Translate

mercoledì 14 agosto 2013

Cassazione: Sosta sull'attraversamento pedonale




Sosta sull'attraversamento pedonale Corte Cass. Civ., Sezione II, 5
dicembre 2007, n. 25388



CIRCOLAZIONE STRADALE   -   INVALIDI
Cass.
civ. Sez. II, 05-12-2007, n. 25388


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco -
Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. DE JULIO
Rosario - rel. Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TERNI, in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE
di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO, giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

D.F.;

- intimata -

avverso
la sentenza n. 447/02 del Giudice di pace di TERNI, depositata il
11/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 24/01/07 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che
ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso e l'accoglimento
del 2 motivo del ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositata
presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Terni in data 4.12.01 D.F.
ebbe ad opporre, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg.,
così come richiamati dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, il verbale
n. (OMISSIS) del (OMISSIS) redatto da agente in forza al Comando di
polizia municipale del Comune di Terni stante l'accertata violazione a
suo carico dell'art. 158 C.d.S., quale conducente dell'autovettura Fiat
500 tg.

(OMISSIS).

Il predetto veicolo veniva riscontrato in sosta in
c.so del Popolo n. 40 in Terni sull'attraversamento pedonale ivi
esistente.

La violazione veniva contestata alla D.F. presso il locale
Comando di P.M. in data 11.12.01. La D. contestava il cennato verbale
con ricorso del seguente tenore: "In data 9/11/01, alle ore 15,15
circa, lasciavo la macchina Fiat 500 tg. (OMISSIS) in sosta davanti
alla Banca di Roma Ag. Di Terni 1 in corso del Popolo n. 48, vicino al
marciapiede e sulle strisce pedonali, per non intralciare il traffico e
per non bloccare le altre autovetture regolarmente parcheggiate, per 10-
15 minuti circa, il tempo di entrare nell'istituto di credito e firmare
un atto senza fare file allo sportello. Uscita dalla Banca la
sottoscritta trovava la contravvenzione di L. 127.020 che appare
eccessiva rispetto alla trasgressione contestatagli" (così nell'atto di
opposizione depositato il 4.12.2001).

Il giudice di pace di Terni,
nell'emettere il decreto di fissazione d'udienza, disponeva la
sospensione del verbale opposto in difetto di allegazione dei gravi
motivi richiesti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Si costituiva il
Comune di Terni contestando la fondatezza del proposto ricorso.

Il
Giudice adito, sulla scorta di istruttoria meramente documentale,
accoglieva il gravame dando lettura del dispositivo della decisione
all'udienza dell'8.4.01 e depositando la parte motiva della sentenza n.
447/02 l'11.9.02 affermando testualmente: "Le ragioni esposte dalla
ricorrente sono da ritenersi attendibili e l'illecito amministrativo è
stato commesso per necessità, con le modalità descritte, al fine di non
recare intralcio al traffico ed evitare di bloccare le auto ivi
regolarmente parcheggiate. La sosta effettuata in tal modo, pertanto, e
per così breve tempo, non costituiva un illecito così grave per essere
penalizzata con la sanzione pecuniaria comminata, e di tale importo"
(così a pag. 2 della sentenza). Il Comune di Terni ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terni n.
447/02, posta in pubblicazione l'11.09.02, con due motivi di gravame.
La D. F. non ha svolto difese in questo giudizio.

Motivi della
decisione
Con il primo motivo il Comune di Terni ha denunziato
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma, art. 6
Cost. (obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), degli
artt. 132 Cost., comma 2, n. 4) ("contenuto della sentenza; obbligo di
concisa motivazione") e art. 311 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.
c., n. 3 - omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente
motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 5. Il Giudice di Pace di Terni con la sentenza
precitata ha accolto l'opposizione proposta dalla D. F. ritenendo
l'illegittimità dell'operato dell'agente accertatore ed annullando il
verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS) ma omettendo di fornire motivazione
congrua ed adeguata, o meglio offrendone una solo apparente, a sostegno
dell'orientamento assunto e rendendo impossibile comprendere l'iter
logico argomentativo seguito per giungere ad una pronuncia così
chiaramente contra legem.

Giova premettere che la motivazione della
sentenza consiste nella concisa e logica esposizione dei motivi in
fatto ed in diritto della decisione: esposizione che deve porre in
evidenza i fatti salienti della causa e le ragioni giuridiche della
decisione, senza omettere l'indicazione delle norme di legge o dei
principi giuridici applicati. Per adempiere all'obbligo della
motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere una analisi
particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli
elementi probatori emersi nel procedimento, essendo sufficiente che
egli, attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze di
causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento
(Cass. Civ. Sez. 2^ n. 2114/1995; Cass. 3^ n. 9744/1966; Cass. 1^ n.
2067/1998; Cass. n. 109/1957; Cass. n. 3705/1956; Cass. n. 1684/1956;
Cass. n. 1603/1955).

