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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-“ Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978, spetta, a domanda, la pensione privilegiata senza necessità di ulteriore parere sulla dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS). In tal caso, chiesta la pensione di privilegio, l'istante verrà soltanto sottoposto a visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per la valutazione diagnostica dell'invalidità e la conseguente attribuzione della classifica pensionistica" - Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 221 del 17/02/2021.”

 



T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., (ud. 25/07/2023) 23-10-2023, n. 5757 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11 presso la sede di quest'ultima; 

per l'esecuzione del giudicato 

di cui alla sentenza del TAR Campania, sede di Napoli n. -OMISSIS-, depositata il 9/1/15, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 665/22 pubblicata il 31/1/22 - parzialmente eseguita dalla P.A. con il decreto del Ministero della Difesa n.1686/22 del 14/10/22; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1 - Con sentenza n.-OMISSIS-il Tar Campania, per quanto di interesse ai fini del decidere, ha accolto il ricorso n. r.g. 2849/2011 proposto dall'odierno ricorrente e annullato il decreto n. 3514/N del 9/12/2010 con cui il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "e-OMISSIS-" da cui è risultato affetto il ricorrente, nonché la presupposta delibera del CVCS del 9/10/2010. 

Con sentenza n. 665/2022 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato i due atti sopra indicati. 

Con successivo parere del maggio 2022, il CVCS ha, infine, riconosciuto l'invocata dipendenza da causa di servizio della patologia di cui innanzi. 

In data 14/10/22, sulla scorta del nuovo indicato parere, il Ministero della Difesa ha accolto la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della pensione privilegiata spettante a fronte della riconosciuta infermità, con decorrenza economica dall'1/8/2022 (cfr. nota prot. n. (...) all. 6 al ricorso). 

1.1 - Il ricorso in esame ha ad oggetto l'esecuzione del giudicato recato dalla sentenza del Tar Campania confermata in appello e, secondo la prospettazione attorea, eseguita solo in parte dall'intimato Ministero con il decreto n. (...) cit.. 

Più specificamente, il ricorrente ha chiesto annullarsi tale decreto, siccome emesso in violazione/elusione del giudicato, per la parte in cui non ha retrodatato la decorrenza economica del beneficio della pensione privilegiata al 28/2/2007 (data di cessazione dal servizio); in subordine, ha chiesto ordinarsi al Ministero di riconoscergli il beneficio con la suindicata decorrenza, fissando all'uopo un termine. 

2 - Il Ministero della Difesa ha versato in atti mera costituzione di stile. 

3 - Alla camera di consiglio del 31/5/2023, è stato dato avviso al difensore del ricorrente della possibile inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell'adita A.G. in materia di pensione privilegiata. 

3.1 - Con nota del 14/7/2023, la difesa di parte di ricorrente, che aveva fatto richiesta di un termine per interloquire sulla prospettata questione in rito, si è riportata al ricorso chiedendo all'A.G. di indicare - se del caso - il Giudice munito di giurisdizione. 

4 - Alla camera di consiglio del 25/7/2023 il ricorso è transitato in decisione. 

5 - Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del G.A. 

Come noto, "La giurisdizione va verificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (così Consiglio di Stato V n.1743 dell'11 marzo 2020)" - da ultimo, ex multis, Consiglio di stato, sez. VII, sent. 20/7/23 n. 7122. 

5.1 - Nella fattispecie, si rileva che il petitum sostanziale del ricorso in esame riguarda la decorrenza della pensione privilegiata, oggetto di apposita istanza formulata dal ricorrente il 4/12/2006 e riscontrata dall'Amministrazione con il citato decreto prot. n. (...), in cui la decorrenza è, tuttavia, ancorata alla data dell'1/8/22, ai sensi dell'art. 191 del d.P.R. n. D.P.R. n. 1092 del 1973. 

Si rammenta al riguardo che "La pensione di privilegio è una prestazione previdenziale riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per fatti di servizio (non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva), disciplinata dagli artt. 64 e ss del D.P.R. n. 1092 del 1973, che viene attribuita a prescindere dall'età del dipendente e dall'anzianità contributiva da questi maturata. 

