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domenica 2 febbraio 2014

Cassazione: Circolazione stradale - Art. 126 C.d.S. - Patente di guida scaduta di validità - Non è annullabile il verbale di contestazione senza rilevare alcun vizio di legittimità del provvedimento in considerazione che la norma del C.d.S. prevede l'automatica applicazione delle sanzioni accessoria del fermo del veicolo a seguito del rilevamento dell'infrazione.




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Circolazione stradale - Art. 126 C.d.S. - Patente di guida scaduta di validità - Non è annullabile il verbale di contestazione senza rilevare alcun vizio di legittimità del provvedimento in considerazione che la norma del C.d.S. prevede l'automatica applicazione delle sanzioni accessoria del fermo del veicolo a seguito del rilevamento dell'infrazione.
ANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 10-04-2008, n. 9434
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso 28.9.2001 al G.d.P. di Belluno T.P. propose opposizione avverso il verbale con il quale i carabinieri di Belluno il 21.9.2001 le avevano contestato la violazione dell'art. 126 C.d.S., comma 7 (per circolare alla guida del proprio autoveicolo FIAT UNO tg. (OMISSIS) con patente scaduta di validità), le avevano ritirato la patente, applicato la sanzione pecuniaria di L. 254.030 ed il fermo amministrativo del veicolo per gg. 60.
Deduceva la T. l'indispensabilità, del veicolo sottoposto a fermo, per lo svolgimento della sua attività lavorativa e per le necessità familiari, facendo presente che era la prima volta, in trent'anni, che si era trovata a guidare con patente scaduta.
Il G.d.P., con sentenza 28.1.2003; accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale della contestazione e le sanzioni accessorie.
Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, ed il Prefetto di Belluno.
Nessuno si è costituito per la controparte.

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1. la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ex art. 360 c.p.c., n. 4 - per avere il G.d.P. erroneamente accolto l'opposizione NONOSTANTE, in mancanza di motivi attinenti a profili di illegittimità del provvedimento di contestazione dell'infrazione e di applicazione delle sanzioni accessorie, l'opposizione dovesse essere dichiarata inammissibile;
2. la violazione dell'art. 126 C.d.S., comma 7 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 360 c.p.c., n. 3: - per avere il G.d.P. erroneamente annullato il verbale di contestazione, senza rilevare alcun vizio di legittimità del provvedimento e senza considerare che la norma del C.d.S. prevede l'automatica applicazione delle sanzioni a seguito del rilevamento dell'infrazione;
3. vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 - per avere il G.d.P. affermando che il periodo trascorso dalla scadenza della patente è ragionevole e che è ipotizzabile una comprensibile dimenticanza, fornito una motivazione inconsistente sotto il profilo giuridico, meramente apparente essendo impossibile desumere l'iter logico giuridico seguito nel pervenire alla decisione.
Il primo ed il terzo motivo sono infondati, in quanto vengono confuse la infondatezza e la inammissabilità della opposizione al verbale.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Non si capisce, infatti, se il Giudice di pace ha deciso la causa secondo equità, in una materia per la quale tale criterio non è espressamente previsto dalla legge o ha ritenuto quale esimente la buona fede, dimenticando che la stessa non può essere configurata nel caso di specie.
Infatti, come questa Corte, con giurisprudenza consolidata ha affermato (v. sentt. 9862/06, 5426/06; 10477/06; 13610/07), l'esimente della "buona fede", applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta; e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. Nella presente fattispecie, invece, nessuna buona fede è configurabile nell'aver dimenticato la data di scadenza della patente e nell'aver guidato con la patente scaduta, trattandosi di una condotta in ordine alla quale la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che l'abbia commessa, incombendo a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa; cioè (nella specie) di dimostrare che la buona fede (nel ritenere in vigore la patente scaduta) è stata determinata da un elemento positivo idoneo ad indurre la T. in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza e prudenza; prova che la T. non ha nè dedotto, nè fornito. Il ricorso va, pertanto, accolto p.q.d.r., la sentenza va cassata senza rinvio e decidendosi nel merito va respinta l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione 21.9.2001 dei carabinieri di Belluno, con integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio per la sussistenza a giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso p.q.d.r.; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla T. avverso il verbale di contestazione 21.9.2001;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008

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