Porto d'armi: il provvedimento che nega il rinnovo deve indicare le ragioni della nuova valutazione |
Pur riconoscendosi all'Autorità competente un ampio potere discrezionale si impone comunque l'obbligo di motivare congruamente sulle ragioni ostative al rinnovo |
REPUBBLICA ITALIANA | Sent. n. 629/2008 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Ric. n. 774/2001 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA |
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 774/2001 proposto dal sig.
contro
il
Prefetto della Provincia di Sassari in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui
uffici, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,
per l'annullamento
del
decreto n. 7179/P.A./2° Settore, emesso dal Prefetto della Provincia di
Sassari, con il quale non è stata accolta l’istanza di rinnovo della
licenza di porto di pistola per difesa personale;
di
ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso,
ed in particolare delle “informative in atti”, di contenuto ignoto, se
ed in quanto ostative al rilascio del rinnovo della licenza di porto di
pistola per difesa personale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere
......
Uditi
alla pubblica udienza del 12 marzo 2008 l’avv. ..... per il ricorrente e
l’avvocato dello Stato ........ per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con
il ricorso in esame, notificato il 23 maggio 2001 e depositato il
successivo 13 giugno, il sig. ........, commerciante di materiali edili e
ferramenta in qualità di socio della ......... (della quale ultima è
anche amministratore unico), espone di essere titolare, da circa 40
anni, della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Lo
svolgimento della sua attività lavorativa, infatti, implicante
frequenti viaggi nei vari centri dell’isola per la riscossione di somme
anche ingenti di denaro, era stato valutato dalle competenti autorità
giusto motivo per il rilascio del titolo autorizzatorio.
All’approssimarsi
dell’ultima scadenza proponeva istanza per il rinnovo della licenza,
adducendo il protrarsi dell’esposizione a pericolo sempre posta – nel
corso degli anni - a fondamento delle istanze di rinnovo.
Sennonché,
col provvedimento impugnato, il Prefetto di Sassari, ritenendo venuto
meno lo stato di necessità di difesa personale e sostanzialmente
modificato il quadro dei presupposti oggettivi che fondavano l’esigenza
del richiedente di girare armato, respingeva l’istanza.
Di
qui il ricorso in esame con il quale il sig. @@@@@@ ha chiesto
l’annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
Violazione di legge – Eccesso di potere:
per mancanza di un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni poste a
fondamento del diniego del rinnovo del titolo autorizzatorio;
Eccesso di potere: in
relazione all’incoerenza ed alla contraddittorietà del provvedimento
prefettizio giacchè, dopo aver riconosciuto per circa 40 anni che
l’attività svolta dal ricorrente lo esponeva ad un particolare pericolo
meritevole della licenza di porto di pistola per difesa personale, la
stessa amministrazione ha ritenuto la stessa insufficiente a
giustificare il rinnovo del titolo richiesto.
Concludeva
quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del
provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con
ordinanza n. 367 del 26 luglio 2001 il Tribunale ha accolto l’istanza
cautelare di sospensione, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi
in relazione a taluni profili attinenti la condotta del sig. @@@@@@,
emersi in sede istruttoria e non espressamente considerati nell’atto
impugnato.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
A
seguito dell’ordinanza cautelare di sospensione, la Prefettura di
Sassari ha disposto in favore del ricorrente il rinnovo della licenza di
porto d’arma corta per difesa personale “…impregiudicata la
valutazione di questo ufficio in relazione ad elementi sopravvenuti al
precedente e in relazione a quanto verrà deciso nella sentenza di merito
della causa…”.
Permane,
dunque, l’interesse del ricorrente ad una pronuncia sul merito del
ricorso che, ovviamente, concerne esclusivamente le ragioni poste
dall’Amministrazione a fondamento dell’impugnata decisione di rigetto
dell’istanza di rinnovo del titolo autorizzatorio.
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.
Osserva
infatti il Collegio, richiamando la propria precedente sentenza n.
1930/2005, che le argomentazioni esposte nelle difese della parte
pubblica in ordine all’insussistenza – quanto alle istanze di rinnovo
delle licenze di porto d’armi - di un automatismo concessorio fondato
sul pregresso rilascio dell’abilitazione, pur condivisibili in via
generale, non valgono nel caso di specie a confutare le censure relative
alla violazione dell’obbligo di motivazione sollevate dal ricorrente.