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978, spetta, a domanda, la pensione privilegiata senza necessità di ulteriore parere sulla dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS). In tal caso, chiesta la pensione di privilegio, l'istante verrà soltanto sottoposto a visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per la valutazione diagnostica dell'invalidità e la conseguente attribuzione della classifica pensionistica" - Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 221 del 17/02/2021. 

Alla luce di quanto precede, deve affermarsi l'insussistenza della giurisdizione di questa A.G.: ed invero, "Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, spettano, in via esclusiva, alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori del trattamento pensionistico, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare di detto trattamento. 

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 R.D. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto. 

Come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ord. n. 12722 del 2005), infatti, più volte la medesima Corte ha osservato che "la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. 18 marzo 1999 n. 152, 16 gennaio 2003 n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001 n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n. 9343). In tali controversie la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego e relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego (Cass. 23 febbraio 1999 n. 99, 15 maggio 2001 n. 191)". 

In tal senso, si richiama anche la sent. n. 26252 del 2018, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno ulteriormente precisato che "più di recente detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Sez. U. 9 giugno 2016 n.11849 e 27 marzo 2017 n. 7755, sul rilievo che nell'ambito individuato dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 "la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate". È stato in tal modo sinteticamente valorizzato il profilo funzionale pensionistico, per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ritenendosi altresì rientrare in detta giurisdizione anche le controversie connesse al diritto alla pensione" - Tar Campania, Napoli, sez. VI, ord. n. 7419/2022. 

Ed ancora: "Secondo il giudice del riparto "la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico sia elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, … con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 marzo 1999, n. 152; 12 giugno 2019, n. 15747; 12 agosto 2021, n. 22745; Consiglio di Stato, Sez. II, 11 maggio 2022, n. 3271; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 22 giugno 2020, n. 6872); 

- tale orientamento è condiviso anche dal giudice contabile, secondo il quale "il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza" (ex plurimis, Corte dei conti, III Sezione Appello, 17 marzo 2021, n. 99)" - Tar Calabria, sez. I, sent. n. 2372/2022. 

6 - Non va, inoltre, omesso di rilevare che il beneficio in argomento non ha mai costituito oggetto del contenzioso intercorso tra il ricorrente e il Ministero della Difesa, sfociato nella sentenza del Tar Campania n.-OMISSIS-(confermata in appello per quanto concerne la sola questione del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio); cosicché non si comprende in che misura il D.M. n. 1686 del 2022 cit. possa astrattamente essere collocato nell'ambito dell'azione amministrativa "conformata" dal dictum del Tar. 

La statuizione di annullamento del parere della CVCS per carenza istruttoria e motivazionale (e del pedissequo decreto ministeriale) emessa da questo Tar, al contrario, risulta essere stata ottemperata dall'Amministrazione (giusta diffida del ricorrente in data 12/4/2022 - all. 5 dep. 10/3/2022) mediante l'emissione del nuovo parere da parte della CVCS in data 31/5/2022 recante l'aspirato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della riscontrata patologia (all. 6 dep. 10/3/2022). 

Sulla scorta di tale sopravvenuto parere, il Ministero ha quindi decretato di attribuire al ricorrente il trattamento privilegiato richiesto (salvo indicarne una decorrenza che parte ricorrente contesta). 

La vicenda procedimentale rende palese che la determinazione ministeriale che indica decorrenza ed ammontare del beneficio ottenuto si pone al di fuori di quella parte dell'azione amministrativa che è già stata oggetto di esame in sede processuale, sottraendosi, quindi, a qualsiasi censura che attenga alla corretta esecuzione di "quel" giudicato (circoscritto, lo si ribadisce, alla legittimità della valutazione amministrava relativa alla dipendenza della patologia da fatti di servizio). 

7 - Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, per rientrare la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. 

8 - Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante l'esito del giudizio e tenuto conto che il Ministero resistente non ha svolto alcuna attività difensiva. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Michelangelo Maria Liguori, Presidente 

Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore 

Cesira Casalanguida, Consigliere 


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