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domenica 2 febbraio 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 12-11-2009 n. 25912 Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rilascio procedura in internet.




I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 12-11-2009 n. 25912
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rilascio procedura in internet.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Msg. 12 novembre 2009, n. 25912 (1).
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rilascio procedura in internet.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.


1. Disciplina
L’accordo quadro firmato il 25 marzo 2009 tra l’Associazione Bancaria Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 12 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, prevede tra l’altro l’impegno, da parte delle banche emittenti, come misure urgenti per il sostegno a famiglie, di sospendere, per almeno 12 mesi, il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto al predetto art. 12 e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009.
Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta applicazione delle previsioni contenute nell’accordo quadro è stata stipulata il 5 agosto 2009 una convenzione tra ABI, MEF ed INPS con la quale, per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, l’INPS si impegna a rendere disponibile alle Banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso una connessione telematica fra reti informatiche, secondo modalità previste dalla convenzione stessa.



2. Aspetti applicativi
L’accesso alla procedura predisposta dall’INPS per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle Banche, è riservato esclusivamente a funzionari delle suddette Banche.
Lo scambio delle informazioni tra l’INPS e gli Istituti di Credito sottoscrittori della convenzione, avviene attraverso una procedura telematica – improntata a criteri di massima sicurezza - che prevede due diverse modalità di accesso:
- Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.
In entrambe le modalità le Banche si impegnano a consentire l’accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto di lavoro subordinato con gli Istituti medesimi.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha inoltre attivato una casella di posta elettronica “SospensioneMutui@inps.it” per tutte le comunicazioni del caso.
La procedura prevede il rilascio di quattro tipologie di stampe:
- Stampa stato di non percettore
- Stampa stato di percettore
- Stampa sospensione del mutuo
- Stampa annullamento sospensione del mutuo

 
Il Direttore generale f.f.
Mauro Nori



Allegato 1

 
Accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 185/2008

 
Premesso che:

 
- Un'efficiente ed efficace relazione tra banche e imprese è uno dei fattori chiave per lo sviluppo dell'economia.
- In Italia le relazioni tra le banche e le imprese hanno da sempre avuto un ruolo centrale nell'economia del Paese. Il credito è infatti la più importante fonte di finanziamento esterno per le imprese.
- È analogamente rilevante per gli impatti generali sull'economia il finanziamento dalle banche alle famiglie, in particolare, per l'acquisto dell'abitazione principale. È inoltre, importante la conservazione di un positivo rapporto con la banca nel caso di difficoltà delle famiglie a sostenere il costo del servizio del debito.
- Il Governo è impegnato in una forte azione di sostegno al sistema economico, in linea con analoghe e coordinate iniziative intraprese dagli altri paesi europei.

 
Considerato che:

 
- L'attuale quadro economico fa emergere come l'economia mondiale si trovi in un punto particolarmente critico, che si riflette anche sulla situazione economica del nostro Paese. In questo ambito occorre che in Italia tutti gli agenti economici contribuiscano a contrastare le spinte recessive e a rilanciare il potenziale di sviluppo dell'Italia.
- Il quadro economico internazionale e nazionale è ulteriormente penalizzato dalla forte crisi che sta interessando i mercati bancari e finanziari. Le banche italiane sono consapevoli della necessità di contribuire affinché il rallentamento dell'economia sia il meno gravoso possibile per i cittadini e le imprese. Occorre agire per non ridurre le opportunità di credito al sistema delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, e alle famiglie.
- La domanda delle imprese e delle famiglie è determinante per la crescita dell'economia. In questa fase è necessario che la domanda di credito delle imprese sia pienamente soddisfatta; occorre altresì agire per limitare il suo decremento in presenza del rallentamento dell'economia.
- A fronte di una situazione difficile sul fronte dei mercati finanziari le banche hanno continuato a sostenere il sistema imprese attraverso la concessione di credito. Negli ultimi 12 mesi si è registrato un flusso di nuovi finanziamenti all'economia pari a circa 45 miliardi di euro, con un incremento su base annua intorno al 3 per cento.
- A partire dall'avvio dell'euro è fortemente cresciuto il ricorso delle famiglie ai finanziamenti bancari per l'acquisto dell'abitazione. Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un rallentamento delle operazioni di acquisto di immobili a seguito sia delle prospettive economiche sia del maggior livello dei tassi sui mutui.
- Le misure previste dal decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190 e dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si inquadrano in un generale obiettivo di sostegno dell'economia e, in particolare, di tutela del risparmio, di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e di facilitazione del credito al settore produttivo.
- La sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del decreto legge n. 185/2008 è condizionata tra l'altro, all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione e alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi.
- Il D.M. 25 febbraio 2009 prevede che il protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 185/2008 sia definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana.
- La sottoscrizione degli strumenti finanziari è altresì condizionata all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
- L'obiettivo comune del Governo e del settore bancario è quello di creare le condizioni per uno sviluppo dell'offerta di credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie, in grado di soddisfare pienamente la loro domanda, ferma restando l'esigenza di mantenere un alto livello di solvibilità del sistema.

