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domenica 2 febbraio 2014

Cassazione: prova etilometrica non è prevista dalla legge come reato, solo sanzione amministrativa




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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 24-04-2008) 30-04-2008, n. 17566
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/6/2005 il Tribunale in composizione monocratica di Brescia applicava, su concorde richiesta delle parti, a S. S. la pena di Euro 775,00 di ammenda, di cui Euro 532,00 in sostituzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, di giorni 14 di arresto, per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 e per la contravvenzione prevista dal comma 6 del medesimo art. 186, commessi il (OMISSIS). Il giudice ravvisata tra i fatti contestati la continuazione, concedeva le attenuanti generiche ed operava la diminuzione per la scelta del rito.
Disponeva pure con la sentenza la sospensione della patente di guida del S. per mesi uno Proponeva ricorso per cassazione il difensore del S. deducendo mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

L'esame della doglianza del ricorrente ha permesso a questa corte di rilevare che il fatto al predetto contestato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico, per il quale vi è stata applicazione della pena, non è previsto dalla legge come reato.
Per effetto delle modifiche apportate all'186 detto, dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, il rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico, infatti, è ormai punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2500,00 a Euro 10.000,00.
Trova, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 129 c.p.p. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al fatto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7, con la eliminazione della relativa pena di giorni sette di arresto ed Euro 100,00 di ammenda applicata a titolo di continuazione con il reato di guida in stato di ebbrezza.
Copia della sentenza va, pertanto, trasmessa per quanto di competenza in ordine all'illecito amministrativo detto alla Prefettura di Brescia.
L'annullamento senza rinvio va pure disposto in ordine all'altro reato contestato al S..
Il mancato accertamento del tasso alcolemico non è ostativo alla ravvisabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, potendosi questo desumere dagli elementi sintomatici descritti nel verbale di contestazione in atti, al quale il giudicante ha fatto riferimento quando ha escluso la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p..
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, la sanzione da applicare per tale reato è diversa a seconda del valore del tasso alcoolemico.
L'impossibilità di una tale verifica comporta, per il principio del favor rei, che si debba nella specie avere riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a) vale a dire a quella riguardante un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro per cui è prevista la pena dell'ammenda da Euro 500,00 a Euro 2000,00.
La pena applicata dell'arresto e dell'ammenda è, quindi, illegale.
Ciò travolge l'accordo intervenuto tra le parti e recepito dal giudice.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione di copia della sentenza alla Prefettura di Brescia. Annulla altresì la sentenza impugnata senza rinvio anche con riferimento al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008

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