Translate

venerdì 20 settembre 2024

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01660-A/046 presentato da CIANI Paolo testo di Mercoledì 18 settembre 2024, seduta n. 349   La Camera, premesso che: il disegno di legge C. 1660 reca Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario; al Capo III, Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124, l'articolo 27 reca disposizioni sulla sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti ed introduce una semplificazione delle procedure per la loro realizzazione, localizzazione e ampliamento in deroga ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; inoltre, modifica il testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e introduce un nuovo reato finalizzato a punire le condotte di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti all'interno dei centri di permanenza;

 

            ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01660-A/046

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 349 del 18/09/2024

Firmatari
Primo firmatario: CIANI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 18/09/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCARPA RACHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 18/09/2024


Stato iter:
18/09/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/09/2024
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 18/09/2024
Resoconto CIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 18/09/2024

PARERE GOVERNO IL 18/09/2024

DISCUSSIONE IL 18/09/2024

RESPINTO IL 18/09/2024

CONCLUSO IL 18/09/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01660-A/046
presentato da
CIANI Paolo
testo di
Mercoledì 18 settembre 2024, seduta n. 349

  La Camera,

premesso che:

il disegno di legge C. 1660 reca Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

al Capo III, Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124, l'articolo 27 reca disposizioni sulla sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti ed introduce una semplificazione delle procedure per la loro realizzazione, localizzazione e ampliamento in deroga ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; inoltre, modifica il testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e introduce un nuovo reato finalizzato a punire le condotte di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti all'interno dei centri di permanenza;

quest'ultima modifica, stabilendo che la mera partecipazione ad una rivolta anche attraverso forme di resistenza passiva sia punibile con la reclusione da uno a quattro anni, di fatto pone la resistenza passiva alla stregua di un atto di natura violenta;

la disposizione dunque non darebbe adeguato rilievo alla differenza tra le forme di partecipazione alla rivolta, rischiando di punire in maniera sproporzionata atti e manifestazioni di dissenso passivo e dunque non violento e che non compromettono, per loro natura, la sicurezza degli individui;

l'equiparazione dei comportamenti puniti dalla norma non risponde ad un criterio di proporzionalità nell'applicazione della pena nel caso di atti non violenti, soprattutto se si considera che tali atti spesso rappresentano espressione di malessere e dissenso rispetto alle condizioni notoriamente degradanti di trattamento all'interno di questi luoghi (CPR);

inoltre, le aggravanti previste contro la resistenza passiva sollevano preoccupazioni in merito al rispetto delle convenzioni internazionali ed europee sul diritto alla protesta pacifica e non violenta, garantito anche all'interno di luoghi di detenzione e nei confronti delle persone private della libertà personale e riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito del caso Karabet e altri c. Ucraina del 17 gennaio 2013;

per quanto riguarda l'ulteriore modifica prevista dal disegno di legge, è introdotta una semplificazione delle procedure per la realizzazione dei centri di permanenza e rimpatrio, la loro localizzazione ed ampliamento prevedendo per tale procedura una deroga a tutte le disposizioni di legge (ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In tal senso, partendo dal contenuto della comunicazione al Consiglio dei ministri riportato nel comunicato stampa del 30 agosto 2024, la Presidente del Consiglio ha ribadito che «ad oggi, rispetto allo stesso periodo del 2023, gli arrivi dei migranti sono diminuiti del 64 per cento, e quasi del 30 per cento rispetto al 2022», si potrebbe desumere che, data la significativa riduzione degli arrivi, non sia necessario costruire e/o ampliare nuovi CPR sul territorio. Considerando l'asserita diminuzione della pressione migratoria si può assumere che ci si trovi in assenza di una situazione di emergenza tale da derogare tout court alle leggi vigenti in materia;

la deroga alle norme così come descritta in combinato disposto con l'inasprimento delle pene e della modalità di repressione del dissenso previste dal presente disegno di legge non tengono in debita considerazione i risultati delle ispezioni effettuate in questi luoghi i quali hanno palesato condizioni di degrado non conformi agli standard internazionali e alle norme sui diritti umani. Mancate visite mediche, ostruzionismo, opacità, uso massiccio di psicofarmaci, assenza di servizi, strutture fatiscenti, violenze: sono alcune delle cose riscontrate dagli osservatori e sono purtroppo testimoniate non solo dai molteplici casi di suicidio registrati ma anche da inquietanti fatti di cronaca in cui i migranti «perdono la vita» in situazioni poco chiare, l'ultimo è il caso del giovane Oussama Darkaoui, morto lo scorso 4 agosto nel CPR di Palazzo San Gervasio in circostanze ancora da chiarire;

sul tema dei CPR peraltro il Governo è già intervenuto estendendo a diciotto mesi il periodo di detenzione massima, di fatto peggiorando le condizioni di vita all'interno di questi centri senza dare prova di efficacia dal punto di vista dei rimpatri. Di fatto la presenza dei CPR sul territorio italiano è divenuto lo strumento per rimpatri accelerati dei cittadini tunisini, che nel periodo 2018-2021 rappresentano quasi il 50 per cento delle persone in ingresso in un CPR e quasi il 70 per cento dei rimpatriati. Ma i migranti tunisini sono stati solo il 18 per cento degli arrivi via mare nel 2018-2023;

tali strutture mostrano tutta la loro inadeguatezza anche dal punto di vista dei costi: 53 milioni dal 2018 al 2021; il costo medio di ogni struttura è di un milione e mezzo all'anno, mentre quello di un posto di 21 mila euro. Quasi 15 milioni sono impiegati per la manutenzione, di cui più del 60 per cento è stato usato per interventi straordinari, cioè ristrutturazioni dovute a danneggiamenti. Tutto questo a fronte di servizi molto scarsi: sono solo nove i minuti di assistenza legale a settimana per ospite, nove i minuti a settimana di assistenza sociale, 28 minuti a settimana per la mediazione linguistica;

va ricordato che i Centri di permanenza per il rimpatrio nascono come strutture destinate al trattenimento amministrativo delle persone migranti (e non come centri di detenzione!) con l'obiettivo di gestire il loro rimpatrio in conformità agli accordi vigenti con gli Stati di origine e in assenza di reati penali commessi dalle persone trattenute. Alla luce di quanto esposto, nonostante il Governo continui a presentare i CPR come una soluzione per aumentare il numero dei rimpatri i dati dicono l'esatto contrario,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute all'articolo 27, al fine di rivedere la distinzione tra le diverse forme di resistenza esercitabili dalle persone trattenute, riconoscendo la differenza esistente tra forme di rivolta violenta e forme di resistenza passiva così da garantire con precisione l'applicazione del principio di proporzionalità delle pene applicabili sulla base di una corretta distinzione tra comportamenti violenti e non;

a presentare al Parlamento una relazione che espliciti le motivazioni sottese alla decisione di aumentare e implementare i centri di permanenza e rimpatrio, specialmente in deroga alle leggi, alla luce delle recenti dichiarazioni, prima citate, della Presidente del Consiglio circa la diminuzione degli sbarchi e l'assenza di una situazione di emergenza, nonché in assenza di risultati positivi e attesi con l'apertura/ampliamento di tali strutture.
9/1660-A/46. Ciani, Scarpa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formalita' amministrativa

politica migratoria

diritti umani

Nessun commento: