ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01660-A/058
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 349 del 18/09/2024
Firmatari
Primo firmatario: BONELLI ANGELO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 18/09/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18/09/2024 SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2024
Stato iter:
18/09/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/09/2024 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) DICHIARAZIONE VOTO 18/09/2024 Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:
NON ACCOLTO IL 18/09/2024
PARERE GOVERNO IL 18/09/2024
DISCUSSIONE IL 18/09/2024
RESPINTO IL 18/09/2024
CONCLUSO IL 18/09/2024
Ordine del Giorno 9/01660-A/058
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
l'articolo 10 prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, prevede una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso conferendo ampio potere alle forze di polizia;
proseguendo in questa direzione, il Governo intende non solo introdurre un nuovo reato, ma aumentare ancora la pena da 2 a 7 anni di reclusione, anche per chi coopera nell'occupazione, così escludendo la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena per questi ultimi;
gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno ricevuto la denuncia possono ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e procedere alla reintegrazione del denunciante nel possesso dell'immobile oggetto della denuncia;
per come è strutturato, il nuovo articolo 634-bis configura un reato permanente e pertanto ogni condotta di intromissione o di cooperazione nell'occupazione si traduce in un concorso nel reato;
l'articolo 634-bis del codice penale è procedibile per querela, ma, andando ad implementare le fattispecie di cui all'articolo 639-bis del codice penale, diventa procedibile d'ufficio, quando si tratta di edifici pubblici, come nel caso dell'edificio di proprietà pubblica – prima dell'occupazione ospitava gli uffici del Ministero dell'istruzione –, occupato dal 17 dicembre 2003 dal movimento neofascista CasaPound;
vent'anni dopo l'occupazione la sentenza della giudice Ilaria Amarù fa comprendere la verità: «l'immobile, di proprietà dell'agenzia del Demanio, è stato occupato al fine di utilizzarlo per i propri interessi, non fu necessità o disperata rivendicazione di un diritto negato bensì semplice prevaricazione, tollerata per anni fino al recente inserimento dell'immobile in una lista di beni da sgomberare da parte della Prefettura perché si tratta di una occupazione per interessi politici»....«Più dell'emergenza abitativa prevalsero gli interessi di militanza», scrivono i giudici nel condannare a due anni 15 esponenti di CasaPound;
«La verifica della situazione economico patrimoniale degli occupanti l'immobile effettuata dalla Guardia di finanza al contrario, attesta lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione dei redditi da parte degli stessi. Trattasi pertanto di stabile occupazione di un immobile, trasformato dagli odierni imputati in abituale residenza senza che la finalità abitativa possa peraltro ritenersi prevalente rispetto a quella di militanza politica»;
gli occupanti di CasaPound e amici avrebbero ben potuto permettersi di pagare un canone d'affitto come qualunque altro cittadino, ma trovarono più comodo occupare abusivamente un edificio pubblico e in seguito difendere a oltranza quella invasione e stabilircisi;
la giudice prende atto di un quadro istruttorio che ha riscontrato compiutamente ed esaustivamente i fatti rappresentati nell'impianto accusatorio (sostenuto dal Pubblico ministero Eugenio Albamonte) e sottolinea il danno riportato dalle casse pubbliche in questi venti anni di abuso: «Deve inoltre tenersi conto che è stato precluso il percepimento dell'indennità che l'Agenzia del demanio quale proprietaria avrebbe potuto chiedere attraverso la definizione di canoni di locazione il cui ammontare è stato stimato di importo complessivo per il periodo 12/12/2003-31/5/2019 (periodo preso in esame dagli investigatori) pari ad euro 4 milioni 656 mila 952»;
l'immobile è stato oggetto anche di un provvedimento, mai eseguito per ragioni di ordine pubblico, di sequestro preventivo con restituzione al Demanio con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20 mila euro e il risarcimento in sede civile per l'Agenzia del demanio da parte della Corte dei conti,
impegna il Governo
nell'ambito delle proprie competenze, a verificare che sia data
attuazione alle nuove norme, qualora in vigore, anche per lo sgombero
dell'immobile abusivamente occupato da CasaPound anche al fine di
recuperare tutti i canoni di locazione così come stabiliti dalla
sentenza.
9/1660-A/58. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Francesco Silvestri.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sanzione penale
sanzione sostitutiva
codice penale
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