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Cuasa di servizio: momento rilevante per il calcolo dell’equo indennizzo
(Consiglio di Stato – Sentenza 26 maggio 2008, n.2504 -
(Consiglio di Stato – Sentenza 26 maggio 2008, n.2504 -
N. 2504/2008Reg. Dec.
N. 10391 Ric.
Anno 2006
N. 10391 Ric.
Anno 2006
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello NRG 10391 del 2006 proposto da ...
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, sez. I, n. 1570 del 2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 maggio 2008, il Presidente ..
Uditi l’avv.to ...e l’Avv. dello Stato ..
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di primo grado sono stati impugnati:
-
il Decreto dell’8.9.1993 n.989/CC posizione n. 7329/B a firma del
Direttore Generale (per i sottufficiali e i militari di truppa
dell’Esercito – 7^ Divisione) del Ministero della Difesa, limitatamente
alla parte in cui la liquidazione dell’equo indennizzo spettante al
ricorrente, è stata ridotta del 25% (L. 39.370.320= invece di L.
52.493.760=);
- ogni atto presupposto, ed in particolare il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Bologna del 28.9.1992.
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso nella considerazione:
che
l’impugnato decreto ministeriale dispone la contestata riduzione del
25% dell’importo dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 2 L. 1094/1970,
“avendo il richiedente maturato all’atto dell’evento dannoso il
cinquantesimo anno d’età”;
che
il predetto decreto ministeriale richiama espressamente a tale riguardo
il giudizio della Commissione medica ospedaliera di Bologna in data
28.9.1992 n. prot. 3598 secondo cui la menomazione in oggetto
(cardiopatia ischemica in esiti di pregresso infarto miocardico
anteriore) “è stabilizzata alla data del presente verbale”
e tale valutazione medica è stata espressamente accettata dall’attuale
ricorrente (v. parte IV del relativo verbale, sub voce “dichiarazione di
accettazione”, recante la sottoscrizione del predetto);
che alla data sopraindicata (28.9.1992) il ricorrente aveva già superato il cinquantesimo anno d’età, essendo nato il 7.2.1940;
che
pertanto, da un lato l’impugnato decreto ministeriale costituiva –
sotto il profilo in esame – attuazione meramente consequenziale del
richiamato giudizio medico e dall’altro quest’ultimo era stato non solo
espressamente accettato a suo tempo dal ricorrente, ma anche impugnato
palesemente fuori termine, oltre due anni dopo la piena conoscenza da
parte sua del giudizio medico predetto.
Hanno
proposto appello gli eredi dell’originario ricorrente, deducendo
violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’appello è fondato.
L'art.
49 del d.P.R. 31 maggio 1957, n. 686 prevede una riduzione del 25% o
del 50% sulla misura dell'equo indennizzo da corrispondere al dipendente
che abbia superato il 50º od il 60º anno di età, prescrivendo che a tal
fine si faccia riferimento all'età che aveva il dipendente al momento
del verificarsi dell'evento dannoso.
La giurisprudenza non ha assunto posizioni univoche sull’interpretazione di tale norma.
A
fronte di un indirizzo che privilegia su basi testuali il momento di
insorgenza dell'infermità (Cons. Stato, V, 27 ottobre 1994, n. 1195), si
registra un orientamento contrapposto, che si riferisce al momento del
riconoscimento (Cons. Stato, IV 11 dicembre 1993, n. 1052).
Peraltro,
l'indirizzo che appare prevalente rapporta invece l'evento dannoso allo
stabilizzarsi dell'infermità ed alla percepibilità dei suoi esiti
invalidanti, individuando perciò la data rilevante in quella di
presentazione della domanda di riconoscimento da parte del dipendente,
alla quale retroagiscono gli effetti del riconoscimento stesso (Cons.
Stato, IV, 17 dicembre 1991 n. 1119).
E’
stato però precisato che tale criterio è da applicarsi in casi nei
quali, per il tipo di patologia e per la documentazione disponibile, non
sia possibile individuare il momento di effettiva concretizzazione
degli esiti invalidanti che costituiscono il presupposto per la
concessione dell'equo indennizzo (Cons. Stato, IV, 4 ottobre 2007, n.
5180; Cons. Stato, IV, 14 dicembre 2004, n. 8069). Diversamente, ragioni
di coerenza logica impongono invece di riferirsi al momento
dell'insorgenza dell'infermità, qualora quest'ultima sia necessariamente
causa diretta dell'accertata menomazione dell'integrità fisica perché
coeva al suo verificarsi. La difficoltà di individuazione del momento
dell'evento dannoso risulta in tali casi recessiva, quando le diagnosi
nel tempo formulate (all'atto del ricovero, al momento delle dimissioni
dall'ospedale ed in sede di Commissione) risultino costanti e pienamente
sovrapponibili (Cons. Stato, IV, 14 dicembre 2004, n. 8069 cit.,
relativo a un caso, analogo a quello in esame, di infarto miocardico).
In
base alle considerazioni che precedono deve, preliminarmente,
annullarsi la pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado,
in quanto l’individuazione del momento della stabilizzazione
dell’infermità (da parte della C.M.O.), peraltro con formula ambigua,
risulta irrilevante nel caso in esame.
Il
ricorso originario risulta, inoltre, fondato, perché la C.M.O. ha
espressamente fatto riferimento a esiti di pregresso infarto miocardico
anteriore, che dalla documentazione medica prodotta (cartella clinica
dell’Ospedale Maggiore di Bologna) risulta avvenuto il 16 aprile 1989 e
curato nel mese successivo dello stesso anno, come risulta dalla
dimissione del 1° giugno 1989, prima del compimento del cinquantesimo
anno di età (7 febbraio 1990).
Deve,
di conseguenza, accogliersi il ricorso e deve annullarsi il
provvedimento impugnato nella parte concernente la decurtazione del 25%.
Sulle differenze dovute spettano gli interessi legali dalla data
dell’atto concessorio dell’indennizzo a quello dell'effettivo pagamento e
cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato,
V, 9 marzo 2006, n. 1597; IV, 21 giugno 2007, n. 3391; 1° marzo 2006,
n. 971; 7 giugno 2005, n. 2999), mentre non spetta la rivalutazione,
trattandosi di credito non retributivo (Cons. Stato, IV, 4 ottobre 2007,
n. 5180).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre IVA e CPA, per il doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,
accoglie
l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso
di primo grado e annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui
decurta del 25% l’indennizzo spettante; con interessi legali sulle
differenze spettanti dalla data del provvedimento stesso; condanna
l’Amministrazione al rimborso delle spese del doppio grado, che liquida
in complessivi euro 3.000, oltre IVA e CPA.
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2008, con l’intervento dei signori:
.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
.
IL SEGRETARIO
.
Depositata in Segreteria
Il 26/05/2008
( Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
per il Dirigente
.
nrg 10391.06
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