Più volte è stato affermato che la motivazione,
quale presupposto logico giuridico della sentenza, ben può servire ad
integrare e non soltanto a chiarire od interpretare la effettiva
statuizione contenuta nel dispositivo, dovendo per un verso la volontà
espressa dal giudice esser valutata sulla base di tutte le enunciazioni
contenute nella sentenza stessa vista nel suo complesso (così Cass. n.
3688/1981; Cass. n. 3800/1982); per altro verso dovendosi la
motivazione di una sentenza ritenere insufficiente quando riveli nel
suo insieme una obiettiva deficienza del criterio logico che ha
condotto il giudice del merito alla formazione del suo convincimento
(Cass. n. 11154/1995).

La gravata decisione, per quanto detto, risulta
affetta dalle censure denunciate in quanto solo apparentemente
motivata.

Ciò perchè il giudice di merito, limitandosi nel caso di
specie ad affermare che "Le ragioni esposte dalla ricorrente sono da
ritenersi attendibili e l'illecito amministrativo è stato commesso per
necessità, con le modalità descritte, al fine di non recare intralcio
al traffico ed evitare di bloccare le auto ivi regolarmente
parcheggiate. La sosta effettuata in tal modo, pertanto, e per così
breve tempo, non costituiva un illecito così grave per essere
penalizzata con la sanzione pecuniaria comminata, e di tale importo",
ha omesso ogni argomentazione sul punto decisivo dibattuto tra le parti
e dunque sull'iter logico seguito e sulla ratio decidendi posti alla
base della adottata decisione.

Infatti, il punto decisivo della
controversia sul quale il Giudicante doveva motivare e non ha motivato
riguardava la circostanza dell'avvenuta sosta del mezzo condotta dalla
D. su di un attraversamento pedonale e della ragione della sua idoneità
ad invalidare l'irrogata sanzione (l'opponente, infatti, non ha neppure
contestato la violazione essendosi limitata ad affermare di aver
parcheggiato in C.so del Popolo onde recarsi presso la locale Banca
Nazionale). Essendo questa la questione introdotta dall'opponente,
peraltro contrastata dal Comune, dalla lettura della gravata decisione
risulta del tutto preclusa la possibilità di ricostruire il
ragionamento posto a fondamento del decisum non avendo il giudice di
merito in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche della
illegittimità dell'opposto verbale ed, anzi, la motivazione rivela una
obiettiva deficienza nell'iter logico che ha condotto il giudicante
alla formazione del proprio convincimento, ciò in spregio alle norme
richiamate nel motivo ed ai principi enucleati dalla Suprema Corte
(ulteriormente Cass. Civ. - Sez. 3^ - n. 10667/01;

Cass. Civ. - Sez.
2^ - n. 7476/01, Cass. Civ. - Sez. 3^ - n. 12803/00; Cass, Civ. - Sez.
2^ - n. 1413/99).

Da ciò ne discende la fondatezza delle censure.

Il
ricorrente denuncia con il secondo motivo violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 2697 c.c. ("onere della prova"), art. 2699 c.c.
("atto pubblico"), art. 2700 c.c. ("efficacia dell'atto pubblico"),
dell'art. 115 c.p.c. ("disponibilità della prova");

della L. n. 689
del 1981, art. 23, comma 6 ("giudizio di opposizione - potere di
disporre d'ufficio mezzi di prova necessari ..."), del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 158, comma 1, lett. g) e art. 159, comma 1, lett. b)
("divieto di fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali,
rimozione veicoli nei casi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 159,
comma 1, lett. b"), art. 4, dell'art. 54 c.p. (stato di necessità),
dell'art. 99 c.p.c. ("principio della domanda") in relazione all'art.
360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.
c., n. 5.

Il Giudice di Pace di Terni con la sentenza precitata ha
accolto l'opposizione proposta dalla D.F. ritenendo l'illegittimità
dell'operato dell'agente accertatore ed annullando il verbale n.
(OMISSIS) del 9.11.01.

La gravata decisione risulta ulteriormente
affetta dalle censure del ricorrente.

Ciò in considerazione delle
totali carenze probatorie in ordine ai motivi di opposizione svolti
dalla D., la quale non ha fornito la prova della mancanza di parcheggi
liberi nè tanto meno di essersi effettivamente recata presso la Banca
di Roma in Terni C.so del Popolo. L'infondatezza della svolta
opposizione, del resto, emerge ancor più evidente se si considerano le
diverse risultanze della documentazione in atti versati nel giudizio di
merito (in specie il verbale opposto; doc. 1 fascicolo di parte del
Comune).

L'avvenuta sosta del mezzo condotto dalla D. su
attraversamento pedonale, infatti, oltre che non contestata
dall'opponente, è chiaramente rilevabile dal predetto verbale che su
tale fatto fa fede fino a querela di falso.

Il giudice di pace di
Terni, ciò nonostante, ha ritenuto di dar credito alle indimostrate
affermazioni della ricorrente (a conferma della quale non è stata
richiesta nè tanto meno svolta attività istruttoria da parte della D.),
disattendendo immotivatamente le risultanze dei documenti offerti in
giudizio dal Comune di Terni che rendevano palese l'infondatezza della
svolta opposizione.

