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domenica 2 febbraio 2014

Cassazione: Ordine del superiore e art. 51 cp: l’operatore di ps può sindacare l’ordine impartitogli se la disposizione appaia palesemente illegittima




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Ordine del superiore e art. 51 cp: l’operatore di ps può sindacare l’ordine impartitogli se la disposizione appaia palesemente illegittima
OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 05-12-2007) 10-01-2008, n. 888
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della locale Corte di Appello, emessa in data 28 settembre 2006, con la quale B.P. veniva assolto perchè il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p., poichè l'ordine di accelerare e ridurre la distanza di sicurezza, nonostante provenisse dal capo colonna di un reparto di Polizia di Stato, era palesemente illegittimo e non doveva essere adempiuto, perchè non si era in una situazione di pericolo, non vi erano condizioni di fatto tali da legittimare la violazione delle norme di circolazione stradale, giacchè il reparto stava per rientrare a Reggio Calabria dopo aver effettuato un servizio di ordine pubblico, in una partita di calcio, a Salerno. Aggiungeva, inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, non si era in presenza di un ordine non immediatamente sindacabile, poichè vi era un esiguo intervallo temporale tra il momento in cui era stato impartito ed il verificarsi dell'evento, e non vi fossero sottostanti ragioni di servizio non cognite, la meritava, poi l'erronea applicazione della L. n. 382 del 1978, art. 4 u.c., perchè si trattava di un ordine eccedente i compiti di istituto, la cui esecuzione costituiva reato e, comunque, violazione di norme di legge e di regolamento ed era carente della legittimità formale e sostanziale, e l'illogicità manifesta, la contraddittorietà e carenza di motivazione, perchè la sentenza impugnata non ha considerato una serie di fatti pacifici (rientro negli alloggiamenti dopo aver effettuato un intervento di ordine pubblico, le condizioni di viabilità difficili a causa di perturbazioni atmosferiche intense con fondo stradale scivoloso, caratteristiche di stabilità del mezzo, reiterato ed ingiustificato ordine in tempi diversi di aumentare l'andatura e perfetta conoscenza della situazione da parte dell'imputato), sicchè si appalesa errata l'applicazione dell'art. 51 c.p., perchè l'ordine illegittimo era sindacabile.

Motivi della decisione

"I motivi addotti sono fondati, sicchè l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Infatti, persino nel caso in cui il soggetto sia impiegato in compiti di polizia con ragioni di urgente necessità ed azioni le segnalazioni acustiche e luminose in applicazione dell'art. 177 C.d.S., non è possibile violare le nonne di comune prudenza (Cass. sez. 4, 7 novembre 2002 n. 37263 rv. 222613 cui adde Cass. sez. 4, 25 maggio 2005 n. 19797 rv. 231543), giacchè in tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle forze di polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza (Cass. sez. 4, 1 dicembre 2000 n. 12489 rv. 219233).
Orbene, nella fattispecie, è la stessa sentenza impugnata a riferire che "alla testa del convoglio vi era l'autoveicolo condotto personalmente dal funzionario, il quale dettava via radio perentoriamente e ripetutamele a tutti gli automezzi collegati l'ordine di accelerare l'andatura e, rivolgendosi al capo - macchina dell'autoveicolo, che lo seguiva, gli intimava di procedere attaccato alla sua vettura", sicchè l'ordine illegittimo, come fa notare il ricorrente poteva essere sindacato in considerazione del tempo intercorso, tanto è vero che il capomacchina chiedeva al superiore spiegazioni di questi ordini, mentre il funzionario, "senza alcuna razione apparente, frenava bruscamente".
E' vero che, "stante la prossimità dei due veicoli, non separati da distanza di sicurezza adeguata, nonostante la manovra di emergenza di sterzata e controsterzata effettuata (dal ricorrente), provocava il ribaltamento del veicolo " ed a causa di ciò il decesso del milite, che viaggiava senza cintura di sicurezza nel sedile posteriore, ma proprio tale situazione fattuale descritta dall'impugnata sentenza doveva comportare un comportamento di guida più prudente da parte dell'imputato, indipendentemente dalla condotta di guida e dagli ordini illegittimi del funzionario, la cui responsabilità prevalente è giustamente evidenziata dai giudici di merito.
Tuttavia "i reiterati ordini di accelerare impartiti dal (funzionario)" potevano essere sindacati e disattesi perchè illegittimi e, comunque, neppure potevano comportare la violazione di norme del codice della strada, tanto più che non vi era alcuna urgenza o necessità palese nè rappresentata.
La sentenza impugnata, invece, in maniera contraddittoria, manifestamente illogica e violatrice delle norme di legge sia quelle del codice penale sia quelle concernenti la circolazione stradale, asserisce che "stante il breve lasso di tempo trascorso fino al verificarsi del grave incidente" non era possibile effettuare detto sindacato, tanto più che gli ordini del funzionario potevano "in via di ipotesi" essere determinati "da esigenze di sicurezza e di emergenza sia della collettività sia degli appartenenti al corpo di Polizia", introducendo una ricostruzione alternativa ipotetica sfornita di alcun elemento di prova ed anzi contraddetta dal comportamento autoritario del funzionario.
Nè può assumere rilievo il fatto che questi sia stato "mai sottoposto ad indagine, nè interrogato, nonostante ..(fosse stato dal) giudice di primo grado .. avvisato della facoltà di non rispondere", perchè ritenuto almeno corresponsabile dell'evento atteso "l'apporto causale imponente dato al verificarsi dell'evento", perchè l'assoluzione è stata pronunciata per un inesistente adempimento di un dovere,indipendentemente dalla possibilità di configurare un concorso di cause.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008

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