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Cass. civ. Sez. II, 21-05-2008, n. 12865
Svolgimento del processo
C.D.
ha impugnato per cassazione la sentenza 25/10/2002 con la quale il
Giudice di pace di Caserta rigettava l'opposizione proposta da esso
ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di
Caserta contenente l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria
per violazione dell'art. 171 C.d.S., accertata dalla Polizia Municipale
di Caserta. Con la detta sentenza il Giudice di pace osservava: che la
fattispecie in esame rientrava tra i casi di materiale impossibilità di
contestazione immediata dell'infrazione elencati dall'art. 384 reg.
C.d.S., a norma dell'art. 201 C.d.S.; che, infatti, era impensabile
l'inseguimento di un conducente di ciclomotore - circolante senza l'uso
del casco - da parte dell'agente accertatore operante a piedi; che era
pertanto infondata la tesi dell'opponente secondo il quale il verbale
impugnato era illegittimo per la mancata contestazione immediata.
L'intimato Prefetto di Caserta non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso C.D. denuncia:
a) violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
deducendo che la motivazione della sentenza impugnata è inesistente,
insufficiente e contraddittoria con riferimento al punto decisivo della
controversia relativo alla possibilità della contestazione immediata
dell'infrazione. Ad avviso del ricorrente l'agente accertatore, al
contrario di quanto ritenuto dal Giudice di pace, ben avrebbe potuto
fermare il trasgressore intimando l'alt con il fischietto in dotazione.
Nella specie, peraltro, si trattava di fermare un ciclomotore - che non
può superare 45 km. orari - per cui non era impossibile fermare il
veicolo tenuto anche conto delle caratteristiche di tempo e di luogo
della asserita infrazione;
b) violazione
dell'art. 200 C.d.S., e art. 384 reg. C.d.S., sostenendo che le notifica
del verbale di contestazione di infrazioni al C.d.S., è legittima solo
quando la contestazione immediata è impedita da particolari circostanze
indicate nello stesso verbale e del tutto imprevedibili al momento
dell'organizzazione del servizio di vigilanza. Irrilevante è quindi che
l'agente accertatele si trovi a piedi non rientrando tale circostanza
tra quelle indicate nell'art. 384 reg. C.d.S.. Il verbale deve comunque
contenere l'indicazione delle circostanze del caso concreto impeditive
della contestazione immediata. Nella specie tali circostanze non sono
state indicate nel verbale nel quale si fa solo riferimento alla
necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
L'agente accertatore ben avrebbe potuto fermare il ciclomotore in
questione senza il sorgere di alcun pericolo. Il Giudice di pace si è
inoltre posto contro una precedente sentenza di altro Giudice di pace di
Caserta il quale in una fattispecie simile ha annullato il verbale per
non essere stata immediatamente contestata l'infrazione. Si è così
creata una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost..
La
Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere
e-saminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed
interdipendenza riguardando tutte, quale più quale meno e con
riferimento anche al profilo motivazionale, la stessa questione della
sussistenza o meno nel caso di specie delle ipotesi di esenzione
dell'obbligo della contestazione immediata.
Occorre
premettere che, in tema di violazioni del C.d.S., la contestazione
immediata imposta dall'art. 201 C.d.S., ha un rilievo essenziale per la
correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale
alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la
limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può
trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano
impossibile: pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati
nel verbale.
Infatti, a norma dell'articolo
201 C.d.S., "qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore
o.........".
Peraltro l'art. 385 reg. C.d.S.,
dispone testualmente: "Modalità della contestazione non immediata (art.
201 C.d.S.). 1 Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art.
384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della
violazione, l'organo accertatele compila il verbale con gli elementi di
tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi
per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione
immediata......".
Va aggiunto che
l'individuazione, contenuta nell'art. 384 reg. esec. C.d.S., delle
ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della
infrazione - che costituisce requisito di legittimità dei successivi
atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma
esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una
tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza
impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua
intrinseca logica. Dunque nessun vizio di legittimità è riscontrabile
nel caso di sussistenza di un'impossibilità di contestazione immediata
dell'infrazione non rientrante in una delle ipotesi espressamente
indicate nel citato art. 384.
Nella specie,
come riportato in fatto nello stesso ricorso, nel verbale di
contestazione notificato al C. venne espressamente precisato che la
contestazione immediata dell'accertata infrazione non era stata
possibile in quanto "il veicolo non poteva essere fermato in tempo utile
e nei modi regolamentari, al fine di garantire la sicurezza della
circolazione stradale".
Si tratta - come
ineccepibilmente e ragionevolmente ritenuto dal giudice di pace con
argomenti coerenti e logici, sia pur sintetici, collegati alle concrete
modalità del fatto come riportate nel verbale impugnato - di una
motivazione valida e logicamente plausibile e non meramente apparente
oltre che basata sulla valutazione di una situazione in fatto ( agente
accertatore non motorizzato) e su un giudizio sulla possibilità di
fermare o di inseguire il veicolo in questione (in considerazione della
detta situazione ) rimessi al Giudice del merito e che non è possibile
formulare in sede di legittimità.
Va poi
osservato - con riferimento a quanto sostenuto dal C. nel secondo motivo
di ricorso in relazione all'obbligo di organizzare il servizio di
vigilanza in modo tale da rendere possibile in ogni momento, in tempo
utile e in modo regolamentare la contestazione immediata della
violazione accertata - che, come questa Corte ha avuto modo di affermare
in tema di violazioni del C.d.S., e di mancata contestazione immediata
della violazione, non è consentito al giudice un apprezzamento al
riguardo dell'organizzazione del servizio come predisposta in concreto
dagli agenti accertatori, risolvendosi una tale valutazione in una
inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della p.a., in linea di
principio non sindacabile dal Giudice ordinario (sentenze 1/2/2007 n.
2206; 7/11/2003 n. 16713).
E' appena il caso
di evidenziare infine l'assoluta irrilevanza del richiamo operato dal
ricorrente ad altra pronuncia di segno contrario - emessa da diverso
magistrato dell'ufficio del Giudice di pace di Caserta - che nessuna
influenza o incidenza neanche indiretta può avere nella controversia in
esame.
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato. Non si deve provvedere sulla spese perchè l'intimata
Prefettura di Caserta non ha svolto attività difensiva in questa sede di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008
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