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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-"In ogni caso per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sarebbero richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia."

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. V, Sent., (ud. 21/06/2023) 23-10-2023, n. 15640 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato  

contro 

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

1 -del provvedimento dell-OMISSIS-, notificato in pari data alla interessata, del Ministero della Giustizia - D.A.P. - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio VI - Concorsi; 

2 - del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direttore Generale del Personale e della Formazione - -OMISSIS- all'interessata; 

3 - del decreto del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - D.A.P. - Direttore Generale del Personale e delle Risorse (rettificato il -OMISSIS-); 

4 - del bando del concorso pubblico, "a n. 15 posti per l'accesso al Gruppo Sportivo "F.A." indetto con P.D.G. 16 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami, n. 58 del 23 luglio 2019" nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevedeva il seguente requisito di idoneità: "altezza non inferiore a … cm. 161, per le donne"; 

5 - del provvedimento -OMISSIS-, del Ministero della Giustizia - D.A.P. - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio VI Concorsi; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. La ricorrente, campionessa italiana in carica di OMISSIS femminile, appartenente alla categoria da 57 a 63 kg (nella quale, a suo dire, l'altezza media degli atleti, anche di rilevanza internazionale, è ricompresa tra 155 e 165 cm), ha partecipato al concorso pubblico a complessivi 15 posti nel G.F.A. (di cui 9 posti nel ruolo maschile e 6 posti nel ruolo femminile) indetto con P.D.G del 16 luglio 2019 (pubblicato in GURI - serie concorsi n. 58 del 23 luglio 2019). 

2. Sottoposta alle prove psico fisiche la ricorrente è stata esclusa dall'anzidetta procedura concorsuale essendo stata dichiarata inidoneità (ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 443 del 1992) in ragione all'accertato deficit staturale (157 cm). 

3. Con il ricorso all'esame, notificato a mezzo p.e.c. il 1 aprile 2021 e depositato il successivo 8 aprile 2021, l'odierna istante contesta, unitamente al bando nella parte ritenuta lesiva, il provvedimento di esclusione e gli altri atti presupposti e connessi come in epigrafe indicati. 

4. Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso come di seguito rubricato: 

Eccesso di potere e difetto di istruttoria - Carenza di potere - Violazione di legge (D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207) - Ingiustizia manifesta. 

5. Deduce l'illegittimità della clausola del bando del concorso che avrebbe previsto, per l'accesso delle donne, una altezza minima di 161 cm in violazione della sopravvenuta normativa di settore (D.P.R. n. 207 del 2015, attuativo della L. n. 2 del 2015) che prevede il divieto di discriminazione, quanto all'altezza minima, in sede di accesso a pubblici ruoli, con consequenziale superamento dell'art. 122 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 443 del 1992 anche in attuazione della direttiva n. 2000/78/CE. 

6. In ogni caso per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sarebbero richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 

7. Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia deducendo l'irricevibilità per tardiva impugnazione del bando e comunque l'infondatezza del gravame. 

8. Con ordinanza-OMISSIS- della I Sezione Quater, confermata in appello, è stata respinta la domanda cautelare. 

9. All'udienza pubblica del 21 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

10. Il ricorso, come già scrutinato nella sede cautelare, è irricevibile. 

11. L'art. 2, lett. e), del bando di concorso per la selezione nel G.F.A. prevede espressamente, tra i requisiti fisici di partecipazione, l'altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per le donne. 

12. Trattasi, ad avviso del Collegio, di clausola immediatamente escludente, come tale soggetta all'onere di immediata e tempestiva impugnazione dal momento che la formulazione della stessa ha precluso in radice la possibilità per la ricorrente, carente - circostanza incontestata in giudizio- del requisito staturale richiesto, di partecipare alla selezione pubblica. 

13. A tal riguardo, peraltro, come già rilevato nella sede cautelare, il bando, costituendo la lex specialis della procedura concorsuale oggetto di causa deve essere necessariamente interpretato in termini strettamente letterali, fungendo le regole ivi contenute come autovincolo per l'attività della P.A, a tutela dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. 

14. Ciò posto, non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la clausola del bando che ha mantenuto il limite staturale sarebbe stata introdotta in carenza del relativo potere in capo all'Amministrazione in ragione della normativa sopravvenuta (L. n. 2 del 2015 e D.P.R. n. 207 del 2015) sostitutiva del limite staturale prescritto dall'art. 122 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 443 del 1992. 

15. Se è vero, infatti, che il comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 ha individuato, con riferimento a tutte le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, i parametri fisici unici ed omogenei (differenziati rispetto al sesso maschile o femminile del candidato) che operano in sostituzione del limite di altezza (art. 3 D.P.R. n. 207 del 2015), è altrettanto indubitabile che il comma 2 del predetto articolo (vigente all'atto della pubblicazione del bando) prevede espressamente che "le disposizioni regolamentari non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonché alle bande musicali". 

16. Non è revocabile in dubbio, pertanto, la conformità della impugnata lex specialis alla normativa di settore, richiamata peraltro dalla stessa parte ricorrente, dal momento che quest'ultima ha partecipato al concorso per la selezione di personale da destinare alle F.A. costituenti inequivocabilmente un gruppo sportivo, per il quale, operando l'espressa deroga al D.P.R. n. 207 del 2015, è ammessa eccezionalmente e non irragionevolmente, anche in ragione della peculiarità dell'attività professionale richiesta, la possibilità per la P.A di ritenere ancora operativo il limite di altezza. 

17. Non sussistono, quindi, i presupposti per la richiesta disapplicazione della clausola del bando peraltro immediatamente lesiva. 

18. Le considerazioni che precedono confermano la tardiva impugnazione della clausola escludente, come eccepita dalla difesa erariale, cui consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso. 

19. Nondimeno, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa esaminata sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Leonardo Spagnoletti, Presidente 

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore 

Virginia Arata, Referendario 


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