Pubblicato il 05/09/2023
N. 08169/2023REG.PROV.COLL.
N. 06590/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il Cons. Stefano Filippini;
Viste le istanze di parte per il passaggio in decisione della causa senza discussione depositate dall’avvocato Vito Crimi e dall’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- revisore tecnico della Polizia di Stato in congedo, ha impugnato dinanzi al TAR per la Calabria il decreto (avente prot. n. 2492/17) di rigetto della domanda di equo indennizzo e di riconoscimento della causa di servizio, relativo alle relative domande dallo stesso presentate in data 19.9.2000 (in relazione alle patologie di “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-”) e 26.1.2007 (relativamente all’infermità riveniente da “-OMISSIS-”); invero l’Amministrazione, esaurita l’istruttoria del procedimento, con il decreto opposto accoglieva la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio limitatamente a quest’ultima infermità, rigettandola con riferimento alle restanti patologie; veniva invece integralmente respinta la richiesta di concessione dell’equo indennizzo, rilevandosi, quanto all’unica menomazione ritenuta dipendente da fatti di servizio, la relativa scarsa incidenza funzionale e quindi la non ascrivibilità a categoria. Con l’impugnativa giurisdizionale l’interessato contrastava altresì, nella parte a lui sfavorevole, il sotteso parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e chiedeva la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione dell’equo indennizzo nella misura spettante ex lege, ascrivibile alla 6° categoria, tabella A, d.P.R. n. 834/81, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito sino all’effettivo soddisfo.
1.1. L’Amministrazione si costituiva per resistere al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato le domande, giudicando gli atti amministrativi in questione espressivi di discrezionalità tecnica esercitata sulla base di valutazioni non illogiche in assenza di specifici fattori lavorativi scatenanti.
3. Con il presente appello il-OMISSIS- ha censurato la predetta sentenza articolando i motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
3.1. in via preliminare, illegittimità della gravata pronuncia per erronea valutazione dei presupposti di fatto e documentali; secondo il TAR il giudizio del Comitato di verifica delle cause di servizio sarebbe approfondito e analitico, mentre in realtà ha ignorato le peculiarità del servizio prestato dall’appellante per 20 anni; il TAR non ha considerato neanche la perizia medico – legale di parte, a firma del Dr. -OMISSIS- allegata in atti, e ha trascurato, rispetto alla denunciata algoneurodistrofia del piede destro, la certificazione della dott.ssa -OMISSIS- (neurologo ASP 5 Calabria), mentre, rispetto alla sindrome del tunnel carpale a destra, l’incidenza della funzione di videoterminalista lungamente svolta.
3.2. Error in iudicando nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto documentalmente incontestato il giudizio sull’inquadramento tabellare e l’esclusione della ascrivibilità a categoria della patologia, a fronte delle contrastanti certificazioni del Dr. -OMISSIS-
3.3. illegittimità del provvedimento opposto per difetto di adeguata istruttoria – difetto di motivazione; mancata effettuazione della richiesta ctu.
4. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame.
5. Sulle difese e conclusioni formulate negli atti inseriti nel fascicolo telematico, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 11.7.2023.
DIRITTO
6. L’appello è infondato, sia con riferimento al mancato riconoscimento della causa di servizio per le tre patologie oggetto di domanda (-OMISSIS- con lieve sofferenza neurogena; pregressa cervico-brachialgia e perdita della lordosi fisiologica del rachide cervicale), sia in relazione alla richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
7. Come già affermato dal primo giudice, i motivi di impugnazione, tutti incentrati sulla pretesa erroneità del giudizio espresso dal Comitato di verifica e dalla Commissione medica ospedaliera, ben possono essere trattati in modo congiunto.
7.1. Giova ancora ricordare che, in relazione alle tre patologie predette, già la C.M.O. di Messina qualificava la perdita della lordosi fisiologica cervicale e la cervicobrachialgia bilaterale come “non classificabili”, ritenendo invece soltanto la sindrome del tunnel carpale ascrivile alla Tabella B e come tale non indennizzabile; mentre il Comitato di verifica della causa di servizio si è discostato dalle risultanze della C.M.O. soltanto sul tunnel carpale, in relazione al quale è stata a monte ritenuta insussistente la dipendenza da fatti di servizio, sul rilievo secondo cui “… se non secondaria a traumi o a protratte e consistenti sollecitazioni del polso, la forma ha carattere idiopatico e, quindi, come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dagli eventi del servizio. Poiché nel caso di specie non si riscontrano condizioni particolarmente favorenti la sua genesi, i fattori di servizio dedotti non ne possono costituire causa o concausa efficiente e determinante”.
Dunque, in relazione a tali patologie di cui alla prima istanza del-OMISSIS- (quella del 2000), la valutazione del Comitato risulta perfettamente in linea con quella medico-legale, qualificandosi la “pregressa cervico-brachialgia” alla stregua di una “espressione sintomatologica che non consente, allo stato attuale, di delineare un utile quadro nosologico che configuri una vera e propria patologia (infermità o lesione) e non rientrando, pertanto, nelle ipotesi previste dall’art. 11”, con conseguente non luogo a deliberare; mentre, in relazione alla dedotta “perdita della lordosi fisiologica del rachide cervicale”, il Comitato concludeva con identica valutazione di non luogo a pronuncia, trattandosi di “mero reperto radiografico che allo stato attuale non consente di far apprezzare un quadro nosografico utile ai fini del riconoscimento della patologia in argomento”.
8. Con l’atto di gravame l’appellante denuncia erronea valutazione dei presupposti di fatto e documentali, a cui sarebbe conseguite una evidente erroneità del giudizio reso dalla Commissione Medica, determinata anche dalla inattendibilità delle operazioni tecniche effettuate sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo; in particolare, il Comitato per la causa di servizio avrebbe ignorato le peculiarità del servizio di videoterminalista prestato dall’appellante per 20 anni, avente valenza almeno concausale rispetto alla sindrome del tunnel carpale, mentre, rispetto agli -OMISSIS-, la parte avrebbe adeguatamente contrastato le conclusioni del Comitato, producendo una perizia medico – legale di parte, a firma del Dr. Roberto Talia che confermava tutto quanto già certificato in data 12.12.2007 dalla dott.ssa -OMISSIS- (neurologo ASP 5 Calabria) in merito alla algoneurodistrofia del piede destro, menomazione con incidenza funzionale non trascurabile e meritevole di essere ascritta alla tab. A, 8^ ctg..
8.1. Quanto, invece, all’unica patologia per la quale la dipendenza da causa di servizio è stata riconosciuta dal Comitato di verifica (la lesione del legamento peroneo astragalico), le doglianze difensive attengono il solo inquadramento “tabellare” reso dalla C.M.O., là dove, a causa della scarsa incidenza funzionale in atto, ne è stata esclusa l’ascrivibilità a categoria, in contrasto con quanto affermato dal consulente medico legale di parte, Dr. -OMISSIS-
9. Per la disamina di tali doglianze occorre ricordare le coordinate ermeneutiche stabilite dalla consolidata giurisprudenza in materia.
In particolare, (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 14 aprile 2022, n. 2825) devesi ricordare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale.
10. Ciò posto, per due delle patologie di causa (pregressa cervicobrachialgia di cui non risultano reliquati in atto a grado invalidante e perdita della lordosi fisiologica del rachide cervicale), i rilievi del primo giudice, secondo cui “non si profilano invero problematiche di sorta, tenuto conto della esclusione della sussistenza delle condizioni oggettive minime necessarie per integrare la fattispecie normativamente rilevante delle lesioni o dell’infermità” (in quanto, per la prima, l’organo consultivo dell’amministrazione ha parlato di sintomatologica che non consente, allo stato attuale, di delineare un utile quadro nosologico che configuri una vera e propria patologia, mentre per la seconda si dice che il relativo fondamento si trae solamente da un mero reperto radiografico che allo stato attuale non consente di far apprezzare un quadro nosografico utile ai fini del riconoscimento della patologia in argomento), non hanno trovato, nell’atto di appello, alcuna specifica e\o puntuale controdeduzione capace di sorreggere o dimostrare la pretesa illogicità manifesta del giudizio posto alla base del provvedimento amministrativo impugnato.
