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Illecito un divieto assoluto alle pellicole oscuranti per i vetri degli autoveicoli |
Una direttiva fissa i limiti comuni di trasparenza per i cristalli ed entro quei parametri le norme nazionali possono regolarsi. Ma il "no" a priori, per addotte ragioni di sicurezza, è inammissibile. Euroincompatibile la normativa portoghese |
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
«Inadempimento
di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Artt. 28 CE e 30 CE –
Artt. 11 e 13 dell’accordo SEE – Restrizioni quantitative
all’importazione – Misure di effetto equivalente – Autoveicoli –
Applicazione di pellicole colorate sui vetri»
Nella causa C‑265/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 giugno 2006,
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. A. Caeiros e P. Guerra e Andrade, nonché dalla
sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Duarte de Almeida, advogado,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta
dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J.
Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte
di dichiarare che la Repubblica portoghese, vietando all’art. 2, n. 1,
del decreto legge 11 marzo 2003, n. 40 (Diário da República I,
série A, n. 59, dell’11 marzo 2003) l’applicazione di pellicole colorate
sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13
dell’accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1,
pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Il
legislatore comunitario non ha adottato alcuna disciplina riguardante
le pellicole colorate da applicare sui vetri degli autoveicoli.
3 Esiste
invece una normativa comunitaria relativa all’omologazione dei vetri di
sicurezza degli autoveicoli installati già dalla fabbricazione, in
altre parole prima della loro messa in circolazione, riguardante in
particolare la colorazione del vetro. Tale normativa comprende la
direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/22/CEE, relativa ai vetri di
sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro
rimorchi (GU L 129, pag. 11), come modificata dalla direttiva della
Commissione 30 ottobre 2001, 2001/92/CE (GU L 291, pag. 24; in
prosieguo: la «direttiva 92/22»).
4 Il
terzo ‘considerando’ e l’allegato II B della direttiva 2001/92
rimandano al regolamento della Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite n. 43, recante il titolo «Prescrizioni uniformi relative
all’omologazione dei vetri di sicurezza e del montaggio di tali vetri
sui veicoli» (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add 42/Rev.2; in
prosieguo: il «regolamento n. 43»).
5 L’art. 4
di tale regolamento prevede che, per i parabrezza, il fattore di
trasmissione regolare della luce non debba essere inferiore al 75%.
Quanto ai vetri di sicurezza diversi dai parabrezza posti nella visuale
anteriore del conducente, tale fattore deve essere almeno pari al 70%.
Per il vetro di sicurezza posto nella visuale posteriore del conducente,
il fattore di trasmissione della luce può essere inferiore al 70% se il
veicolo è equipaggiato di due retrovisori esterni.
La normativa nazionale
«È
vietata l’applicazione di pellicole colorate sui vetri delle automobili
che servono al trasporto di passeggeri o di merci, ad eccezione degli
autoadesivi regolamentari e delle pellicole opache non riflettenti sui
cassoni delle automobili che servono al trasporto di merci».
Procedimento precontenzioso
7 Il
1° aprile 2004 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese una
lettera di diffida in cui dichiara che tale Stato membro, vietando
all’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003 l’applicazione di
pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli che servono al trasporto
di passeggeri o di merci, ad eccezione degli autoadesivi regolamentari e
delle pellicole opache non riflettenti sui cassoni delle automobili che
servono al trasporto di merci, e non comunicando alla Commissione il
testo del detto decreto legge allo stadio di progetto, è venuto meno
agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e
13 dell’accordo SEE nonché 8 della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
(GU L 204, pag. 37).
9 La
Commissione, non convinta di tale risposta, il 22 dicembre 2004 ha
inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato invitandola a
conformarsi a detto parere entro due mesi a decorrere dalla sua
ricezione.
10 Rispondendo
al parere motivato, la Repubblica portoghese ha comunicato, con lettera
datata 22 luglio 2005, che avrebbe abrogato la disposizione che vietava
l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, ossia
l’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003.
11 Essa
ha altresì informato la Commissione che, quanto all’applicazione di
pellicole colorate su vetri del genere, era in corso di elaborazione un
progetto di regole tecniche da includere in uno strumento
legislativo. Nel dicembre 2005, ai sensi della direttiva 98/34, è stato
notificato alla Commissione un progetto di decreto regolamentare che
stabiliva tali regole.
12 Tenuto
conto di tale notifica, la Commissione ha deciso di rinunciare alla
censura relativa all’omissione di notifica dell’art. 2, n. 1, del
decreto legge n. 40/2003 allo stadio di progetto.
