Translate

mercoledì 14 agosto 2013

Cassazione: automobilista espone un ticket ridotto per il parcheggio? La multa è valida





Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. II, 12-11-2007, n. 23505


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - rel.
Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto -
Consigliere

Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere

ha pronunciato
la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI REGGIO
EMILIA, COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FALMINIO 46, presso
STUDIO GREZ, difeso dall'avvocato BLASI FRANCESCO, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

A.G., rappresentato e difeso da se
medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso
lo studio dell'avvocato PESCE GIOVANNI (C/O ST UGHI & NUNZIANTE),
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.
80/04 del Giudice di pace di TARANTO, depositata il 12/01/04;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/07 dal
Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;

udito l'Avvocato ANGLANI Angelo,
con delega depositata in udienza dell'Avvocato A.G., difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario
Giovanni, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo;

accoglimento
degli altri motivi del ricorso; condanna alle spese parte ricorrente.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19
gennaio 2004, il giudice di pace di Taranto ha annullato il verbale
della polizia municipale di quella città del 4- 6-3003 e condannato il
Comune di Taranto alle spese, in relazione all'opposizione proposta
dall'Avv. A.G., al quale era stata irrogata la sanzione amministrativa
di Euro 42,48, per violazione dell'art. 157 C.d.S., commi 6 e 8 "perchè
sostava in area sottoposta a limitazioni di tempo senza esporre in modo
visibile l'attestato di pagamento con l'ora di inizio della sosta -
Zona B (l'accertamento è iniziato alle ore 17,45 e si è protratto fino
alla redazione di presente atto). Esponeva ticket ridotto"; in Taranto,
Lungomare 27, ore 19,05".

Il giudice di pace, ritenuto ammissibile il
ricorso, pur in mancanza del deposito della prescritta cauzione, ha
annullato il verbale per il motivo che vi è disparità di trattamento,
quanto alla misura del pedaggio stabilito rispettivamente per la zona
di Piazza (OMISSIS), dove l'opponente aveva parcheggiato in un primo
momento l'auto, pagando 50 centesimi alle ore 16, 49, con scadenza
della sosta alle ore 19,19, e dove il costo del parcheggio è di 20
centesimi all'ora, e per la zona del Lungomare (OMISSIS), dove aveva
successivamente parcheggiato l'auto e dove il costo è di 80 centesimi
all'ora.

A tale decisione il giudice è pervenuto per effetto della
disapplicazione, "in via incidentale, della Delib. Giunta Municipale n.
640 del 2002 (e degli altri atti presupposti e consequenziali prodotti
dall'opponente), perchè illegittima per eccesso di potere (disparità di
trattamento, nonchè per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,
attesa la mancanza in detto atto di una pur minima motivazione, diretta
a giustificare il pagamento", ovvero il trattamento differenziato
(sopra rilevato) per alcune zone della città.

Conclude, pertanto, il
giudice che "si deve ritenere valido il tiket di 20 centesimi di Euro
pagato dall'opponente per il parcheggio nelle due predette zone.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Taranto in
persona del sindaco pro tempore, in forza di tre motivi.

Resiste con
controricorso Avv. A.G..

Motivi della decisione
Denuncia il
ricorrente:

1) Violazione dell'art. 204 bis C.d.S., comma 3, come
introdotto dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, comma 1 septies,
convertito in L. n. 214 del 2003, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn.
3 e 5 e dell'art. 112 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia. Inammissibilità
del ricorso.

La censura si riferisce alla ritenuta ammissibilità del
ricorso in opposizione, pur in difetto del deposito cauzionale previsto
dalle norme di legge in epigrafe.

Il motivo è infondato.

La Corte
Costituzionale con sentenza dell'8 aprile 2004 n. 114, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.
204 bis, comma 3, inserito dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. con
modif. nella L. 1 agosto 2003, n. 214 (art. 4, comma 1 septies), in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

2) Violazione L. 20 marzo 1865, n.
2248, art. 5, in relazione art. 360 c.p.c., commi 3 e 5. Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia. Violazione art. 2697 c.c. in comb. disp. artt. 112, 183 e
184 c.p.c..