Il giudice, in mancanza assoluta di tali elementi
di prova, non poteva considerare i motivi mossi all'accertamento
fondati ed in quanto tali meritevoli di accoglimento.

Anzi, proprio in
virtù della carenza di prove concrete e certe sulle doglianze
introdotte dalla ricorrente il giudice di merito avrebbe dovuto
ritenere rilevante e decisivo: a) quanto verbalizzato dall'agente di
polizia municipale; al verbale opposto, infatti, l'orientamento
costante della giurisprudenza di legittimità, ha attribuito il valore
di atto pubblico ex art. 2700 c.c., seppur limitatamente alla
autenticità del documento, alla sua provenienza ed ai fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (Cass. n. 788/88;
Cass. Sez. Lav. n. 5237/1989; Cass. n. 7913/1990; Cass. 3127/1990); b)
la presunzione di colpa in ordine al fatto vietato posta a carico di
colui che l'ha commesso dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 (Cass. 1^, n.
664/00; 3^, n. 536/00, n. L'opponente non ha fornito prova alcuna della
mancanza di spazi liberi da adibire a parcheggio nè di essersi
effettivamente recato in C.so del Popolo.

Ne discende che la sentenza
è stata emessa in palese violazione dell'onere probatorio imposto dal
combinato disposto dall'art. 2697 c.c., nonchè del divieto di fermata e
sosta sugli attraversamenti pedonali dettato dal menzionato D.Lgs. n.
285 del 1992, art. 158, comma 1, lett. g (C.d.S.).

Va ancora
sottolineato che la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158,
comma 1, lett. g, neppure contestata dall'opponente, attiene allo
specifico divieto di fermata e di sosta su attraversamento pedonale. La
Corte di Cassazione, con decisione del 21.6.1960, (in riv. giur. circ.
trasp. 1960, 603) ha confermato la specifica configurazione
dell'illecito anche quando lo spazio destinato a questo scopo sia stato
solo parzialmente occupato ed anche quando non sia stato effettivamente
cagionato un impedimento o un intralcio alla circolazione.

Peraltro,
ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158 citato e di cui al
successivo art. 159, comma 1, lett. a) sempre disposta (quindi
obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da parte degli
organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni
specificatamente indicate dal citato art. 158, commi 1, 2 e 3.

Il
legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai citati divieti,
per il solo fatto di essere violati, la caratteristica di intralcio o
pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed
obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo
onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del
comportamento violativo accertato e censurato.

A tal riguardo, anche
coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone
invalide (in possesso dello specifico contrassegno, cosa da escludere
nella vicenda che occupa per non esser stato rinvenuto dall'agente
accertatore sull'autovettura e per non averne l'opponente neppure
invocato l'utilizzo) nonostante alcune agevolazioni accordate a tale
tipologia di utenza (sosta nelle zone vietate dalla specifica
segnaletica, circolazione e sosta nelle aree tutelate - Z.T.L. ed aree
Pedonali -, sosta senza limiti di tempo nelle aree destinate a sosta
regolamentata, sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del
rispettivo ticket, circolazione nelle corsie preferenziali), devono
rispettare i divieti imposti dal citato art. 158, proprio per la
presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la
circolazione nel caso delle specifiche violazioni. Ne deriva, pertanto,
che l'opponente non poteva posizionare il veicolo sull'attraversamento
pedonale solo per il fatto di non riuscire a trovare altro parcheggio e
di doversi recare presso un istituto di credito, circostanze peraltro
soltanto dichiarate e non sopportate da alcuna prova.

Va ancora
rilevato che il giudice di pace ha del tutto illegittimamente ed
erroneamente ravvisato nel comportamento dell'opponente uno "stato di
necessità", ciò in base a prove e/o allegazioni e/o circostanze
rispettivamente, come detto, non offerte nè idonee ai fini della
configurabilità della esimente.

L'assunto avverso, secondo cui la
commissione della violazione dell'art. 158 C.d.S., comma 1, lett. g,
del D.Lgs. n. 285 del 1992 (sosta su attraversamento pedonale) sarebbe
riconducibile alla mancanza di spazi liberi ed alla necessità recarsi
presso l'agenzia della banca di Roma sita in Terni C.so del Popolo,
oltre ad essere privo di riscontro probatorio, è del tutto estraneo
allo "stato di necessità" considerato dalla L. n. 689 del 1981, art. 4,
come causa di esclusione della responsabilità.

Il ricorso, pertanto,
deve essere accolto e la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art.
384 c.p.c., rigetta l'opposizione e condanna D.F. al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida come in dispositivo; compensa
le spese di 1^ grado.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo
nel merito, rigetta l'opposizione; condanna D.F. al pagamento delle
spese di questo giudizio, che liquida in Euro 100,00 per spese ed in
Euro 300,00 per onorari di avvocato; compensa le spese di 1^ grado.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il
5 dicembre 2007


--------------------------------------------------------------------------------

D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 158
 

Nessun commento: