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mercoledì 14 agosto 2013

Cassazione: Valida la multa notificata al trasgressore sul modulo prestampato senza la firma del vigile urbano Non esiste contrasto giurisprudenziale: la tesi opposta è ormai superata. Smentita la tesi della sigla autografa come garanzia, il verbale ha solo la funzione di comunicare gli estremi della violazione




Valida la multa notificata al trasgressore sul modulo prestampato senza la firma del vigile urbano
Non esiste contrasto giurisprudenziale: la
tesi opposta è ormai superata. Smentita la tesi della sigla autografa
come garanzia, il verbale ha solo la funzione di comunicare gli estremi
della violazione

Cass. civ. Sez. II, 22-10-2007, n. 22088


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. SCHETTINO
Olindo - Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. FIORE
Francesco Paolo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO
D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, difeso
dall'avvocato F.S., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, difeso dagli avvocati
SURANO Maria Rita, ELENA SAVASTA, FRANCESCO PIROCCHI, giusta delega in
atti;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 131/03 del Tribunale
di MILANO, depositata il 08/01/03;

udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 29/05/07 dal Consigliere Dott. Emilio
MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato F.S., difensore di se stesso, che si
riporta agli atti;

udito l'Avvocato PIROCCHI Francesco, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario
Giovanni, che ha concluso per irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale rigetto del ricorso, condanna di parte
soccombente al rimborso delle spese.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi F.
S. proponeva al Tribunale di Milano opposizione avverso cartelle
esattoriali relative ad infrazioni del codice della strada.

Riuniti i
giudizi, con sentenza dep. l'8 gennaio 2003 il Tribunale accoglieva in
parte il ricorso relativamente al procedimento n. 11011/97 R.G.,
condannando il ricorrente alla residua somma di Euro 2.707,06 ancora
dovuta relativamente alle cartelle esattoriali oggetto del ricorso di
cui al procedimento n. R.G. 11010/97.

Il primo Giudice riteneva
innanzitutto che non sussistevano,a stregua della giurisprudenza della
Suprema Cortesi presupposti per la rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs n. 39 del
1993, art. 3, in riferimento all'art. 76 Cost., e della L. n. 421 del
1992, art. 2, lett. m), sollevata dall'opponente, che aveva eccepito la
invalidità della notificazione dei verbali di accertamento delle
violazioni, perchè privi della sottoscrizione dell'agente accertatore o
dell'organo competente che ne attesti quanto meno la conformità
all'originale.

Veniva, quindi, disattesa l'eccezione di decadenza,
proposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, perchè
applicabile esclusivamente ai crediti di natura tributaria e non
suscettibile di interpretazione estensiva.

Avverso tale decisione
propone ricorso per Cassazione il F. sulla base di due motivi.

Resiste
con controricorso il Comune di Milano.

All'udienza di discussione il
ricorrente ha chiesto: a) la riunione del presente procedimento con
quelli n. 341/04 e n. 16071/03 relativi ai ricorsi pendenti presso la
Corte fra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto; la rimessione
della decisione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni
Unite, deducendo l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un
contrasto in ordine ai requisiti della copia del verbale di
accertamento della contravvenzione al codice della strada notificato al
trasgressore con moduli prestampati.

Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dal Comune di
Milano, che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione a cartella
esattoriale proposta, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, per
fare valere vizi concernenti i verbali di accertamento regolarmente
notificati.

Il giudicante, nel respingere l'eccezione di
incostituzionalità sollevata dal ricorrente facendo riferimento alla
giurisprudenza della Suprema Corte, ha evidentemente esaminato ed
escluso nel merito i motivi dedotti con il ricorso relativamente alla
invalidità dei verbali di accertamento notificati, così implicitamente
ritenendo ammissibile l'opposizione a cartella esattoriale proposta ai
sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22: per impedire il passaggio in
giudicato di tale sfavorevole statuizione, il Comune avrebbe dovuto
proporre ricorso incidentale.

Deve disattendersi la richiesta di
riunione formulata dal ricorrente, atteso che i ricorsi in questione
sono stati proposti avverso sentenze diverse aventi ad oggetto
opposizioni a distinte cartelle esattoriali.

La richiesta di
rimessione della causa al Primo Presidente sarà esaminata infra in
occasione dell'esame dei motivi del ricorso.

