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mercoledì 14 agosto 2013

Corte dei Conti: Istanza di pensione privilegiata ordinaria





SEZIONE     ESITO     NUMERO     ANNO     MATERIA     PUBBLICAZIONE
SICILIA     Sentenza     3111     2007     Pensioni     15-11-2007

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana

Il giudice unico delle pensioni, consigliere Salvatore G.Cultrera

ha pronunciato  la seguente

                                                      Sentenza  n. 3111/2007

nel ricorso in materia di pensione militare,  iscritto al n.727 del registro di segreteria, proposto dal signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall'avv.---- del Foro di Messina ed elettivamente domiciliato in Palermo via ---- presso lo studio dell'avv. --- contro il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ( decreto  del 13 marzo 1998  n.8326).

Udito alla pubblica udienza l'avv. Andrea Piazza

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Fatto

Con il ricorso in epigrafe, depositato il 30 luglio 1998,  il dott. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., ex vice questore della Polizia di Stato a riposo dall' 1 luglio 1991, ha impugnato il decreto del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza  emesso il 13 marzo 1998  n.8326  con il quale venne respinta la sua istanza di pensione privilegiata ordinaria in quanto le riscontrate infermità - 1) artrosi cervico dorso lombare a modica incidenza funzionale ,  2) ipertensione arteriosa in compenso farmacologico senza segni significativi di organicità secondaria - sebbene entrambe riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili nel loro complesso pere cumulo alla 7 categoria tabella A , non erano state, tuttavia, ritenute tali da renderlo inabile al servizio in modo permanente ed assoluto.

Il provvedimento negativo è stato emesso in base al parere della CMO di Messina che, nel verbale n. 6110  del 29 novembre 1996 maggio 1992,  in esito alla visita collegiale eseguita al ricorrente, ebbe a diagnosticare le suindicate infermità ritenendo nel complesso ascrivibili alla 7^ categoria di pensione  ritenendo tuttavia l'interessato idoneo al servizio. Tale giudizio venne confermato in parte  dal CPPO  nella deliberazione del 7 novembre del 1997.  Conclusivamente l'istanza di pensione privilegiata veniva mancando il presupposto della permanente inidoneità dal servizio in conformità all'art.64 del TU n.1092 del 1973.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio con memoria allegata alla nota del 3 novembre 1998 pos. N.333-H/2969/A  in cui ha chiesto il rigetto del ricorso .

Nel ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con declaratoria del diritto, in applicazione corretta dell'art.65 del menzionato TU 1092 del 1973, alla concessione della pensione privilegiata con condanna dell'amministrazione al pagamento delle competenze maturate oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il difensore del ricorrente ha depositato in data 11 ottobre 2007 memoria difensiva nella quale con articolate argomentazioni, che sono incentrate sull'interpretazione delle norme che regolano la materia delle pensioni privilegiate per i  dipendenti militari ed assimilati ivi compreso il personale della Polizia di Stato , insiste nell'accoglimento del ricorso.

Diritto

 La domanda del ricorrente è fondata.

Si premette che, a termini dell'art. 64 del DPR n.1092 del dicembre 1973 (approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ha diritto a conseguire la pensione diretta di privilegio il dipendente che, per infermità determinate unicamente da causa ovvero da concausa necessaria e preponderante di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale  che lo abbiano reso inabile al servizio .

Nella fattispecie non è contestata la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte in servizio dal ...omissismsmvld...., ex vice questore della Polizia di Stato, per cui, nell'ottica della previsione della citata norma, la questione posta all'attenzione di questo giudice all'odierna discussione verte esclusivamente sull'accertamento della necessità del requisito della inabilità al servizio dell'interessato ai fini della concessione della pensione privilegiata, con riferimento all'epoca del congedo, come conseguenza delle anzidette infermità allo stesso riscontrate dalla CMO. Il diniego opposto dal Ministero dell'interno alla istanza di pensione di privilegio si basa, appunto, sulla asserita mancanza della condizione di inidoneità fisica del ...omissismsmvld.... all'epoca del congedo, come ritenuto sotto il profilo medico-legale nel verbale n.6110 del 29 novembre 1996   della CMO di Messina.

Tanto premesso si rileva che l'art. 65 del T.U. 1092 del 1973 al terzo comma stabilisce che per i funzionari di pubblica sicurezza ( tra cui rientra il ricorrente come ex vice questore della Polizia di Stato) il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari se più favorevoli, vale a dire secondo la disciplina dell'art. 67 e seguenti dello stesso DPR. L'art.5, comma 6, del D.L. n.387 del 1987 convertito in legge 472 del 1987, ha sancito che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale della Polizia ad ordinamento militare. Può affermarsi, quindi, che la disposizione di favore abbia ormai validità a regime con la conseguenza che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare, ed ora civile in virtù della legge n.121 del 1981, si applica l'art.67 e non l'art.64 del ripetuto DPR 1092 del 1973 potendo il diritto alla pensione privilegiata essere riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito dell'inabilità al servizio richiesto dall'art.64. E' pur vero che l'art.64 del DPR 1092 del 1973, norma di portata generale, come tale in teoria applicabile sia al personale civile che a quello militare dello Stato, richiede il requisito dell'inabilità al servizio, ma non è men vero che il successivo art.67 espressamente stabilisce che “al militare, le cui infermità o lesioni dipendenti siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione”. Appare evidente che il legislatore abbia inteso interpretare in maniera autentica il predetto art.64 per quanto concerne il requisito dell'inabilità al servizio statuendone  l'inapplicabilità per il personale militare agli effetti della concessione della pensione privilegiata. Deve essere, pertanto, riconosciuto, il diritto, con decorrenza dalla data del congedo ( 1 luglio 1991 ) a pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili nel loro complesso alla settima categoria tabella A annessa alla legge 313/1968 e successive modifiche ed integrazioni, come ritenuto dalla CMO nel verbale n.6110 del 29 novembre 1996 della CMO di Messina, su cui questo giudice non ha motivo per non aderire sotto il profilo della classificazione attribuita. Sulle somme dovute spettano interessi e rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge n.205/2000, con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle competenze maturate alle singole scadenze  fino al soddisfo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dal signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... ex vice questore della Polizia di Stato a riposo dall' 1 luglio 1991 e, per l'effetto, gli riconosce, con decorrenza dall'1 luglio 1991, il diritto alla concessione di pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili nel loro complesso alla settima categoria tabella A annessa alla legge 313/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

 Condanna il Ministero dell'interno al pagamento in favore del ricorrente delle competenze pensionistiche maturate per il titolo suindicato con decorrenza dalla insorgenza del diritto  con interessi legali e rivalutazione monetaria; quest'ultima è dovuta a termini dell'art.429, comma 3, c.p.c. in uno agli interessi legali con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione che va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare agli importi pensionistici spettanti alle competenze maturate alle singole scadenze fino al soddisfo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2007.

                                 Il consigliere - giudice unico

                                 F.to (dott.Salvatore G. Cultrera)

Depositata in segreteria nei modi di legge .

Palermo lì, 15 Novembre 2007.

                                                                Il Collaboratore di Cancelleria

                                                                     F.to Dott. Virgilio David






SEZIONE     ESITO     NUMERO     ANNO     MATERIA     PUBBLICAZIONE
SICILIA     Sentenza     3111     2007     Pensioni     15-11-2007

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