Pubblicato il 11/10/2023
N. 15017/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15229/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15229 del 2016, proposto da OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia - Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
decreto del Ministero degli Interni, adottato in data 07.10.2016, (prot. n. 333-b/13e.12.14), di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della polizia di stato, indetto con D.M. 13.10.2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Collaboratore Tecnico della Polizia di Stato, impugna il provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, per il riconoscimento dell’attribuzione di un punteggio complessivo pari a punti 91,74 con conseguente riposizionamento dello stesso in graduatoria.
Espone in fatto di aver partecipato al concorso de quo per il profilo di “vice revisore tecnico procedurista” per il quale erano previsti 83 posti. A seguito del superamento della prova scritta e della valutazione titoli, gli veniva assegnato il punteggio complessivo di 87,87 punti con classificazione al posto 188 nella graduatoria, quale idoneo ma non ammesso al corso di formazione. Tale punteggio, tuttavia, sarebbe stato errato, in quanto non avrebbe tenuto conto del diritto all’attribuzione di ulteriori 3,87 punti che lo avrebbero posizionato al 128° posto. Tale collocazione non gli avrebbe comunque consentito di rientrare tra gli idonei, tuttavia assume che il proprio interesse ad agire troverebbe fondamento in funzione dell’eventuale scorrimento della graduatoria, rispetto al quale, il miglioramento di circa 60 posizioni gli avrebbe fornito più possibilità di essere inserito tra gli idonei.
Impugna, dunque, la suddetta graduatoria articolando i seguenti motivi di diritto:
1) Eccesso di potere e violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione in ordine alla valutazione dei titoli del ricorrente
La valutazione dei titoli del ricorrente sarebbe stata erronea, in quanto non gli sarebbero stati attribuiti correttamente i punteggi individuati nelle griglie di valutazione. In particolare non gli sarebbero stati riconosciuti correttamente i punteggi per la partecipazione a due Commissioni e per due incarichi e non gli sarebbe stato valutato il diploma di scuola secondaria non specifico per il concorso de quo, in aggiunta al titolo di studio specifico. Contesta, infine, il fatto che non gli sarebbe stato riconosciuto l’incarico di videoterminalista la cui attribuzione, seppure non presente nel foglio notizie, tuttavia poteva essere desunta da altri elementi contenuti nella documentazione allegata alla domanda di concorso.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente ed ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare ha confermato la correttezza del punteggio attribuito al ricorrente medesimo, così come emerso anche dal verbale del 17 gennaio 2017 di riesame da parte della Commissione. In riferimento all’interesse ad agire del ricorrente, basato su un eventuale scorrimento della graduatoria, l’Amministrazione ha evidenziato come l’istituto non sia applicabile al concorso de quo, trattandosi di una procedura selettiva speciale, bandita nel limite dei 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo un piano di ripartizione provinciale, ai sensi dell’art. 20 quater del D.P.R. n. 337/1982.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisine.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il ricorrente afferma che il proprio interesse ad agire è strettamente connesso alla possibilità di scorrimento della graduatoria in discorso, rispetto alla quale il miglior posizionamento determinato dall’accoglimento delle proprie richieste aumenterebbe le sue possibilità di essere ritenuto idoneo dall’Amministrazione alla procedura medesima.
Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la sussistenza di una chiara e piena connessione tra l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, la lesione prospettata e la concreta idoneità del provvedimento richiesto a riparare la dedotta lesione dell'interesse sostanziale vantato.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “’l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile" (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 7 gennaio 2013 n. 24).
Nel caso di specie un eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe un vantaggio diretto per il ricorrente, atteso che questo deriverebbe solo a seguito dello scorrimento della graduatoria, peraltro, solo se in misura idonea a raggiungere la posizione del ricorrente medesimo.
Con riferimento allo specifico tema dello scorrimento della graduatoria, inoltre, in disparte la considerazione che l’Amministrazione ha evidenziato che l’istituto non è applicabile al caso di specie, essendo procedure selettive di carattere speciale, la giurisprudenza ha affermato che lo scorrimento “in quanto meramente eventuale, non costituisce, di per sé, circostanza idonea a radicare un interesse concreto ed attuale ad agire in capo a quei candidati che, al momento della proposizione dell'impugnazione, non ricoprono una collocazione tale da poter rientrare fra gli ammessi in esito ad una pronuncia di accoglimento" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 06.08.2013, n. 4091). Conseguentemente, le argomentazioni difensive rassegnate si riducono ad una denuncia generica in favore del ripristino generale della legalità […] (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 giugno 2008, n. 3150)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 13.01.2020, n. 71).
2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza ab origine di un interesse concreto ed attuale a ricorrere, attesa l’insufficienza di una mera ed eventuale possibilità di una futura idoneità.
3. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificate ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
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