13 La
Commissione ha invece mantenuto la censura relativa all’incompatibilità
di tale disposizione con gli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell’accordo
SEE e ha proposto il presente ricorso il 16 giugno 2006.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
14 Secondo
la Commissione, l’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003, che vieta
l’applicazione di qualsiasi tipo di pellicola colorata per filtrare la
luce sul parabrezza e sui vetri che corrispondono ai sedili dei
passeggeri nei veicoli a motore, in pratica impedisce la vendita in
Portogallo di pellicole colorate legalmente fabbricate e/o
commercializzate in un altro Stato membro o in uno Stato parte
contraente dell’accordo SEE, in violazione degli artt. 28 CE e 30 CE
nonché 11 e 13 dell’accordo SEE.
15 Infatti,
secondo la Commissione, gli eventuali interessati, commercianti o
privati, sapendo che non potranno applicare pellicole del genere sui
vetri degli autoveicoli, non le compreranno.
16 La
Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento n. 43, applicabile in
forza della direttiva 92/22, il parabrezza e gli altri vetri posti
nella visuale anteriore del conducente, davanti a un punto che essa
chiama «montante B», devono rispettare un fattore minimo di trasmissione
regolare della luce rispettivamente del 75% e del 70%. Questi vetri
potrebbero quindi essere colorati laddove rispettino tali requisiti.
17 Peraltro,
la Commissione sostiene che, per quanto riguarda i vetri posti dietro
il montante B, non è previsto nessun valore minimo di trasmissione
regolare della luce quando non hanno un ruolo determinante per la
visione del conducente. Nella pratica ciò significherebbe che un
autoveicolo può avere dietro detto montante vetri colorati che hanno un
fattore di trasmissione regolare della luce molto scarso, purché tale
veicolo sia dotato di due retrovisori esterni.
18 La
Commissione contesta quindi alla Repubblica portoghese di vietare
l’applicazione di qualsiasi pellicola colorata sul parabrezza e sui
vetri in corrispondenza dei sedili dei passeggeri negli autoveicoli che
servono al trasporto di passeggeri e di merci, anche qualora queste
pellicole consentano che il fattore di trasmissione regolare della luce
raggiunga i valori minimi previsti dal regolamento n. 43.
19 La
Commissione sostiene che, in assenza di disposizioni d’armonizzazione a
livello comunitario, gli Stati membri possono, sì, definire il livello
di protezione della sicurezza stradale che ritengono appropriato nel
proprio territorio e adottare provvedimenti a tutela della sicurezza
pubblica. Tuttavia, a suo giudizio, la Repubblica portoghese non ha
fornito elementi che consentissero di ritenere che l’uso di una
qualunque pellicola colorata, a prescindere dal colore e dalle
caratteristiche, in particolare in termini di fattore di trasmissione
luminosa, presenti un rischio per la sicurezza pubblica e/o per la
sicurezza stradale. La disposizione controversa non sarebbe né
necessaria né proporzionata agli obiettivi perseguiti.
20 La
Repubblica portoghese non contesta i fatti illustrati nel ricorso.
Esprime invece il suo disaccordo quanto all’interpretazione, al valore e
al significato di determinati fatti.
21 Innanzitutto,
la Repubblica portoghese sostiene che non occorreva che la Commissione
proponesse ricorso nei suoi confronti dal momento che tale Stato membro
aveva notificato, durante il procedimento precontenzioso, che avrebbe
modificato la propria legislazione nel senso indicato dalla
Commissione. Tale progetto di modifica, che è stato notificato alla
detta istituzione, secondo la Repubblica portoghese implica che
quest’ultima ha abolito il divieto previsto all’art. 2, n. 1, del
decreto legge n. 40/2003.
22 Inoltre,
la Repubblica portoghese, pur ammettendo che tale disposizione
costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci,
sostiene che essa è comunque giustificata da obiettivi di sicurezza
stradale e di pubblica sicurezza.
23 La
Repubblica portoghese sottolinea quindi che il divieto è inteso a
consentire alle autorità competenti di vedere rapidamente, dall’esterno,
l’interno degli autoveicoli, senza che sia necessario fermarli, in
primo luogo, per verificare il rispetto dell’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza e, in secondo luogo, per identificare eventuali
delinquenti nell’intento di combattere la criminalità.
24 Infine,
la Repubblica portoghese non ritiene che esistano mezzi meno
restrittivi atti a garantire la realizzazione degli obiettivi di
sicurezza stradale e di pubblica sicurezza che si è prefissata. Essa
osserva, a questo proposito, che il divieto di applicare pellicole
colorate sui vetri dei veicoli non è totale ma parziale, nel senso che
non si applica né ai cassoni delle automobili che servono al trasporto
di merci né ai veicoli non automobili, come le navi.
Giudizio della Corte
25 Occorre
rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un
ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, l’esistenza di un inadempimento deve
essere valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non
può tenere conto dei mutamenti successivi (v. sentenze 17 gennaio 2002,
causa C‑423/00, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑593, punto 14, e 7
giugno 2007, causa C‑254/05, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑4269,
punto 39).
26 Orbene,
nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due
mesi stabilito nel parere motivato, la Repubblica portoghese non aveva
abrogato l’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003, che vietava di
applicare pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli. La circostanza
che detto Stato membro abbia in seguito notificato un progetto di
normativa in cui non figura la disposizione controversa non modifica in
alcun modo il fatto che tale disposizione esistesse al momento rilevante
per la fattispecie.
27 Di
conseguenza, occorre esaminare la conformità di tale disposizione,
riportata al punto 6 della presente sentenza, alle disposizioni del
diritto comunitario e del diritto dello Spazio economico europeo
considerate dalla Commissione.
28 Si
deve rilevare che la direttiva 92/22 predispone una disciplina non per
le pellicole colorate da applicare sui vetri degli autoveicoli, ma
soltanto per i vetri che costituiscono l’equipaggiamento iniziale di
tali veicoli, ossia i vetri colorati.
29 In
mancanza di armonizzazione comunitaria, l’art. 2, n. 1, del decreto
legge n. 40/2003 deve perciò essere esaminato alla luce delle
disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci e
delle corrispondenti disposizioni dell’accordo SEE.
30 Poiché
queste ultime sono redatte in termini pressoché identici a quelle del
Trattato, s’intende che le considerazioni che seguono, relativamente
agli artt. 28 CE e 30 CE, si applicano alle corrispondenti disposizioni
dell’accordo SEE, ossia gli artt. 11 e 13 di tale accordo.
– Sull’esistenza di una restrizione della libera circolazione delle merci
31 Secondo
una costante giurisprudenza, qualsiasi normativa degli Stati membri che
possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza,
il commercio intracomunitario va considerata una misura di effetto
equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall’art. 28 CE (v., in
particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville,
Racc. pag. 837, punto 5; 19 giugno 2003, causa C‑420/01,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6445, punto 25, e 8 novembre 2007,
causa C‑143/06, Ludwigs-Apotheke, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 25).
32 Nella
presente fattispecie, la Repubblica portoghese ammette che il divieto
di cui all’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003, che riguarda
l’applicazione di pellicole colorate sul parabrezza e sui vetri in
corrispondenza dei sedili dei passeggeri degli autoveicoli, limita la
commercializzazione di tali prodotti in Portogallo.
33 Occorre,
infatti, rilevare che gli eventuali interessati, commercianti o
privati, sapendo che è loro vietato applicare pellicole del genere sul
parabrezza e sui vetri che corrispondono ai sedili dei passeggeri degli
autoveicoli, non hanno praticamente alcun interesse ad acquistarle.
34 La
sola eccezione al divieto di cui all’art. 2, n. 1, del decreto legge
n. 40/2003 riguarda l’applicazione di pellicole colorate sui cassoni
degli autoveicoli che servono al trasporto di merci e sui veicoli non
automobili.
35 La
disposizione controversa pregiudica, di conseguenza, la vendita in
Portogallo della quasi totalità delle pellicole colorate applicabili sui
vetri degli autoveicoli, legalmente fabbricate e commercializzate in
altri Stati membri o in Stati parti contraenti dell’accordo SEE.
36 Il
divieto di cui all’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003
costituisce pertanto una misura di effetto equivalente a restrizioni
quantitative ai sensi di quanto disposto dagli artt. 28 CE e 11
dell’accordo SEE. Tale misura è incompatibile con gli obblighi derivanti
da tali disposizioni, a meno che non possa essere oggettivamente
giustificata.
