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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-"Il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno con la qualifica di assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e presso l' OMISSISdi OMISSIS, ha impugnato il verbale prot. -OMISSIS-, emesso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma in data 28/10/2019 e notificato in data 30/10/2019, con cui lo stesso veniva giudicato "permanentemente in modo assoluto non idoneo ai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal 28/10/2019", chiedendo di conseguenza l'accertamento del proprio diritto ad essere reintegrato e ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. "

 

T.A.R. Sicilia OMISSIS Sez. V, Sent., (ud. 05/10/2023) 23-10-2023, n. 3177 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2020, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via Valerio Villareale, 6 e con domicilio digitale coma da PEC da registri di giustizia; 

per l'annullamento 

- del provvedimento, protocollo -OMISSIS-, emesso dalla Commissione medica interforze di II^ istanza di Roma in data 28/10/2019, notificato al ricorrente in pari data, con il quale il dipendente è stato giudicato permanentemente, in modo assoluto, non idoneo ai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal 28/10/2019; 

- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa-Comando Logistico Esercito-Dipartimento Sanità-Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza-Roma; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno con la qualifica di assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e presso l' OMISSISdi OMISSIS, ha impugnato il verbale prot. -OMISSIS-, emesso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma in data 28/10/2019 e notificato in data 30/10/2019, con cui lo stesso veniva giudicato "permanentemente in modo assoluto non idoneo ai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal 28/10/2019", chiedendo di conseguenza l'accertamento del proprio diritto ad essere reintegrato e ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. 

2. Ha censurato il provvedimento impugnato per "1) motivazione omessa o quantomeno insufficiente del provvedimento impugnato in relazione alla assoluta e permanente non idoneità ai servizi di Polizia- travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241 del 1990; 2) Eccesso di potere per illogicità e per difetto di istruttoria". Assume che la motivazione sarebbe generica e l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della necessità di effettuare esami suppletivi, né della documentazione prodotta dal ricorrente e dell'attività lavorativa regolarmente svolta. 

Con il terzo motivo, rubricato "Eccesso di potere per difetto di istruttoria integrativa", ha argomentato l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto il Ministero avrebbe dovuto chiedere, e non lo ha fatto, un altro parere alla Commissione Medica. 

Infine, con il quarto motivo, ha dedotto di essere pienamente idoneo al servizio. 

Ha inoltre avanzato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti. 

3. Si è costituita l'Amministrazione insistendo per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza in fatto e in diritto. 

4. Con memoria ex art. 73 cpa la parte ricorrente ha depositato ulteriore perizia di parte, chiedendo l'espletamento di una consulenza medica volta ad accertare la effettiva sussistenza delle patologie evidenziate dalla Commissione medica. 

5. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2023. 

6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. 

7. La questione posta all'esame del Collegio attiene alla legittimità del provvedimento -OMISSIS- con cui è stata disposta la dispensa dal servizio del ricorrente dai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato con decorrenza dal 28.10.2019 (cfr. verbale impugnato). 

8. Con motivi connessi, il ricorrente ha inteso contestare l'esito degli accertamenti medici, determinanti la dispensa da servizio, quanto alla carenza di istruttoria e dell'impianto motivazionale, deducendo di non essere affetto dai disturbi della personalità riscontrati e di trovarsi, anzi, in perfetto stato di salute ed avendo lavorato, senza colpa, in un contesto poco sereno e caratterizzato da condotte mobbizzanti a suo danno. 

9. Per giurisprudenza costante, "in materia di accertamenti tecnici ed in particolare circa gli accertamenti sanitari relativi all'idoneità al servizio militare, ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il sindacato di legittimità sui giudizi fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, quali sono quelli espressi dalle commissioni mediche nell'esercizio di discrezionalità tecnica basata su cognizioni della scienza medica e specialistica, deve intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, essendo precluso al giudicante sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale" (così, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. II, 14/03/2022, n. 1786). 

10. Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non siano riscontrabili palesi errori o manifeste illogicità nell'operato dell'amministrazione. 

11. Il ricorrente, più volte giudicato temporaneamente non idoneo al servizio, è stato sottoposto, come emerge dal ricorso, a diversi accertamenti all'esito dei quali è stato rilevato un "Disturbo di personalità NAS con tratti ossessivo-compulsivi ed evitanti in soggetto con labilità emotiva, ansia somatizzata e spunti ipocondriaci, da ricontrollare, attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici" (19/09/2018 con verbale mod BL/S n. 3194, la C.M.O. di Messina). 

11.1. Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione; né è in contestazione che la patologia riscontrata sia idonea a giustificare la dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. n. 443 del 1992. 

11.2. A sostegno della non illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, inoltre, evidenzia il Collegio che il quadro patologico che affligge il ricorrente risulta pienamente riscontrato anche dalla documentazione medica del 22.07.2019 proveniente dalla A.P., dunque, da un soggetto pubblico totalmente estraneo alla lite, in cui si legge: "Personalità con tratti ossessivi compulsivi, tratti di scarsa capacità empatica e tratti di eccessiva sospettosità" (cfr. doc. 9 di parte ricorrente). 

11.3. Si tratta di un referto medico di tipo specialistico che porta a concludere in maniera inequivoca per la effettiva sussistenza delle patologie già riscontrate anche dall'Amministrazione datrice di lavoro e che conferma la completezza dell'istruttoria espletata in fase amministrativa. 

12. Si appalesa, pertanto, l'infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancanza di istruttoria integrativa, la cui effettuazione rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, nel contesto concreto di una istruttoria adeguata e in mancanza di errori che evidenzino una marcata devianza dai canoni della scienza medica. 

13. Né le perizie di parte sono idonee ad inficiare la valutazione espressa dall'Amministrazione atteso che "La determinazione con la quale viene motivatamente disposta l'esclusione dalla procedura di scorrimento volta all'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato per inidoneità psichica al servizio di polizia è espressione di discrezionalità tecnica, è di natura infungibile, non potendo essere sostituita o surrogata da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva, è sindacabile soltanto laddove sia inattendibile ed è soggetta al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta" (così Cons. Stato Sez. II, 11/06/2021, n. 4518). 

13.1. Anche i risultati delle perizie di parte, in ogni caso, non evidenziano macroscopici errori da parte dell'Amministrazione, specie se raffrontate con l'accertamento effettuato dalla A.P., da ritenersi pienamente affidabile per la sua natura specialistica e per la provenienza da un soggetto totalmente disinteressato ai fatti di cui è causa (punto 11.2). 

14. La legittimità dell'operato dell'amministrazione conduce a ritenere infondate le pretese risarcitorie a vario titolo avanzate dal ricorrente, che poggiano tutte sulla illegittimità del provvedimento impugnato. 

15.Le spese, regolate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

rigetta il ricorso; 

condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali ed accessori di legge 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Stefano Tenca, Presidente 

Roberto Valenti, Consigliere 

Viola Montanari, Referendario, Estensore 


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