Pubblicato il 17/07/2023
N. 11979/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11856/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11856 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, delle avvocate
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. M_D E24476 – 3213 del 26/01/15, con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della ricorrente per l’applicazione del canone agevolato previsto dall’art. 4 d.m. 07/05/14, e della nota prot. n. M_D E24776 – 27805 del 25/06/15, con cui il Ministero ha comunicato il provvedimento in esame;
- per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
del provvedimento prot. n. M_D E24476 – 25842 del 22/06/18 con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della ricorrente per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 4 d.m. 24/07/15.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87 comma 4-bis c.p.a.;
Relatore il dott. Michelangelo Francavilla all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 maggio 2023 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 29/09/15 e depositato il 15/10/15 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. M_D E24476 – 3213 del 26/01/15, con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della ricorrente per l’applicazione del canone agevolato previsto dall’art. 4 d.m. 07/05/14, e la nota prot. n. M_D E24776 – 27805 del 25/06/15 di comunicazione del provvedimento in esame.
Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29/10/15, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 02/10/18 e depositato il 23/10/18 la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento prot. n. M_D E24476 – 25842 del 22/06/18 con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della -OMISSIS- per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 4 d.m. 24/07/15.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 26/05/23, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
Con il ricorso principale -OMISSIS- impugna il provvedimento prot. n. M_D E24476 – 3213 del 26/01/15, con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della ricorrente per l’applicazione del canone agevolato previsto dall’art. 4 d.m. 07/05/14, e la nota prot. n. M_D E24776 – 27805 del 25/06/15 di comunicazione del provvedimento in esame.
A tal fine, la ricorrente prospetta che:
- è coniuge legalmente separata di un -OMISSIS-;
- in data 16/05/14 ha presentato al Tribunale di -OMISSIS-ricorso per la separazione dei coniugi;
- all’udienza presidenziale del -OMISSIS- la ricorrente ed il marito sono addivenuti ad una separazione consensuale che prevedeva l’assegnazione della casa coniugale alla signora -OMISSIS-;
- l’accordo è stato omologato dal Tribunale in data -OMISSIS-;
- il 12/07/14 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale del 07/05/14 che prevedeva benefici in tema di rideterminazione del canone locativo;
- in data 02/10/14 la ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento di tali benefici;
- con provvedimento prot. n. M_D E24476 – 3213 del 26/01/15, in questa sede impugnato, il Ministero della difesa ha respinto la richiesta ritenendo che la ricorrente non fosse in possesso della condizione di coniuge legalmente separata, richiesta dall’art. 4 comma 2 del decreto in esame, in quanto il decreto sarebbe entrato in vigore sin dal 7 maggio 2014 e, in ogni caso, la separazione avrebbe acquistato efficacia solo con l’omologazione del Tribunale e, quindi, nella fattispecie a decorrere dal -OMISSIS-.
Con una serie di censure, tra loro connesse, la ricorrente prospetta:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 73 Cost., 10 delle preleggi, del d.p.r. n. 1092/85 e del d.m. del 07/05/14 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto il regolamento sarebbe entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, in data 27/07/14 (prima doglianza);
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.c. dal momento che l’omologazione acquisterebbe efficacia dalla data in cui sarebbe stato adottato il provvedimento presidenziale, nella fattispecie emesso il -OMISSIS-, e non con l’omologa dello stesso risalente al -OMISSIS- ma che, comunque, avrebbe effetti retroattivi al -OMISSIS- (seconda doglianza);
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere in quanto il decreto ministeriale, nel prevedere la sua applicazione ai soli coniugi separati dopo la sua entrata in vigore, discriminerebbe i beneficiari a seconda del fatto che gli stessi si siano separati prima o dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (terza doglianza);
- che, in ogni caso, secondo il sopravvenuto d.m. del 24/07/15, i benefici spetterebbero a tutti i coniugi separati a decorrere dal momento in cui verrebbe a determinarsi il relativo status giuridico indipendentemente dalla data in cui ciò si sia verificato (quarta doglianza).
I motivi sono inammissibili ed infondati.
Secondo l’art. 4 comma 2 d.m.07/05/14, “possono… mantenere la conduzione i coniugi superstiti non legalmente separati ne' divorziati, nonché' i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati”.
Anche a volere accedere alla tesi della ricorrente (condivisibile, stante il disposto dell’art 10 delle preleggi secondo cui “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”) che colloca la data di entrata in vigore del d.m. del 07/05/14 al 27/07/14, ovvero al decorso del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, il Tribunale ritiene che a quella data la ricorrente non si trovasse nella condizione di coniuge legalmente separato richiesta dall’art. 4 comma 2 del decreto per l’attribuzione dei benefici ivi previsti.
Ed, infatti, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, nel procedimento di separazione l’omologazione del Tribunale ha effetto costitutivo della produzione degli effetti dell’accordo dei coniugi in quanto ha la funzione di controllare, nel merito, la rispondenza di tale accordo all’interesse dei figli.
Depongono in questo senso:
- l’art. 158 comma 1 c.c. secondo cui
“La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione”;
- l’art. 711 comma 4 c.p.c. il quale stabilisce che “la separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale”.