– Sulla sussistenza di una giustificazione
37 Secondo
una giurisprudenza costante, una misura di effetto equivalente a una
restrizione quantitativa all’importazione può essere giustificata solo
da uno dei motivi di interesse generale enumerati all’art. 30 CE o da
una delle ragioni imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte
(v., in particolare, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78,
Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 8), a
condizione che, nell’uno o nell’altro caso, tale misura sia idonea a
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre
quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze 8 maggio 2003,
causa C‑14/02, ATRAL, Racc. pag. I‑4431, punto 64; 10 novembre 2005,
causa C‑432/03, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑9665, punto 42, e 7
giugno 2007, Commissione/Belgio, cit., punto 33).
38 Nella
fattispecie, le giustificazioni addotte dalla Repubblica portoghese si
riferiscono, da un lato, alla lotta alla criminalità nell’ambito della
protezione della pubblica sicurezza e, dall’altro, al controllo del
rispetto dell’uso obbligatorio della cintura, che rientra nel settore
della sicurezza stradale. La lotta alla criminalità e la protezione
della sicurezza stradale possono costituire ragioni imperative di
interesse generale atte a giustificare un ostacolo alla libera
circolazione delle merci (v., relativamente alla sicurezza stradale,
sentenza 15 marzo 2007, causa C‑54/05, Commissione/Finlandia,
Racc. pag. I‑2473, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
39 Spetta,
tuttavia, agli Stati membri dimostrare che la loro normativa è adatta a
garantire il conseguimento di obiettivi del genere ed è conforme al
principio di proporzionalità (v., in tal senso, in particolare, sentenza
20 settembre 2007, causa C‑297/05, Commissione/Paesi Bassi, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
40 A
tale riguardo, la Repubblica portoghese ha fornito un unico elemento a
sostegno della misura controversa, ossia il fatto che essa consente di
procedere ad un controllo immediato dell’abitacolo degli autoveicoli con
una semplice osservazione dall’esterno.
41 Sebbene
il divieto di cui all’art. 2, n. 1, del decreto legge n. 40/2003
sembri, è vero, in grado di agevolare tale tipo di osservazione e quindi
idoneo a raggiungere gli obiettivi della lotta alla criminalità e della
sicurezza stradale, ciò non significa che esso sia necessario per
raggiungere tali obiettivi e che non esistano altri mezzi meno
restrittivi per arrivarci.
42 Infatti,
il controllo visivo di cui trattasi è solo un mezzo fra gli altri che
le autorità competenti hanno a disposizione per combattere la
criminalità e le infrazioni all’uso obbligatorio della cintura di
sicurezza.
43 La
pretesa necessità del provvedimento controverso è ancor meno dimostrata
considerato che, all’udienza, la Repubblica portoghese ha ammesso di
consentire nel suo territorio la commercializzazione di autoveicoli
dotati sin dall’inizio di vetri colorati nei limiti previsti dalla
direttiva 92/22. Orbene, questi vetri colorati, così come le pellicole
colorate di cui si controverte, possono impedire qualsiasi esame visivo,
dall’esterno, dell’interno dei veicoli.
44 Di
conseguenza, salvo ammettere che, per gli autoveicoli dotati sin
dall’inizio di vetri colorati, le autorità competenti hanno rinunciato
ad assicurare la lotta alla criminalità e la sicurezza stradale, si deve
necessariamente rilevare che esse devono poter ricorrere ad altri mezzi
per identificare i delinquenti e le eventuali contravvenzioni all’uso
obbligatorio della cintura di sicurezza.
45 Peraltro,
la Repubblica portoghese non ha dimostrato che il divieto, sempre che
riguardi tutte le pellicole colorate, è necessario ad assicurare la
sicurezza stradale e la lotta alla criminalità.
46 Infatti,
come ha sottolineato la Commissione all’udienza, le pellicole colorate
comprendono una vasta gamma che va da quelle trasparenti a quelle quasi
opache. Questo dato, che non è stato contestato dalla Repubblica
portoghese, implica che almeno alcune pellicole, ossia quelle che
presentano un grado di trasparenza sufficiente, consentono l’esame
visivo dell’abitacolo degli autoveicoli che si desidera garantire.
47 Tale divieto va quindi considerato eccessivo e, pertanto, sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.
48 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la
Repubblica portoghese, vietando all’art. 2, n. 1, del decreto legge
n. 40/2003 l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli
autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell’accordo SEE.
Sulle spese
49 Ai
sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta
soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) La
Repubblica portoghese, vietando all’art. 2, n. 1, del decreto legge
11 marzo 2003, n. 40, l’applicazione di pellicole colorate sui vetri
degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell’accordo 2 maggio 1992 sullo
Spazio economico europeo.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Firme
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