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Limiti alla risarcibilità dell'infortunio "in itinere" per chi partecipa ad un corso di aggiornamento obbligatorio
INFORTUNI SUL LAVORO - PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, 07-02-2008, n. 2895
Cass. civ. Sez. lavoro, 07-02-2008, n. 2895
Svolgimento del processo
Il
professor M.N., docente di meccanica all'istituto tecnico industriale
statale - (OMISSIS), è deceduto l'(OMISSIS) in un incidente stradale
mentre alla guida della propria auto si recava, insieme ad alcuni
colleghi, all'istituto tecnico industriale (OMISSIS) per un corso di
aggiornamento obbligatorio.
La domanda di
rendita ai superstiti proposta dalla vedova C. R. è stata respinta dal
giudice del lavoro di Bari, in quanto la partecipazione ad un corso di
conversione per docenti non rientrerebbe nello spettro delle attività
tutelate.
La Corte d'appello della stessa
città, con sentenza 8 gennaio 24 febbraio 2005 n. 147, ha respinto il
gravame della C.. Il giudice di appello ha rilevato che il contrasto non
verte sulla indennizzabilità dell'incidente in quanto infortunio in
itinere, ma sulla inquadrabilità dell'attività svolta dal professore tra
le attività protette, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4,
n. 5. L'insegnamento di materie tecniche non comporta di per sè la
inquadrabilità dell'attività tra quelle protette dall'assicurazione
obbligatoria, ma può comportarla solo a condizione che il docente svolga
esercitazioni ed esperienze pratiche. L' appellante ha discusso le
tematiche dell' infortunio in itinere e della obbligatorietà del corso
(che non costituiscono il punto cruciale della controversia) e da invece
per scontato la riconducibilità del soggetto all'assicurazione in
quanto insegnante di materie tecniche, senza allegare e provare i fatti
(esperienze tecnico scientifiche, o esercitazioni pratiche) che danno
titolo alla copertura assicurativa.
Avverso
tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione M.M. e M.S., eredi
di C.R., nelle more defunta, con unico articolato motivo, illustrato da
memoria ex art. 378 c.p.c..
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione
Con unico motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5, insistono sulla tematica dell'obbligatorietà del corso e sull'uso autorizzato del mezzo proprio.
Il motivo è fuori fuoco rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata.
La
tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate
per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate
attraverso le coordinate dell'art. 1, che indica le attività protette, e
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, che indica le
persone assicurate. Come attività protetta l'art. 1 indica (per quanto
rileva in questa sede), al primo comma, le macchine elettriche, e al
comma 3, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di esperienze ed
esercitazioni pratiche nei casi di cui all'art. 4, n. 5; quest'ultima
norma comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni
delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28, e
cioè attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni
pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.
La
definizione delle attività protette dell'art. 1, ha subito una
interpretazione evolutiva, in corrispondenza della evoluzione
tecnologica delle macchine elettriche, di quella giurisprudenziale sulla
nozione di rischio assicurato, nonchè della nozione di esercitazioni
pratiche (vedi, ad es. per gli insegnanti di scuola materna, Cass. 30
marzo 1994, n. 3126, Cass. 20 agosto 1996 n. 7671, Cass. 25 agosto 2005
n. 17334).
Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, recepita dall'Istituto assicuratore (circolare 23 aprile 2003 n.
28) gli insegnanti sono assicurati presso l'Inail se rientrano nel
campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4
ed in particolare: a) se per lo svolgimento della loro attività fanno
uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un
ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; b) se come
dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4,
n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni
di lavoro.
La originaria ricorrente, come
rilevato dalla sentenza impugnata, non ha mai dedotto i fatti sopra
indicati che danno titolo alla copertura assicurativa dell'attività di
insegnamento espletata dal de cujus, che di per sè sola non da luogo
alla tutela Inail (Cass. 14 febbraio 2004 n. 2887).
In
mancanza di tale presupposto, diventano irrilevanti le deduzioni circa
l'obbligatorietà del corso (sulla estensione della tutela esistente per
le persone assicurate anche ai corsi obbligatori vedi Cass. 4 luglio
2007 n. 15047, in motivazione) e sull'autorizzazione all'uso del mezzo
proprio.
Il ricorso va respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326,
nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni
di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma
non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del
giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2
ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge)
(Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24
febbraio 2005 n. 3814).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008
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