10.1. Quanto, invece, alle contestazioni circa la dichiarata carenza di nesso di causa tra sindrome del tunnel carpale e servizio svolto, devesi ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza in tema di verifica dell’incidenza causale del servizio su patologie a base c.d. endogena, la dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale (quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia), ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante di detta attività. La prova della dipendenza da causa di servizio di dette infermità può, quindi, ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l’infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall’attività di servizio o che l’accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l’attività di servizio deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell’esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2156; Sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009).
10.1.1. Ciò posto, nella specie la deduzione dell’appellante si limita a ribadire la valorizzazione del lodevole e continuativo servizio di videoterminalista, senza addurre elementi capaci di dimostrare in concreto che la patologia riscontrata sia frutto non già e non solo del mero svolgimento del servizio - che potrebbe aver semplicemente costituito l’occasione - ma anche che esso sia stato contraddistinto da specifici episodi dotati di precipua rilevanza causale, anche nella forma del mero concorso.
10.1.2. Di conseguenza, applicando il richiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie si deve ritenere che il parere del Comitato di verifica, adeguatamente motivato, non può ritenersi manifestamente illogico o irragionevole o espresso in palese travisamento dei fatti; sicché detto parere (secondo il quale la patologia è da considerarsi riconducibile ad una predisposizione dell’interessato), per sua natura opinabile in base alla scienza medica, risulta nella specie insindacabile in sede di legittimità, anche in considerazione del fatto che nessun eccesso di potere, sotto i profili espressamente dedotti, può ravvisarsi negli atti impugnati (Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5538).
10.2. Quanto, invece, alla patologia per la quale la dipendenza da causa di servizio è stata invece riconosciuta dal Comitato di verifica (la lesione del legamento peroneo astragalico di cui all’istanza del 2007), le censure attengono al giudizio di inquadramento “tabellare” reso dalla C.M.O., secondo cui la scarsa incidenza funzionale in atto comporta l’esclusione della ascrivibilità a categoria utile; in particolare, la doglianza censura la svalutazione del diverso giudizio formulato dal c.t. di parte (secondo il quale la limitazione post-traumatica della tibiotarsica dx con algoneurodistrofia del piede sarebbe ex se ascrivibile alla Tabella A, cat. 8, del d.P.R. n. 834/1981).
10.2.1. Ma anche a tale riguardo va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della C.M.O., è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 18 giugno 2021, n. 4702); profili che nella specie non ricorrono atteso che, come già spiegato dal primo giudice, il giudizio del consulente di parte (espresso nella relazione del 8.4.2017) non presenta profili di particolare pregnanza o valenza, essendo fondato sul mero richiamo di quanto assai precedentemente certificato (in data 12.12.2007) da altro medico (la dott.ssa -OMISSIS-, neurologo ASP 5 Calabria, che riferiva di una “alguneurodistrofia piede dx”), senza effettuazione di alcun approfondimento diagnostico e\o strumentale più recente. Sicchè, pare anche a questo Collegio evidente che la richiamata relazione del consulente di parte non abbia la capacità di evidenziare alcun travisamento dei fatti o illogicità manifesta nel parere in questione.
11. Quanto, infine, al preteso difetto di istruttoria dell’atto amministrativo, l’appello non individua specifiche carenze al riguardo, mentre, quanto al mancato ricorso all’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, il Collegio ricorda che, secondo la condivisa giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 giugno 2022, n. 4667) la mancata ammissione della ctu, come è nella specie, si giustifica in relazione ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, sindacato che è ammesso qualora la valutazione dell’amministrazione sia connotata da manifesta abnormità o da travisamento dei presupposti di fatto; in sostanza, per superare il giudizio espresso dall’organo tecnico dell’amministrazione non è sufficiente che esso sia meramente non condivisibile, dovendosi, invece, dimostrare la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità della valutazione tecnica (cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 1 luglio 2021, n. 5013).
12. L’appello va dunque in definitiva rigettato, mentre le spese processuali possono essere compensate attesa la peculiare natura del contenzioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Frigida, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Filippini Francesco Frigida
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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