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Ordine
del superiore e art. 51 cp: l’operatore di ps può sindacare l’ordine
impartitogli se la disposizione appaia palesemente illegittima
OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 05-12-2007) 10-01-2008, n. 888
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 05-12-2007) 10-01-2008, n. 888
Svolgimento del processo
Il
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della locale Corte
di Appello, emessa in data 28 settembre 2006, con la quale B.P. veniva
assolto perchè il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio
colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p.,
poichè l'ordine di accelerare e ridurre la distanza di sicurezza,
nonostante provenisse dal capo colonna di un reparto di Polizia di
Stato, era palesemente illegittimo e non doveva essere adempiuto, perchè
non si era in una situazione di pericolo, non vi erano condizioni di
fatto tali da legittimare la violazione delle norme di circolazione
stradale, giacchè il reparto stava per rientrare a Reggio Calabria dopo
aver effettuato un servizio di ordine pubblico, in una partita di
calcio, a Salerno. Aggiungeva, inoltre che, contrariamente a quanto
sostenuto nell'impugnata sentenza, non si era in presenza di un ordine
non immediatamente sindacabile, poichè vi era un esiguo intervallo
temporale tra il momento in cui era stato impartito ed il verificarsi
dell'evento, e non vi fossero sottostanti ragioni di servizio non
cognite, la meritava, poi l'erronea applicazione della L. n. 382 del 1978, art. 4
u.c., perchè si trattava di un ordine eccedente i compiti di istituto,
la cui esecuzione costituiva reato e, comunque, violazione di norme di
legge e di regolamento ed era carente della legittimità formale e
sostanziale, e l'illogicità manifesta, la contraddittorietà e carenza di
motivazione, perchè la sentenza impugnata non ha considerato una serie
di fatti pacifici (rientro negli alloggiamenti dopo aver effettuato un
intervento di ordine pubblico, le condizioni di viabilità difficili a
causa di perturbazioni atmosferiche intense con fondo stradale
scivoloso, caratteristiche di stabilità del mezzo, reiterato ed
ingiustificato ordine in tempi diversi di aumentare l'andatura e
perfetta conoscenza della situazione da parte dell'imputato), sicchè si
appalesa errata l'applicazione dell'art. 51 c.p., perchè l'ordine
illegittimo era sindacabile.
Motivi della decisione
"I
motivi addotti sono fondati, sicchè l'impugnata sentenza deve essere
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Catanzaro per nuovo giudizio.
Infatti,
persino nel caso in cui il soggetto sia impiegato in compiti di polizia
con ragioni di urgente necessità ed azioni le segnalazioni acustiche e
luminose in applicazione dell'art. 177 C.d.S., non è possibile violare
le nonne di comune prudenza (Cass. sez. 4, 7 novembre 2002 n. 37263 rv.
222613 cui adde Cass. sez. 4, 25 maggio 2005 n. 19797 rv. 231543),
giacchè in tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine
legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva
sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere,
in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla
norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione;
ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente
appartenente alle forze di polizia che, nell'ambito dell'ampio margine
di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con
urgenza" in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi
lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza
della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice
della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte
dalla prudenza (Cass. sez. 4, 1 dicembre 2000 n. 12489 rv. 219233).
Orbene,
nella fattispecie, è la stessa sentenza impugnata a riferire che "alla
testa del convoglio vi era l'autoveicolo condotto personalmente dal
funzionario, il quale dettava via radio perentoriamente e ripetutamele a
tutti gli automezzi collegati l'ordine di accelerare l'andatura e,
rivolgendosi al capo - macchina dell'autoveicolo, che lo seguiva, gli
intimava di procedere attaccato alla sua vettura", sicchè l'ordine
illegittimo, come fa notare il ricorrente poteva essere sindacato in
considerazione del tempo intercorso, tanto è vero che il capomacchina
chiedeva al superiore spiegazioni di questi ordini, mentre il
funzionario, "senza alcuna razione apparente, frenava bruscamente".
E'
vero che, "stante la prossimità dei due veicoli, non separati da
distanza di sicurezza adeguata, nonostante la manovra di emergenza di
sterzata e controsterzata effettuata (dal ricorrente), provocava il
ribaltamento del veicolo " ed a causa di ciò il decesso del milite, che
viaggiava senza cintura di sicurezza nel sedile posteriore, ma proprio
tale situazione fattuale descritta dall'impugnata sentenza doveva
comportare un comportamento di guida più prudente da parte
dell'imputato, indipendentemente dalla condotta di guida e dagli ordini
illegittimi del funzionario, la cui responsabilità prevalente è
giustamente evidenziata dai giudici di merito.
Tuttavia
"i reiterati ordini di accelerare impartiti dal (funzionario)" potevano
essere sindacati e disattesi perchè illegittimi e, comunque, neppure
potevano comportare la violazione di norme del codice della strada,
tanto più che non vi era alcuna urgenza o necessità palese nè
rappresentata.
La
sentenza impugnata, invece, in maniera contraddittoria, manifestamente
illogica e violatrice delle norme di legge sia quelle del codice penale
sia quelle concernenti la circolazione stradale, asserisce che "stante
il breve lasso di tempo trascorso fino al verificarsi del grave
incidente" non era possibile effettuare detto sindacato, tanto più che
gli ordini del funzionario potevano "in via di ipotesi" essere
determinati "da esigenze di sicurezza e di emergenza sia della
collettività sia degli appartenenti al corpo di Polizia", introducendo
una ricostruzione alternativa ipotetica sfornita di alcun elemento di
prova ed anzi contraddetta dal comportamento autoritario del
funzionario.
Nè
può assumere rilievo il fatto che questi sia stato "mai sottoposto ad
indagine, nè interrogato, nonostante ..(fosse stato dal) giudice di
primo grado .. avvisato della facoltà di non rispondere", perchè
ritenuto almeno corresponsabile dell'evento atteso "l'apporto causale
imponente dato al verificarsi dell'evento", perchè l'assoluzione è stata
pronunciata per un inesistente adempimento di un
dovere,indipendentemente dalla possibilità di configurare un concorso di
cause.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008
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