Con il primo motivo il
ricorrente, deducendo difetto assoluto di motivazione nonchè violazione
e falsa applicazione dell'art. 385 reg. esec. C.d.S., commi 3 e 4, art.
383 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè art. 200 C.d.S., commi 2 e 3,
censura la sentenza impugnata innanzitutto, perchè la stessa non si era
pronunciata in ordine alla dedotta nullità dei verbali dì accertamento
delle violazioni notificati in copia priva della sottoscrizione
autografa del verbalizzante. Quindi, dopo avere compiuto
un'interpretazione sistematica della richiamata normativa, ala luce
anche delle norme di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., art. 137
cod. proc. civ., della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 4, deduce
l'inesistenza o la nullità radicale della contestazione non immediata
notificata mediante spedizione di copie informi di verbali di
accertamento attraverso moduli prestampati, privi della firma autografa
dell'organo accertatore o di equivalente certificato di conformità al
verbale originale da parte dell'organo competente, avendo piuttosto il
legislatore del codice della strada previsto, a garanzia del cittadino
e della legittimità del procedimento, la firma autografa anche sul
modulo prestampato da notificare. Pertanto, essendo le notifiche in
oggetto irrimediabilmente viziate, le sanzioni irrogate non erano
esigibili. D'altra parte, il meccanismo sostitutivo della firma
autografa di cui alla citata normativa è inapplicabile per
incompatibilità strutturale e fisiologica dello strumento informatico
con i provvedimenti amministrativi, tenuto conto che, ai sensi della L.
n. 241 del 1990, art. 3, i provvedimenti amministrativi devono essere
motivati ed involgono valutazioni e motivazioni differenziate in
relazione alla particolarità delle singole fattispecie, sicchè, come
affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, gli atti
amministrativi sanzionatori non sono suscettibili di informatizzazione
automatica.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma
2, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per difetto di delega,
atteso che la L. n. 421 del 1992, art. 2, lett. m), non conteneva
principi e criteri direttivi riferibili alla informatizzazione dei
provvedimenti amministrativi in generale che, dovendo essere
esplicitamente motivati in relazione al singolo caso concreto, non sono
suscettibili di automatica elaborazione informatica: la delega
conferita al Governo aveva un oggetto limitato, essendo riferibile ai
soli atti amministrativi suscettibili di una completa ed automatica
elaborazione informatica (come, ad es., un certificato di nascita o di
morte.).

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati
congiuntamente.

In primo luogo, come si è già rilevato, il Giudice,
nell'escludere la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità
sollevata dall'opponente, ha esaminato la questione relativa alla
nullità dei verbali di accertamento, ritenendo implicitamente validi i
verbali nonostante la mancanza di sottoscrizione autografa a stregua
delle particolari disposizioni dettate dal codice della strada.

Al
riguardo va respinta la richiesta di trasmissione degli atti al Primo
Presidente, tenuto conto che l'indirizzo giurisprudenziale richiamato
dal ricorrente deve ritenersi ormai abbandonato dalla Suprema Corte. In
particolare, secondo l'orientamento anche di recente ribadito e
condiviso dal Collegio, in tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non
immediata della infrazione, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art.
385 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto
dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre
ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato
uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello
stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sìa stato
redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene
notificato con il modulo prestampato recante la intestazione
dell'ufficio o comando predetti; pertanto, il modulo prestampato
notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione
dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato
per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia
autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede
privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere
contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass.
20117/2006;

1226/05 ed altre). D'altra parte, dati estrinsecati nello
stesso contesto del documento consentono di accertare, "aliunde", la
sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le
norme positive. In realtà, la funzione del verbale notificato al
contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli
estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che
sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a
garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo
la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della
successiva ordinanza ingiunzione (Cass. 21007/2004).

La specifica
disciplina dettata in materia di notificazione del verbale di
accertamento delle contravvenzioni al codice del strada rende del tutto
irrilevanti le deduzioni formulate con riferimento alla L. n. 241 del
1990, mentre è evidentemente ininfluente la questione di illegittimità
costituzionale sollevata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le
spese processuali della presente fase vanno poste a carico del
soccombente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente
fase che liquida in Euro 750,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro
650,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di
legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio
2007.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2007


 

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