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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-“ per l'annullamento -del bando con cui è stato indetto il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 3/12/2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 7 dicembre 2021 nella parte in cui, all'articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso "non aver compiuto il 30 anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età è di trentacinque anni;" e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso; “

 


T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 17/10/2023) 24-10-2023, n. 15772 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto da G.B. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

-del bando con cui è stato indetto il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 3/12/2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 7 dicembre 2021 nella parte in cui, all'articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso "non aver compiuto il 30 anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età è di trentacinque anni;" e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso; 

- del bando con cui stato indetto il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 3/12/2021" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 7 dicembre 2021; 

-dei provvedimenti di esclusione implicita dal concorso degli odierni ricorrenti per carenza del requisito anagrafico del "non aver compiuto il 30 anno di età"; 

-dell'articolo 4 del bando di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 3/12/2021" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 7 dicembre 2021, nella parte in cui prevede che l'invio della domanda di partecipazione esclusivamente mediante modalità telematiche e di conseguenza impedisce ai ricorrenti di generale validamente la richiesta di partecipazione al concorso per mancanza del requisito anagrafico del non superamento dei 30 anni; -del D.M. Interno n. 103 del 13 luglio 2018, contenete il Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato nella parte in cui all'articolo 3, rubricato "Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico" prevede che "1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta. 

2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a quaranta anni. 

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo D.Lgs. n. 95 del 2017. 

4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentacinque anni"; 

-della graduatoria di merito del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 3/12/2021" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 7 dicembre 2021, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' E/O PER LA DISAPPLICAZIONE 

-dell'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nella parte in cui al comma 1, comma 5, lettera d), n. 2 prevede "Al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni …L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento."; 

- del D.Lgs. n. 334 del 5 ottobre 2000 recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78" nella parte in cui, all'articolo 3, comma 1, prevede "L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono ((dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.)) Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' ((...))e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"; 

-ove occorra e per quanto di ragione, degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nella parte in cui prevedono che per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età per l'accesso alla qualifica di commissario di polizia, fissato in 30 anni non compiuti, è elevato a quaranta anni; 

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui prevede che fino all'anno 2026, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo D.Lgs. n. 95 del 2017; 

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE; 

-ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 3, comma 6, della L. n. 127 del 1997 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE; 

E/O PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 

DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA 

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della L. n. 127 del 1997 nonché del quadro normativo interno che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di commissario di polizia in 30 anni non compiuti (D.M. 13 luglio 2018, n. 103, art. 3; D.Lgs. n. 334 del 5 ottobre 2000, art. 3 comma 1; D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, art. 1, comma 5, lettera d), n. 2) con la Direttiva 2000/78/CE, 

O, COMUNQUE, PER LA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE DI MERITO 

DEL PRESENTE GIUDIZIO , PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, 

in attesa che la Corte di Giustizia, in riscontro all'ordinanza di rinvio del Consiglio di Stato n. 3272/2021 che ha sollevato la questione pregiudiziale rispetto alla medesima normativa testé censurata e per ragioni del tutto analoghe a quelle avanzate con il presente ricorso, si pronunci in ordine alla compatibilità tra il diritto interno e quello comunitario. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Vista la nota depositata in data 16.10.2023, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso, poiché, dopo l'ammissione alle prove concorsuali disposta con Ordinanza Cautelare Tar Lazio -Sezione Prima Quater 1.2.2022 n. 652, nessuno di loro ha superato le prove, come peraltro già precisato dalla P.A., con memoria depositata in data 10.7.2023; 

Ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l'interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame; 

Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.c, cpa; 

Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, a causa della peculiarità della vicenda; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.c, cpa. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore 

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario 

Caterina Lauro, Referendario 


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