Con questo motivo il ricorrente denuncia violazione di
legge ed insufficiente motivazione con riferimento all'"eccesso di
potere per disparità di trattamento" ipotizzato dal giudice di pace con
riguardo alla Delib. Giunta Municipale n. 640 del 2000, che perciò ha
disapplicato, senza che il ricorrente avesse fornito alcuna prova di
tale presunto vizio.

La censura è fondata.

La decisione del giudice
di pace è scaturita dalla ritenuta illegittimità e conseguente
disapplicazione della Delib. Giunta Municipale n. 640 del 2202, dalla
quale "si evince la fissazione della tariffa per un'ora di parcheggio,
pari a 80 centesimi di Euro", sull'assunto di un'asserita "disparità di
trattamento adottata dal Comune di Taranto, pur di fronte a situazioni
oggettive e soggettive identiche".

Non è dato comprendere, invero, da
quali elementi il giudice abbia tratto la convinzione che, nella
fissazione delle tariffe per il parcheggio dei veicoli nella zona in
questione vi sia stata disparità di trattamento, posto che, a parte
quanto riportato in sentenza circa il contenuto della citata delibera,
non ha minimamente indicato i termini di comparazione da cui ha tratto
il convincimento che si sia in presenza, per quanto attiene alle
tariffe stabilite per il parcheggio dal Comune di Taranto, di una
disparità di trattamento; non essendo sufficiente, evidentemente ed
obiettivamente a rendere plausibile siffatto convincimento,
l'affermazione che "pur di fronte a situazioni oggettive e soggettive
(?) identiche, ... il Comune di Taranto ha disciplinato la materia in
maniera differente, applicando due tariffe diverse", secondo quanto si
evince anche dall'"atto di variazione alla Delib. G.M. 21 dicembre
2001" (?).

Ne consegue che la decisione di disapplicare in via
incidentale la delibera in questione "perchè illegittima per eccesso di
potere (disparità di trattamento)", senza spiegare, in realtà, in cosa
consista questo eccesso di potere, è errata perchè contra legem e
carente di motivazione.

3) Violazione e falsa applicazione art. 3.

Violazione art. 112 in comb. disp. artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione
art. 360 c.p.c., n. 3 e 5.

Con quest'ultimo motivo il ricorrente si
duole, infine, che il giudice di pace abbia disapplicato la delibera
più sopra menzionata anche per violazione della L. n. 241 del 1990,
art. 3, nonostante che l'opponente non ne avesse eccepito
l'illegittimità sotto tale profilo, e, inoltre, per violazione dello
stesso cit. art. 3.

Anche questa censura è fondata.

E' ius receptum
che l'opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 ss., delimita
l'ambito dell'accertamento sull'illegittimità dell'ordinanza-
ingiunzione opposta (ed analogo discorso vale evidentemente per
l'opposizione al verbale contenente l'invito a pagare la somma dovuta
per l'infrazione: art. 201 C.d.S.) in relazione ai motivi di
opposizione proposti, restando esclusa la rilevabilità d'ufficio di
motivi di nullità o comunque di illegittimità non proposti (Cass. SS.
UU. n. 3271/90, Cass. n. 10796/2000 ed altre conformi).

Nel caso che
ne occupa, non risulta che l'opponente abbia dedotto l'illegittimità
del verbale opposto anche per violazione della L. n. 241 del 1990, art.
3; che, peraltro, non sussiste, e ciò per le stesse considerazioni
svolte nell'esame del secondo motivo.

Il secondo ed il terzo motivo
devono, pertanto, essere accolti, con conseguente cassazione senza
rinvio della sentenza in relazione all'accoglimento di tali motivi; e,
decidendosi la causa nel merito, l'opposizione deve essere rigettata,
con condanna del ricorrente alle spese di questo grado.

P.Q.M.
La
Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa
senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l'opposizione, e condanna il resistente alle spese, che liquida in Euro
400,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così
deciso in Roma, il 29 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 12
novembre 2007


 

Nessun commento: