I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 12-11-2009 n. 25912
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rilascio procedura in internet.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Msg. 12-11-2009 n. 25912
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rilascio procedura in internet.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Msg. 12 novembre 2009, n. 25912 (1).
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rilascio procedura in internet.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
1. Disciplina
L’accordo quadro firmato il 25 marzo 2009 tra
l’Associazione Bancaria Italia e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 12 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009,
prevede tra l’altro l’impegno, da parte delle banche emittenti, come
misure urgenti per il sostegno a famiglie, di sospendere, per almeno 12
mesi, il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione
principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente
del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di
sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto al predetto art. 12 e
fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la
sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria
occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per
l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009.
Per semplificare gli adempimenti e favorire una
corretta applicazione delle previsioni contenute nell’accordo quadro è
stata stipulata il 5 agosto 2009 una convenzione tra ABI, MEF ed INPS
con la quale, per consentire la verifica del requisito autocertificato
dagli assicurati necessario per la prevista sospensione delle rate del
mutuo, l’INPS si impegna a rendere disponibile alle Banche la
consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo
dei requisiti attraverso una connessione telematica fra reti
informatiche, secondo modalità previste dalla convenzione stessa.
2. Aspetti applicativi
L’accesso alla procedura predisposta dall’INPS per
il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle
Banche, è riservato esclusivamente a funzionari delle suddette Banche.
Lo scambio delle informazioni tra l’INPS e gli
Istituti di Credito sottoscrittori della convenzione, avviene attraverso
una procedura telematica – improntata a criteri di massima sicurezza -
che prevede due diverse modalità di accesso:
- Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.
In entrambe le modalità le Banche si impegnano a
consentire l’accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto
di lavoro subordinato con gli Istituti medesimi.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha inoltre attivato una casella di posta elettronica “SospensioneMutui@inps.it” per tutte le comunicazioni del caso.
La procedura prevede il rilascio di quattro tipologie di stampe:
- Stampa stato di non percettore
- Stampa stato di percettore
- Stampa sospensione del mutuo
- Stampa annullamento sospensione del mutuo
Il Direttore generale f.f.
Mauro Nori
Allegato 1
Accordo quadro tra l'Associazione Bancaria
Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla
sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 185/2008
Premesso che:
- Un'efficiente ed efficace relazione tra banche e imprese è uno dei fattori chiave per lo sviluppo dell'economia.
- In Italia le relazioni tra le banche e le imprese
hanno da sempre avuto un ruolo centrale nell'economia del Paese. Il
credito è infatti la più importante fonte di finanziamento esterno per
le imprese.
- È analogamente rilevante per gli impatti generali
sull'economia il finanziamento dalle banche alle famiglie, in
particolare, per l'acquisto dell'abitazione principale. È inoltre,
importante la conservazione di un positivo rapporto con la banca nel
caso di difficoltà delle famiglie a sostenere il costo del servizio del
debito.
- Il Governo è impegnato in una forte azione di
sostegno al sistema economico, in linea con analoghe e coordinate
iniziative intraprese dagli altri paesi europei.
Considerato che:
- L'attuale quadro economico fa emergere come
l'economia mondiale si trovi in un punto particolarmente critico, che si
riflette anche sulla situazione economica del nostro Paese. In questo
ambito occorre che in Italia tutti gli agenti economici contribuiscano a
contrastare le spinte recessive e a rilanciare il potenziale di
sviluppo dell'Italia.
- Il quadro economico internazionale e nazionale è
ulteriormente penalizzato dalla forte crisi che sta interessando i
mercati bancari e finanziari. Le banche italiane sono consapevoli della
necessità di contribuire affinché il rallentamento dell'economia sia il
meno gravoso possibile per i cittadini e le imprese. Occorre agire per
non ridurre le opportunità di credito al sistema delle imprese,
soprattutto di piccola e media dimensione, e alle famiglie.
- La domanda delle imprese e delle famiglie è
determinante per la crescita dell'economia. In questa fase è necessario
che la domanda di credito delle imprese sia pienamente soddisfatta;
occorre altresì agire per limitare il suo decremento in presenza del
rallentamento dell'economia.
- A fronte di una situazione difficile sul fronte
dei mercati finanziari le banche hanno continuato a sostenere il sistema
imprese attraverso la concessione di credito. Negli ultimi 12 mesi si è
registrato un flusso di nuovi finanziamenti all'economia pari a circa
45 miliardi di euro, con un incremento su base annua intorno al 3 per
cento.
- A partire dall'avvio dell'euro è fortemente
cresciuto il ricorso delle famiglie ai finanziamenti bancari per
l'acquisto dell'abitazione. Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato
un rallentamento delle operazioni di acquisto di immobili a seguito sia
delle prospettive economiche sia del maggior livello dei tassi sui
mutui.
- Le misure previste dal decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190 e dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
si inquadrano in un generale obiettivo di sostegno dell'economia e, in
particolare, di tutela del risparmio, di salvaguardia della stabilità
del sistema finanziario e di facilitazione del credito al settore
produttivo.
- La sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del decreto legge n. 185/2008
è condizionata tra l'altro, all'assunzione da parte dell'emittente
degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle
condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle
famiglie, a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di
mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione e alle modalità con
le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche
attraverso lo sconto di crediti certi.
- Il D.M. 25 febbraio 2009 prevede che il protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 185/2008 sia definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana.
- La sottoscrizione degli strumenti finanziari è
altresì condizionata all'adozione, da parte degli emittenti, di un
codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche
di remunerazione dei vertici aziendali.
- L'obiettivo comune del Governo e del settore
bancario è quello di creare le condizioni per uno sviluppo dell'offerta
di credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie, in grado di
soddisfare pienamente la loro domanda, ferma restando l'esigenza di
mantenere un alto livello di solvibilità del sistema.
Pertanto,
- Con il presente accordo quadro, si definiscono le
linee guida per la definizione dei singoli protocolli d'intenti che
saranno stipulati con l'emittente e dei codici etici. L'emittente e, ove
gli strumenti finanziari siano emessi dalla società capogruppo, il
gruppo bancario (di seguito "le Banche") si impegnano ad utilizzare gli
strumenti messi a disposizione dal Governo per finanziare le imprese e
le famiglie a condizioni che tengano conto delle difficoltà che esse
incontrano in questa fase congiunturale.
In dettaglio,
- Al fine di accompagnare efficacemente le misure
varate dal Governo per il sostegno della patrimonializzazione e della
liquidità bancaria, nonché per sostenere il finanziamento dell'economia
le Banche si impegnano, pur in un quadro di tensione relativo alle fonti
di finanziamento:
- a mettere a disposizione delle piccole e medie
imprese per il prossimo triennio risorse finanziarie non in decremento,
anche ai fini della ristrutturazione del debito, rispetto a quanto
mediamente registrato nell'ultimo biennio. Ciò a fronte di una
corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto dei principio della
sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito. Il
valore verrà specificato in sede di sottoscrizione del protocollo di
intenti da parte della singola banca;
- a offrire complessivamente alle piccole e medie
imprese condizioni di credito non penalizzanti, a parità di condizioni
di rischio rispetto a quanto applicato nell'ultimo biennio e tenendo
conto del costo della provvista;
- a fornire il loro contributo economico per il
rafforzamento dell'attuale sistema dei fondi di garanzia, contribuendo
alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle
piccole e medie imprese, di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/2008.
L'ammontare dell'impegno a contribuire è pari all'1,5% dell'importo
complessivo degli strumenti finanziari emessi dalla banca, ai sensi
dell'art. 12 del D.L. n. 185/2008;
- a praticare a favore dei beneficiari dei finanziamenti, in quanto assistiti dalla doppia garanzia, del Fondo di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/2008 e dello Stato, condizioni che tengano conto del minor rischio dell'operazione;
- ad individuare idonee modalità per garantire
adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo
sconto di crediti certi, liquidi ed esigibili secondo le disposizioni di
legge applicabili;
- a fornire trimestralmente direttamente al
Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie al
monitoraggio dell'applicazione dei protocolli d'intenti e
dell'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 185/2008.
La definizione delle variabili del monitoraggio e la relativa analisi
dei dati saranno effettuati con il supporto della Banca d'Italia. Le
singole banche forniranno i dati in forma aggregata.
- Ciascuna Banca si impegna a perseguire politiche dei dividendi coerenti con un adeguato livello di patrimonializzazione.
- Per favorire le famiglie, che rischiano di subire
eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi
della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:
- a prevedere - nei casi in cui il sottoscrittore
del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, o un componente del
nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di
sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto all'art. 12 del decreto
legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito
per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della
propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per
l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185/2008
- la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza
oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del
periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente -
il Fondo di cui all'art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione;
- per i lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali è
previsto l'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga,
le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela
di accedere all'anticipo delle quote di cassa integrazione
straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31
dicembre 2011.
- Le banche attiveranno un sistema di diffusione e
pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali
interventi, le Banche si impegnano entro 6 settimane dalla firma del
protocollo d'intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a
darne adeguata pubblicità ai propri clienti,
Infine,
- Nel codice etico previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 185/2008 le Banche si impegnano:
- a ispirare a criteri di eticità e trasparenza le
remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato,
inclusi i traders, comprensive di eventuali benefits, nel quadro delle
istruzioni fornite al riguardo dall'Autorità di vigilanza;
- ad adottare politiche di remunerazione coerenti
con i principi di prudente gestione del rischio della Banca, parametrate
alle strategie di lungo periodo e verificando l'opportunità di una
moderazione del livello e della dinamica delle remunerazioni dei
vertici;
- a dotarsi, ove non già presente e se le dimensioni
e la complessità dell'istituto lo richiedono, di un Comitato per la
remunerazione composto in maggioranza da soggetti indipendenti.
- Dovrà poi assicurarsi che, qualora sia previsto a
favore di amministratori o vertici aziendali o traders il riconoscimento
a qualunque titolo, al momento della cessazione dell'incarico, di
benefici economici, essi siano ragionevoli e opportunamente resi
pubblici, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di
lavoro, se applicabile.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Associazione Bancaria Italiana provvederanno ad esaminare i profili
applicativi ed interpretativi connessi al presente accordo.
Tutte le previsioni devono poi realizzarsi nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di libera concorrenza.
Presidente
ABI - Associazione bancaria italiana
Corrado Faissola
Ministro dell’economia e delle finanze
Giulio Tremonti
Roma, 25 marzo 2009
Allegato 2
Convenzione
tra
Ministero dell’Economia e delle Finanze
e
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
e
Associazione Bancaria Italiana
Visto
- il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale"
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare,
l’art. 12, concernente “Finanziamento dell’economia attraverso la
sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi
controlli parlamentari e territoriali”;
- il D.M. 25 febbraio 2009 del Ministro
dell’economia e delle finanze, ed in particolare l’art. 2 comma 2 che
subordina la sottoscrizione degli strumenti finanziari alla firma da
parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto
dall’articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 185/2008, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l’Associazione Bancaria Italiana;
- l’accordo quadro firmato il 25 marzo 2009 tra
l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 12 del decreto legge n. 185/2008
che prevede tra l’altro l’impegno, da parte delle banche emittenti, di
sospendere, per almeno 12 mesi il pagamento delle rate di mutuo per
l’acquisto dell’abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore
del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente abbia
usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti
previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di
interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero
abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente,
ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di
cui all’art. 19, comma 2, decreto legge n. 185/2008;
- gli artt. 43 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Considerato che
- è auspicabile individuare meccanismi operativi che
limitino al massimo gli oneri per le banche e ai clienti in merito alla
sospensione delle rate di mutuo agli aventi diritto assicurando il
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- l’INPS, tra l’altro, provvede ai pagamenti di
tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, le
diverse tipologie di disoccupazione e la cassa integrazione, oltre
quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie
numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per
la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni;
- l’INPS ritiene che il proprio compito non si
esaurisca nella fornitura di servizi per cittadini, assicurati e aziende
ma sia anche quello di collaborare con altre Istituzioni a trasformare i
bisogni sociali in diritti concretamente esigibili e fruibili;
Convengono quanto segue
Art. 1
Oggetto e finalità.
1. Per semplificare gli adempimenti e favorire una
corretta applicazione degli impegni assunti dalle banche nel Protocollo
di intenti sottoscritto ai sensi dell’Accordo - Quadro ABI-MEF del 25
marzo 2009, in merito alla sospensione delle rate di mutuo, nella
presente convenzione vengono definite le modalità che consentono alle
Banche di verificare le autocertificazioni presentate dal sottoscrittore
del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o da un componente
del nucleo familiare convivente, che abbiano usufruito, dalla data di
sottoscrizione del protocollo di intenti citato in premessa, di un
intervento a sostegno del reddito per una delle seguenti circostanze:
- sospensione dal lavoro;
- perdita della propria occupazione da lavoro dipendente;
- possesso dei requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’art. 19, comma 2, decreto legge n. 185/2008.
2. Per consentire la verifica del requisito
autocertificato dagli assicurati, necessario per la prevista sospensione
delle rate del mutuo, l’INPS rende disponibile alle Banche la
consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo
dei requisiti attraverso la connessione telematica fra reti
informatiche, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e
dal disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante
della stessa convenzione.
Art. 2
Accesso alla procedura.
1. L’accesso alla procedura predisposta dall’INPS
per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute
dalle Banche, è riservato esclusivamente a dipendenti delle suddette
Banche o a soggetti con contratto di somministrazione lavoro che operano
presso la banca, e che nel caso di accesso alla WEB APPLICATION sono
specificamente ed individualmente delegati.
2. L’INPS rende disponibili ai soggetti di cui al
comma 1, per l’interrogazione, solo i dati contenuti nei propri archivi
utili per le finalità previste dall’art. 1.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli
accessi per via telematica saranno avviati soltanto dopo la definizione
delle procedure tecnico operative contenute nel disciplinare tecnico di
cui all’art. 1, comma 2, della presente convenzione.
Art. 3
Modalità di accesso telematico.
1. Lo scambio delle informazioni tra l’INPS e le
Banche sottoscrittori della convenzione avviene attraverso una procedura
telematica le cui caratteristiche tecniche - improntate a criteri di
massima sicurezza, sono indicate nel sito internet dell’INPS (www.inps.it).
2. La procedura telematica prevede due diverse modalità di accesso:
- Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.
3. Le banche interessate, in relazione alla modalità
di accesso scelta, debbono osservare la seguente procedura (da attivare
contestualmente alla firma della convenzione e del presente allegato):
- in caso di richiesta di abilitazione all’accesso
WEB SERVICES la Banca, contestualmente alla sottoscrizione della
Convenzione, presenta il modello SM 01 (in allegato alla convenzione)
sottoscritto dal legale rappresentante;
- in caso di richiesta di abilitazione all’accesso WEB APPLICATION, la Banca
presenta, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i seguenti modelli:
I. il modello SM 02 (in allegato alla convenzione)
sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia del documento
di riconoscimento, indicando l’eventuale soggetto delegato al ritiro
dei codici PIN;
II. i modelli individuali SM 03 (in allegato alla
convenzione) sottoscritti da parte di ogni dipendente della banca o
soggetto con contratto di somministrazione lavoro che opera presso la
banca da abilitare, con allegata copia del documento di riconoscimento.
Per chiarimenti sulle modalità di rilascio dei
codici PIN è possibile contattare la Direzione Centrale Prestazioni ai
numeri 06 59053180/3181. I codici Pin saranno consegnati, in busta
chiusa, al soggetto delegato al ritiro che ne rilascerà attestato per
ricevuta.
In entrambe le modalità di accesso le Banche si
impegnano a consentire l’accesso ai servizi telematici solo a soggetti
in rapporto di lavoro subordinato, o con contratto di somministrazione
lavoro che opera presso le banche medesime. La banca che ha chiesto
l’abilitazione WEB APPLICATION si obbliga a comunicare alla Direzione
Centrale Prestazioni via e-mail all’indirizzo SospensioneMutui@inps.it
(Oggetto: Ente Convenzionato-Revoca autorizzazione codice PIN) i
soggetti, già abilitati, ai quali deve essere revocato l’accesso.
L’INPS si impegna a revocare tempestivamente l’abilitazione dandone conferma al richiedente via e-mail.
La banca e l’INPS assumono su di loro, ognuno per la
parte di trattamento che svolgono in qualità di Titolare autonomo ogni
responsabilità conseguente all’uso delle informazioni acquisite
attraverso le procedure informatiche per scopi diversi da quelli
previsti dall’Accordo-Quadro tra ABI e Ministero dell’Economia e delle
Finanze in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. n. 185/2008.
Art. 4
Informazioni ricevute dalle Banche.
1. Per consentire la verifica del requisito
autocertificato dagli assicurati, necessario per la prevista sospensione
delle rate del mutuo, le Banche avranno la possibilità di richiedere,
fornendo il codice fiscale dell’assicurato, l’informazione relativa al
fatto che il soggetto rientri o meno nelle categorie di cui all’art. 1 e
le informazioni relative ad eventuali precedenti richieste di
sospensione registrate dall’Istituto di credito per il soggetto stesso.
2. Inoltre, al fine di verificare che gli assicurati
permangano nello stato che gli consente di accedere all’agevolazione,
le Banche potranno richiedere l’elenco delle sospensioni precedentemente
comunicate per le quali l’assicurato (o il congiunto facente parte del
nucleo familiare) non rientra più nelle categorie di cui all’art. 1 con
l’accesso ad apposito servizio web, ottenendole sottoforma di lista e
per intervalli temporali.
3. Tutte le richieste effettuate dalla banca
verranno protocollate e verranno rese disponibili delle ricevute
stampabili in caso di accesso tramite applicazione web.
Art. 5
Informazioni ricevute dall’INPS a seguito dell’utilizzo della procedura.
1. Al fine di fornire alle Banche in maniera
tempestiva eventuali informazioni relative a sospensioni per le quali
vengono a mancare i requisiti di accesso all’agevolazione, le Banche
invieranno all’INPS le richieste di sospensione complete di codice
fiscale del richiedente, codice identificativo del mutuo e codice
dell’operatore della Banca che effettua l’operazione.
2. In fase di annullamento della sospensione, la
banca comunicherà all’INPS, oltre al codice fiscale e codice
identificativo del mutuo, il motivo dell’annullamento, il numero di mesi
di durata della sospensione e l’importo sospeso complessivo.
Ai soli fini del monitoraggio previsto dall’art. 12, comma 6 del decreto legge n. 185/2008,
l’INPS si impegna a collaborare con il Ministero dell’economia e delle
finanze fornendo elaborazioni e statistiche. In nessun caso potrà
fornire dati individuali che possano essere ricondotti ad un soggetto
identificato o identificabile che è beneficiario della sospensione del
mutuo.
Art. 6
Oneri.
1. L’utilizzo della procedura e il conseguente accesso alla banca dati è gratuito e non comporta oneri per le Parti.
Art. 7
Trattamento dei dati D.Lgs. n. 196/2003.
1. Le Parti quali Titolari autonomi, per la parte di
trattamento dei dati di loro rispettiva competenza, sono tenuti alla
scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ivi compreso quanto concerne l’adozione ed il rispetto delle misure di
sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti
degli interessati e dei terzi nonché dell’Autorità del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto
legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del
trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi
da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente
ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente
convenzione.
4. È assicurato altresì, che i dati medesimi non
siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti,
al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto
sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate
istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di
incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto
dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8
Durata.
1. La presente Convenzione ha durata per tutto il
tempo in cui il Ministero dell’economia e delle finanze deterrà gli
strumenti ibridi di patrimonializzazione di cui all’art. 12 del decreto legge n. 185/2008.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione
potranno essere apportate dalle Parti a seguito dell’emanazione di nuove
disposizioni legislative, o al fine di ottimizzare la collaborazione,
mediante il consenso delle parti manifestato per iscritto.
Per il Ministero dell’economia e delle finanze
Prof. Vittorio Grilli
Per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Dott. Antonio Mastrapasqua
Per l’Associazione Bancaria Italiana
Avv. Corrado Faissola
Allegato 3
Protocollo n. INPS.TESTC1.13/10/2009.0031392
Roma, 13 ottobre 2009
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa
riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i
soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si
comunica che il soggetto con Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX
NON percepisce prestazioni a sostegno del reddito.
Cordiali saluti.
Il direttore.
Allegato 4
Protocollo n. INPS.TESTC1.13/10/2009.0031395
Roma, 13 ottobre 2009
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa
riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i
soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si
comunica che per il soggetto con Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX
è stata richiesta la sospensione del mutuo con ID
idmutuo0010
Cordiali saluti.
Il direttore.
Allegato 5
Protocollo n. INPS.TESTC1.13/10/2009.0031396
Roma, 13 ottobre 2009
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa
riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i
soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si
comunica che per il soggetto con Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX
è stato richiesto annullamento della sospensione del mutuo con ID
idmutuo0010
Cordiali saluti.
Il direttore.
Allegato 6
Protocollo n. INPS.TESTC1.04/11/2009.0032172
Roma, 4 novembre 2009
In relazione all'accordo quadro tra l'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fa
riferimento alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i
soggetti che usufruiscono di interventi di sostegno al reddito, si
comunica che il soggetto con Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX
percepisce prestazioni a sostegno del reddito.
Segue lista delle sospensioni a suo carico che risultano già attivate:
Identificativo Mutuo:
|
IDMUTUO0001
|
Data Richiesta Sospensione:
|
4/11/2009
|
Stato sospensione:
|
Attiva
|
Protocollo richiesta:
|
INPS.TESTC1.04/11/2009.0032171
|
Cordiali saluti.
Il direttore.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19
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