 
Pertanto,

 
- Con il presente accordo quadro, si definiscono le linee guida per la definizione dei singoli protocolli d'intenti che saranno stipulati con l'emittente e dei codici etici. L'emittente e, ove gli strumenti finanziari siano emessi dalla società capogruppo, il gruppo bancario (di seguito "le Banche") si impegnano ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Governo per finanziare le imprese e le famiglie a condizioni che tengano conto delle difficoltà che esse incontrano in questa fase congiunturale.

 
In dettaglio,

 
- Al fine di accompagnare efficacemente le misure varate dal Governo per il sostegno della patrimonializzazione e della liquidità bancaria, nonché per sostenere il finanziamento dell'economia le Banche si impegnano, pur in un quadro di tensione relativo alle fonti di finanziamento:
- a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio risorse finanziarie non in decremento, anche ai fini della ristrutturazione del debito, rispetto a quanto mediamente registrato nell'ultimo biennio. Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto dei principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito. Il valore verrà specificato in sede di sottoscrizione del protocollo di intenti da parte della singola banca;
- a offrire complessivamente alle piccole e medie imprese condizioni di credito non penalizzanti, a parità di condizioni di rischio rispetto a quanto applicato nell'ultimo biennio e tenendo conto del costo della provvista;
- a fornire il loro contributo economico per il rafforzamento dell'attuale sistema dei fondi di garanzia, contribuendo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/2008. L'ammontare dell'impegno a contribuire è pari all'1,5% dell'importo complessivo degli strumenti finanziari emessi dalla banca, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 185/2008;
- a praticare a favore dei beneficiari dei finanziamenti, in quanto assistiti dalla doppia garanzia, del Fondo di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/2008 e dello Stato, condizioni che tengano conto del minor rischio dell'operazione;
- ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, liquidi ed esigibili secondo le disposizioni di legge applicabili;
- a fornire trimestralmente direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie al monitoraggio dell'applicazione dei protocolli d'intenti e dell'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 185/2008. La definizione delle variabili del monitoraggio e la relativa analisi dei dati saranno effettuati con il supporto della Banca d'Italia. Le singole banche forniranno i dati in forma aggregata.
- Ciascuna Banca si impegna a perseguire politiche dei dividendi coerenti con un adeguato livello di patrimonializzazione.
- Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:
- a prevedere - nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto all'art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185/2008 - la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all'art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione;
- per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali è previsto l'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all'anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.
- Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro 6 settimane dalla firma del protocollo d'intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti,

 
Infine,

 
- Nel codice etico previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 185/2008 le Banche si impegnano:
- a ispirare a criteri di eticità e trasparenza le remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, comprensive di eventuali benefits, nel quadro delle istruzioni fornite al riguardo dall'Autorità di vigilanza;
- ad adottare politiche di remunerazione coerenti con i principi di prudente gestione del rischio della Banca, parametrate alle strategie di lungo periodo e verificando l'opportunità di una moderazione del livello e della dinamica delle remunerazioni dei vertici;
- a dotarsi, ove non già presente e se le dimensioni e la complessità dell'istituto lo richiedono, di un Comitato per la remunerazione composto in maggioranza da soggetti indipendenti.
- Dovrà poi assicurarsi che, qualora sia previsto a favore di amministratori o vertici aziendali o traders il riconoscimento a qualunque titolo, al momento della cessazione dell'incarico, di benefici economici, essi siano ragionevoli e opportunamente resi pubblici, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, se applicabile.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana provvederanno ad esaminare i profili applicativi ed interpretativi connessi al presente accordo.
Tutte le previsioni devono poi realizzarsi nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di libera concorrenza.

 
Presidente
ABI - Associazione bancaria italiana
Corrado Faissola

 
Ministro dell’economia e delle finanze
Giulio Tremonti

 
Roma, 25 marzo 2009



Allegato 2

 
Convenzione

 
tra

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze

 
e

 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 
e

 
Associazione Bancaria Italiana

 
Visto

 
- il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 12, concernente “Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali”;
- il D.M. 25 febbraio 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, ed in particolare l’art. 2 comma 2 che subordina la sottoscrizione degli strumenti finanziari alla firma da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall’articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 185/2008, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l’Associazione Bancaria Italiana;
- l’accordo quadro firmato il 25 marzo 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 12 del decreto legge n. 185/2008 che prevede tra l’altro l’impegno, da parte delle banche emittenti, di sospendere, per almeno 12 mesi il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’art. 19, comma 2, decreto legge n. 185/2008;
- gli artt. 43 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

