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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-"per l’annullamento della nota del Comando militare della Capitale prot. n. 44510 del 12 settembre 2013, recante definitiva rideterminazione, a decorrere dalla data di ricezione della stessa, del canone/indennità di occupazione relativo all’alloggio di servizio n. ERM0552D utilizzato dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 286, comma 2-bis, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66."

 

Pubblicato il 23/10/2023

N. 15571/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06542/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6542 del 2015, proposto da OMISSIS OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv.  

contro

Ministero della difesa e Comando militare della Capitale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

della nota del Comando militare della Capitale prot. n. 44510 del 12 settembre 2013, recante definitiva rideterminazione, a decorrere dalla data di ricezione della stessa, del canone/indennità di occupazione relativo all’alloggio di servizio n. ERM0552D utilizzato dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 286, comma 2-bis, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando militare della Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Visto il ricorso all’esame, notificato il 4 maggio 2015 e depositato il successivo giorno 26, con il quale T.L. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando con un unico motivo di gravame violazione degli artt. 286, comma 3-bis, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, 3, comma 3, d.m. 16 marzo 2011 e 140 cod. proc. civ., oltre che dei principi generali dell’azione amministrativa, in quanto esso non è stato validamente notificato ed è stato conosciuto soltanto il 1° aprile 2015, sì che la decorrenza del nuovo canone di occupazione non può retroagire a date antecedenti;

Visto l’art. 286, comma 3-bis, d.lgs. n. 66 del 2010, per il quale la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa decorre dalla data di notifica del relativo provvedimento;

Visti gli artt. 4, 8, 9 e 12, l. 20 novembre 1982 n. 890, che disciplinano la notifica a mezzo del servizio postale degli atti delle pubbliche amministrazioni, inclusa l’ipotesi di irreperibilità del destinatario;

Considerato che per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente l’attestazione della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui all’art. 8, l. n. 890 del 1982, e della successiva compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito previsto dalla legge (Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2022 n. 21900);

Considerato, infatti, che tale necessità probatoria deriva dalla circostanza che, nell’economia della notifica a persona relativamente irreperibile, l’avviso di deposito è il fulcro su cui ruota l’intero iter della notifica, in quanto le garanzie di effettività della stessa sono individuate dalla legge in un duplice accesso dell’incaricato, per tentare il recapito della prima raccomandata e poi della seconda e, in caso di persistente assenza al momento della consegua della seconda missiva, nell’affissione o immissione in cassetta dell’avviso di deposito, atteso che l’insieme di tali incombenti definisce i presupposti affinché un dato atto possa considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2022 n. 21900);

Considerato che nel fascicolo processuale versato dall’Amministrazione resistente non è stato prodotto l’avviso di deposito, sì che le doglianze articolate dalla ricorrente circa la mancata notifica dell’atto appaiono condivisibili, con susseguente annullamento del provvedimento nella parte in cui fa retroagire gli effetti del nuovo canone a data anteriore al 1° aprile 2015, quando cioè parte ricorrente ammette di averne ricevuto legale conoscenza;

Ritenuto che, stanti le peculiarità del caso, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Valerio Torano Rita Tricarico

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


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