Infatti,
pur riconoscendosi all’Autorità competente il potere discrezionale di
(ri)esaminare approfonditamente la posizione dell’istante in ordine alla
persistenza delle specifiche condizioni che avevano precedentemente
giustificato il rilascio del titolo s’impone, comunque, in caso di
acclarato mutamento di quelle situazioni, l’obbligo di motivare
congruamente sulle ragioni ostative del rinnovo.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa apparesufficientemente assestata.
In particolare il Consiglio di Stato argomenta nei seguenti termini: “…è
vero che ai sensi della specifica normativa in materia, la licenza di
porto di pistola va rilasciata solo nei casi di dimostrato bisogno così
che, proprio per essere limitata per legge ad un periodo di tempo
predeterminato, all'atto del rinnovo l'Amministrazione ha il potere di
riesaminare funditus
la questione, anche alla luce di diverse valutazioni oggettive e di
carattere generale, riguardanti eventuali revisioni dei criteri in base
ai quali operare le scelte discrezionali, nonché possibili modificazioni
nell'ordinamento complessivo di politica dell'ordine pubblico, connesse
ad analisi collegate a particolari momenti della vita civile.
E'
altrettanto vero, però, che deve ritenersi illegittimo, per
insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo
di porto d'armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola
considerazione che lo stesso non versa, allo stato, nelle condizioni che
giustifichino la necessità di girare armato, senza assolutamente
indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le
precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio
dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale o per altra
diversa e specifica funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2000 n. 6580).
Ebbene,
nessuna indicazione in tal senso emerge dal provvedimento negativo
contestato che, al contrario, avrebbe dovuto indicare le valutazioni
operate circa la particolare posizione del sig. @@@@@@ in ordine alla
richiesta di rinnovo avanzata.
E
tale motivazione, tanto più necessaria in presenza di risultanze
istruttorie contraddittorie (nota favorevole del Commissariato di P.S.
di Ozieri CAt. 6G/2000 del 18.8.2000 e nota contraria della Questura di
Sassari n. 6G/2000 del 5 settembre 2000) si sarebbe dovuta estendere
alle asserite ragioni di ordine pubblico che avrebbero sconsigliato il
rinnovo, soprattutto nel rilevato permanere in capo al sig. @@@@@@ dei
requisiti soggettivi richiesti dalla specifica normativa di settore per
il mantenimento dell’autorizzazione di cui trattasi.
Viceversa,
il provvedimento impugnato non esprime alcuna valutazione in senso
contrario, palesando una sostanziale genericità delle ragioni poste a
fondamento del rigetto dell’istanza di rinnovo.
In particolare non risultano nemmeno accennate le ragioni per le quali si è ritenuta “…l’insussistenza delle motivazioni rappresentate dall’interessato…” che pure, per tanti anni, erano state ritenute idonee a consentire il rinnovo del titolo giacchè neppure il riferimento alle “…informazioni in atti…”,
malgrado l’esperimento dell’istruttoria volta ad acquisire gli atti del
procedimento, ha consentito di precisare per quale motivo le ragioni di
difesa personale evidenziate dal sig. @@@@@@ nella sua istanza di
rinnovo e sempre positivamente valutate dall’Amministrazione sono state
ritenute insussistenti.
Quanto
alle altre vicende emerse dall’indagine istruttoria, non risultando le
stesse dalla motivazione del provvedimento impugnato, sono state
rimesse, con la stessa ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare,
alla valutazione dell’Amministrazione competente che, ad oggi, non vi
ha ravvisato motivi decisivi per privare il ricorrente del titolo in
questione.
In
conclusione, quindi, il ricorso va accolto con riguardo alla censura di
difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento
reiettivo impugnato e salve, naturalmente, le ulteriori determinazioni
che l’Amministrazione riterrà di adottare.
Resta assorbita ogni ulteriore doglianza.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2008
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento
dei Signori Magistrati:
Depositata in segreteria oggi 07/04/2008
Il Direttore di sezione
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