 
Considerato che

 
- è auspicabile individuare meccanismi operativi che limitino al massimo gli oneri per le banche e ai clienti in merito alla sospensione delle rate di mutuo agli aventi diritto assicurando il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- l’INPS, tra l’altro, provvede ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, le diverse tipologie di disoccupazione e la cassa integrazione, oltre quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni;
- l’INPS ritiene che il proprio compito non si esaurisca nella fornitura di servizi per cittadini, assicurati e aziende ma sia anche quello di collaborare con altre Istituzioni a trasformare i bisogni sociali in diritti concretamente esigibili e fruibili;

 
Convengono quanto segue

 
Art. 1
Oggetto e finalità.

 
1. Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta applicazione degli impegni assunti dalle banche nel Protocollo di intenti sottoscritto ai sensi dell’Accordo - Quadro ABI-MEF del 25 marzo 2009, in merito alla sospensione delle rate di mutuo, nella presente convenzione vengono definite le modalità che consentono alle Banche di verificare le autocertificazioni presentate dal sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o da un componente del nucleo familiare convivente, che abbiano usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo di intenti citato in premessa, di un intervento a sostegno del reddito per una delle seguenti circostanze:
- sospensione dal lavoro;
- perdita della propria occupazione da lavoro dipendente;
- possesso dei requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’art. 19, comma 2, decreto legge n. 185/2008.
2. Per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati, necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, l’INPS rende disponibile alle Banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso la connessione telematica fra reti informatiche, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dal disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante della stessa convenzione.

 
Art. 2
Accesso alla procedura.

 
1. L’accesso alla procedura predisposta dall’INPS per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle Banche, è riservato esclusivamente a dipendenti delle suddette Banche o a soggetti con contratto di somministrazione lavoro che operano presso la banca, e che nel caso di accesso alla WEB APPLICATION sono specificamente ed individualmente delegati.
2. L’INPS rende disponibili ai soggetti di cui al comma 1, per l’interrogazione, solo i dati contenuti nei propri archivi utili per le finalità previste dall’art. 1.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli accessi per via telematica saranno avviati soltanto dopo la definizione delle procedure tecnico operative contenute nel disciplinare tecnico di cui all’art. 1, comma 2, della presente convenzione.

 
Art. 3
Modalità di accesso telematico.

 
1. Lo scambio delle informazioni tra l’INPS e le Banche sottoscrittori della convenzione avviene attraverso una procedura telematica le cui caratteristiche tecniche - improntate a criteri di massima sicurezza, sono indicate nel sito internet dell’INPS (www.inps.it).
2. La procedura telematica prevede due diverse modalità di accesso:
- Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.
3. Le banche interessate, in relazione alla modalità di accesso scelta, debbono osservare la seguente procedura (da attivare contestualmente alla firma della convenzione e del presente allegato):
- in caso di richiesta di abilitazione all’accesso WEB SERVICES la Banca, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, presenta il modello SM 01 (in allegato alla convenzione) sottoscritto dal legale rappresentante;
- in caso di richiesta di abilitazione all’accesso WEB APPLICATION, la Banca
presenta, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i seguenti modelli:
I. il modello SM 02 (in allegato alla convenzione) sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di riconoscimento, indicando l’eventuale soggetto delegato al ritiro dei codici PIN;
II. i modelli individuali SM 03 (in allegato alla convenzione) sottoscritti da parte di ogni dipendente della banca o soggetto con contratto di somministrazione lavoro che opera presso la banca da abilitare, con allegata copia del documento di riconoscimento.
Per chiarimenti sulle modalità di rilascio dei codici PIN è possibile contattare la Direzione Centrale Prestazioni ai numeri 06 59053180/3181. I codici Pin saranno consegnati, in busta chiusa, al soggetto delegato al ritiro che ne rilascerà attestato per ricevuta.
In entrambe le modalità di accesso le Banche si impegnano a consentire l’accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto di lavoro subordinato, o con contratto di somministrazione lavoro che opera presso le banche medesime. La banca che ha chiesto l’abilitazione WEB APPLICATION si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni via e-mail all’indirizzo SospensioneMutui@inps.it (Oggetto: Ente Convenzionato-Revoca autorizzazione codice PIN) i soggetti, già abilitati, ai quali deve essere revocato l’accesso.
L’INPS si impegna a revocare tempestivamente l’abilitazione dandone conferma al richiedente via e-mail.
La banca e l’INPS assumono su di loro, ognuno per la parte di trattamento che svolgono in qualità di Titolare autonomo ogni responsabilità conseguente all’uso delle informazioni acquisite attraverso le procedure informatiche per scopi diversi da quelli previsti dall’Accordo-Quadro tra ABI e Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. n. 185/2008.