La tesi dell’effetto retroattivo degli effetti dell’omologazione non trova alcun supporto nella normativa applicabile alla fattispecie dovendo l’art. 191 c.c. essere interpretato alla luce delle norme in precedenza citate; né, in senso favorevole alla ricorrente, assume rilevanza il fatto che il Tribunale abbia omologato l’accordo dei coniugi senza apportare alcuna modifica non potendosi attribuire all’omologazione effetti retroattivi, o meno, a seconda del contenuto del provvedimento del Tribunale.
In questo senso, del resto, va riguardato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica l’ipotesi in esame in termini di “fattispecie complessa” evidenziando che “la separazione consensuale si traduce in un procedimento (art. 158 c.c. e art. 711 c.p.c.), nel quale il regolamento concordato tra i coniugi, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, come emerge dal tenore dell'art. 711 c.p.c., comma 4. Nè varrebbe addurre in contrario che tale norma riferisce l'efficacia alla "separazione consensuale" e non all'accordo, per inferirne che quest'ultimo acquisterebbe efficacia ex se indipendentemente dalla omologazione ed anche prima di questa, in forza della nozione stessa di patto e secondo le norme che disciplinano l'efficacia del contratto (art. 1372 c.c.). Sul piano letterale, infatti, l'art. 711 c.p.c., comma 4 attribuisce all'omologazione l'effetto giuridico di rendere efficace la separazione consensuale, così rimarcando che l'accordo diventa parte costitutiva della separazione in quanto questa sia omologata e ribadendo il principio, già espresso sul piano sostanziale dall'art. 158 c.c., comma 1, in base al quale la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. Dal punto di vista logico sistematico, poi, si deve rilevare che, in base all'impianto complessivo dell'art. 711 c.p.c. (in combinato disposto col già citato art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto da vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia, con la conseguenza che l'accordo finalizzato a disciplinare la separazione consensuale, qualora per una qualsiasi ragione questa non sia omologata, rimane privo di efficacia giuridica” (Cass. n. 9174/08 ed anche Cass. n. 9287/97, ivi richiamata; nello stesso senso Cass. n. 28649/2020).
Pertanto, ritenendo che la separazione acquisti efficacia solo a decorrere dalla data della sua omologazione da parte del Tribunale (nella fattispecie risalente al -OMISSIS-) e che non sia configurabile la retroattività degli effetti dell’omologazione stessa, ne deriva che, alla data di entrata in vigore del decreto (27/07/14) la ricorrente non versava nella condizione di “coniuge legalmente separato” richiesta dall’art. 4 comma 2 d.m. 07/05/14 per l’attribuzione dei benefici ivi previsti.
Ne consegue l’inammissibilità, per difetto d’interesse, della prima censura laddove stigmatizza il profilo motivazionale concernente la data di entrata in vigore del decreto ministeriale che nel provvedimento impugnato è collocata al 07/05/14; l’ipotetico accoglimento della doglianza, infatti, non sarebbe idoneo ad attribuire alla ricorrente il bene della vita che è, comunque, precluso dalla mancanza del requisito di cui in precedenza si è dato atto.
Né la scelta del decreto di limitare la sua applicazione solo ad alcune categorie di beneficiari risulta irragionevole od illogica; si tratta, comunque, di immobili destinati al soddisfacimento delle esigenze funzionali dell’amministrazione connesse al servizio dei militari e non anche alle esigenze abitative dei dipendenti di talchè non è irragionevole l’opzione di lasciare gli immobili in esame a categorie di soggetti che versavano in determinate condizioni ad una certa data e di escludere da tale beneficio coloro che si fossero trovati in tali condizioni solo successivamente.
Contrariamente a quanto prospettato nel gravame, poi, il d.m. del 24/07/15 non supporta la pretesa della ricorrente dal momento che l’art. 4 comma 6 del decreto in esame, laddove prevede che “rientrano nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico”, fa espressamente salvi “gli ambiti applicativi ed i limiti temporali di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014” laddove la premessa del decreto, secondo cui si è inteso “recepire i contenuti della condizione numero 3 formulata sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero assicurare che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico”, fa, comunque, salve le disposizioni di cui al d.m. del 07/05/14.
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 02/10/18 e depositato il 23/10/18 la ricorrente impugna con motivi aggiunti il provvedimento prot. n. M_D E24476 – 25842 del 22/06/18 con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della -OMISSIS- per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 4 d.m. 24/07/15.
Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Il provvedimento impugnato, secondo quanto prospettato dalla stessa ricorrente (pag. 4 del gravame per motivi aggiunti), è stato emesso in ordine alla richiesta, dalla stessa presentata e relativa all’applicazione del d.m. come “corretto” dal d.m. del 24/07/15, “ferma la domanda del 02/10/14 ed il ricorso pendente”.
A fondamento del gravame la ricorrente reitera le censure, proposte in via principale, relative alla violazione dell’art. 191 c.c. e alla disparità di trattamento ed, altresì, evidenzia che, in ogni caso, il d.m. del 24/07/15 farebbe riferimento alla data in cui si determinerebbe lo status giuridico di separato, e, quindi, anche a coloro che avessero conseguito tale status in epoca successiva alla data di entrata in vigore del d.m. del 07/05/14.
Le censure sono infondate come evidenziato in relazione alle analoghe doglianze proposte con il ricorso principale.
Per questi motivi il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
La novità della normativa secondaria applicabile alla fattispecie, riguardata con riferimento alla data di proposizione del gravame, giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato secondo quanto precisato in motivazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. Ue n. 2016/679, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e delle altre persone fisiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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