o straordinaria che dovesse
qualificarsi) era stata nel caso concreto affidata dal ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... al
proprio dipendente ...omissismsmvld.... (da lui appositamente inviato, unitamente al
figlio Marzio, nello stabilimento della TRE C), va ritenuto privo di
fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui il ...omissismsmvld.... non avrebbe
dovuto eseguire quelle specifiche operazioni, così come è privo di
conferenza l'ulteriore assunto circa l'inesistenza di un vero e proprio
contratto di manutenzione stipulato dalle due Ditte, mentre si
esauriscono in mere questioni di fatto (superate dalle argomentazioni
in linea di diritto dei giudici di merito) i richiami, operati in
ricorso, ad eseguiti corsi sulla sicurezza nel lavoro e sull'attività
di manutenzione, nonchè il richiamo alla presenza, sulla macchina de
qua, di un microinterruttore, essendo al riguardo stato rilevato che
tutt'altro era il dispositivo di fermo "assoluto" normativamente
previsto e nella specie mancante (mancanza inseritasi come causa della
adozione di pericolose e modalità dell'operazione manutentiva eseguita,
causative dell'evento).
Rilevato, infine, che i secondi giudici hanno
motivatamente escluso che la imprudente condotta della persona offesa
avesse costituito causa sopravvenuta idonea, imprevedibile e da sola
sufficiente a cagionare l'evento, in quanto il suddetto comportamento
non poteva essere qualificato come assolutamente estraneo (soccorrono
sul punto le pregresse considerazioni concernenti l'incarico affidato
al lavoratore e la natura dell'attività relativa) al lavoro affidatogli
e non esorbitante, sì da non potersi qualificare come imprevedibile,
dall'attività lavorativa in ragione della cui effettuazione il ...omissismsmvld....
era stato inviato presso lo stabilimento della TRE C (vedasi, ex
pluribus, Cass. Sez. 4^ 3-6-1999 n. 12115, Grande), va affermata, sotto
ognuno dei dedotti profili di doglianza, la infondatezza delle censure
del ...omissismsmvld.....
Per le ragioni che precedono entrambi i ricorsi vanno
rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna
i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così
deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 27
ottobre 2005
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