 
Art. 4
Informazioni ricevute dalle Banche.

 
1. Per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati, necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, le Banche avranno la possibilità di richiedere, fornendo il codice fiscale dell’assicurato, l’informazione relativa al fatto che il soggetto rientri o meno nelle categorie di cui all’art. 1 e le informazioni relative ad eventuali precedenti richieste di sospensione registrate dall’Istituto di credito per il soggetto stesso.
2. Inoltre, al fine di verificare che gli assicurati permangano nello stato che gli consente di accedere all’agevolazione, le Banche potranno richiedere l’elenco delle sospensioni precedentemente comunicate per le quali l’assicurato (o il congiunto facente parte del nucleo familiare) non rientra più nelle categorie di cui all’art. 1 con l’accesso ad apposito servizio web, ottenendole sottoforma di lista e per intervalli temporali.
3. Tutte le richieste effettuate dalla banca verranno protocollate e verranno rese disponibili delle ricevute stampabili in caso di accesso tramite applicazione web.

 
Art. 5
Informazioni ricevute dall’INPS a seguito dell’utilizzo della procedura.

 
1. Al fine di fornire alle Banche in maniera tempestiva eventuali informazioni relative a sospensioni per le quali vengono a mancare i requisiti di accesso all’agevolazione, le Banche invieranno all’INPS le richieste di sospensione complete di codice fiscale del richiedente, codice identificativo del mutuo e codice dell’operatore della Banca che effettua l’operazione.
2. In fase di annullamento della sospensione, la banca comunicherà all’INPS, oltre al codice fiscale e codice identificativo del mutuo, il motivo dell’annullamento, il numero di mesi di durata della sospensione e l’importo sospeso complessivo.
Ai soli fini del monitoraggio previsto dall’art. 12, comma 6 del decreto legge n. 185/2008, l’INPS si impegna a collaborare con il Ministero dell’economia e delle finanze fornendo elaborazioni e statistiche. In nessun caso potrà fornire dati individuali che possano essere ricondotti ad un soggetto identificato o identificabile che è beneficiario della sospensione del mutuo.

 
Art. 6
Oneri.

 
1. L’utilizzo della procedura e il conseguente accesso alla banca dati è gratuito e non comporta oneri per le Parti.

 
Art. 7
Trattamento dei dati D.Lgs. n. 196/2003.

 
1. Le Parti quali Titolari autonomi, per la parte di trattamento dei dati di loro rispettiva competenza, sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ivi compreso quanto concerne l’adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi nonché dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. È assicurato altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 
Art. 8
Durata.

 
1. La presente Convenzione ha durata per tutto il tempo in cui il Ministero dell’economia e delle finanze deterrà gli strumenti ibridi di patrimonializzazione di cui all’art. 12 del decreto legge n. 185/2008.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate dalle Parti a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni legislative, o al fine di ottimizzare la collaborazione, mediante il consenso delle parti manifestato per iscritto.

 
Per il Ministero dell’economia e delle finanze
Prof. Vittorio Grilli

 
Per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Dott. Antonio Mastrapasqua

 
Per l’Associazione Bancaria Italiana
Avv. Corrado Faissola



Allegato 3

 
Protocollo n. INPS.TESTC1.13/10/2009.0031392

 
Roma, 13 ottobre 2009

 
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si comunica che il soggetto con Codice Fiscale

 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 
NON percepisce prestazioni a sostegno del reddito.

 
Cordiali saluti.
Il direttore.



Allegato 4

 
Protocollo n. INPS.TESTC1.13/10/2009.0031395

 
Roma, 13 ottobre 2009

 
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si comunica che per il soggetto con Codice Fiscale

 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 
è stata richiesta la sospensione del mutuo con ID

 
idmutuo0010

 
Cordiali saluti.
Il direttore.



Allegato 5

 
Protocollo n. INPS.TESTC1.13/10/2009.0031396

 
Roma, 13 ottobre 2009

 
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si comunica che per il soggetto con Codice Fiscale

 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 
è stato richiesto annullamento della sospensione del mutuo con ID

 
idmutuo0010

 
Cordiali saluti.
Il direttore.



Allegato 6

 
Protocollo n. INPS.TESTC1.04/11/2009.0032172

 
Roma, 4 novembre 2009

 
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si comunica che il soggetto con Codice Fiscale

 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 
percepisce prestazioni a sostegno del reddito.

 
Segue lista delle sospensioni a suo carico che risultano già attivate:

 

Identificativo Mutuo:
IDMUTUO0001
Data Richiesta Sospensione:
4/11/2009
Stato sospensione:
Attiva
Protocollo richiesta:
INPS.TESTC1.04/11/2009.0032171
   
 

 
Cordiali saluti.
Il direttore.



D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19

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