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Circolazione stradale - Art. 126 C.d.S. -
Patente di guida scaduta di validità - Non è annullabile il verbale di
contestazione senza rilevare alcun vizio di legittimità del
provvedimento in considerazione che la norma del C.d.S. prevede
l'automatica applicazione delle sanzioni accessoria del fermo del
veicolo a seguito del rilevamento dell'infrazione.
ANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 10-04-2008, n. 9434
Cass. civ. Sez. II, 10-04-2008, n. 9434
Svolgimento del processo
Con
ricorso 28.9.2001 al G.d.P. di Belluno T.P. propose opposizione avverso
il verbale con il quale i carabinieri di Belluno il 21.9.2001 le
avevano contestato la violazione dell'art. 126 C.d.S., comma 7 (per
circolare alla guida del proprio autoveicolo FIAT UNO tg. (OMISSIS) con
patente scaduta di validità), le avevano ritirato la patente, applicato
la sanzione pecuniaria di L. 254.030 ed il fermo amministrativo del
veicolo per gg. 60.
Deduceva la T.
l'indispensabilità, del veicolo sottoposto a fermo, per lo svolgimento
della sua attività lavorativa e per le necessità familiari, facendo
presente che era la prima volta, in trent'anni, che si era trovata a
guidare con patente scaduta.
Il G.d.P., con
sentenza 28.1.2003; accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale
della contestazione e le sanzioni accessorie.
Avverso
tale sentenza ricorre in cassazione il Ministero della difesa, in
persona del Ministro pro tempore, ed il Prefetto di Belluno.
Nessuno si è costituito per la controparte.
Motivi della decisione
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1. la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ex art. 360 c.p.c.,
n. 4 - per avere il G.d.P. erroneamente accolto l'opposizione
NONOSTANTE, in mancanza di motivi attinenti a profili di illegittimità
del provvedimento di contestazione dell'infrazione e di applicazione
delle sanzioni accessorie, l'opposizione dovesse essere dichiarata
inammissibile;
2. la violazione dell'art. 126 C.d.S., comma 7 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 360 c.p.c.,
n. 3: - per avere il G.d.P. erroneamente annullato il verbale di
contestazione, senza rilevare alcun vizio di legittimità del
provvedimento e senza considerare che la norma del C.d.S. prevede
l'automatica applicazione delle sanzioni a seguito del rilevamento
dell'infrazione;
3. vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,
nn. 4 e 5 - per avere il G.d.P. affermando che il periodo trascorso
dalla scadenza della patente è ragionevole e che è ipotizzabile una
comprensibile dimenticanza, fornito una motivazione inconsistente sotto
il profilo giuridico, meramente apparente essendo impossibile desumere
l'iter logico giuridico seguito nel pervenire alla decisione.
Il
primo ed il terzo motivo sono infondati, in quanto vengono confuse la
infondatezza e la inammissabilità della opposizione al verbale.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Non
si capisce, infatti, se il Giudice di pace ha deciso la causa secondo
equità, in una materia per la quale tale criterio non è espressamente
previsto dalla legge o ha ritenuto quale esimente la buona fede,
dimenticando che la stessa non può essere configurata nel caso di
specie.
Infatti, come questa Corte, con
giurisprudenza consolidata ha affermato (v. sentt. 9862/06, 5426/06;
10477/06; 13610/07), l'esimente della "buona fede", applicabile anche
all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981,
rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa,
solo quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare
nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua
condotta; e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile
per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa
essergli mosso. Nella presente fattispecie, invece, nessuna buona fede è
configurabile nell'aver dimenticato la data di scadenza della patente e
nell'aver guidato con la patente scaduta, trattandosi di una condotta
in ordine alla quale la norma pone una presunzione di colpa a carico di
colui che l'abbia commessa, incombendo a costui l'onere di provare di
aver agito senza colpa; cioè (nella specie) di dimostrare che la buona
fede (nel ritenere in vigore la patente scaduta) è stata determinata da
un elemento positivo idoneo ad indurre la T. in errore ed estraneo alla
sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza e prudenza; prova
che la T. non ha nè dedotto, nè fornito. Il ricorso va, pertanto,
accolto p.q.d.r., la sentenza va cassata senza rinvio e decidendosi nel
merito va respinta l'opposizione proposta avverso il verbale di
contestazione 21.9.2001 dei carabinieri di Belluno, con integrale
compensazione delle spese dell'intero giudizio per la sussistenza a
giusti motivi.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso p.q.d.r.; cassa senza rinvio la sentenza
impugnata e decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla
T. avverso il verbale di contestazione 21.9.2001;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008
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