Translate

mercoledì 27 marzo 2013

Polizia di Stato permessi mensili legge n. 104 del 1992




Nuova pagina 1
Ministero dell'interno
Circ. 9-5-2007 n. 333-A/9806.G.3.2
Art. 33,
commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992 - Permessi mensili.
Emanata
dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,
Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio II - Ordinamento. 

Circ. 9 maggio 2007, n. 333-A/9806.G.3.2 (1).

Art. 33, commi 2 e 3,
della legge n. 104 del 1992 - Permessi mensili.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio II -
Ordinamento.




--------------------------------------------------------------------------------

  Ai Sigg. Dirigenti delle Direzioni interregionali della Polizia di
Stato
    Loro sedi
  Ai sigg. Questori della Repubblica
    Loro
sedi
  Al sig. Dirigente dell’Ufficio presidenziale della Polizia di
Stato presso la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della
Presidenza della Repubblica
    Roma
  Al sig. Dirigente dell’
Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano
    Roma
  Al
sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Senato
della Repubblica
    Roma
  Al sig. Dirigente dell’Ispettorato di
pubblica sicurezza presso la Camera dei Deputati
    Roma
  Al sig.
Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri 
    Palazzo Chigi
    Roma
  Al sig.
Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza
    "Palazzo
Viminale"
    Sede
  Al sig. Dirigente dell’Ufficio speciale di
pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana
    Palermo
  Ai sigg.
Dirigenti dei Compartimenti di Polizia stradale
    Loro sedi
  Ai
sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera
    Loro sedi
  Ai
sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia ferroviaria
    Loro
sedi
  Ai sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia postale e delle
telecomunicazioni
    Loro sedi
  Ai sigg. Dirigenti dei reparti
mobili della Polizia di Stato
    Loro sedi
  Ai sigg. Dirigenti dei
Gabinetti interregionali di Polizia scientifica
    Loro sedi
  Al
sig. Dirigente del reparto a cavallo della Polizia di Stato
    Roma
  Ai sigg. Dirigenti dei reparti volo della Polizia di Stato
    Loro
sedi
  Al sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori della
Polizia di Stato
    La Spezia
  Al sig. Direttore del Centro
elettronico nazionale della Polizia di Stato
    Napoli
  Ai sigg.
Dirigenti dei reparti prevenzione crimine
    Loro sedi
  Ai sigg.
Direttori degli Istituti di istruzione, di perfezionamento e centri di
addestramento della Polizia di Stato
    Loro sedi
  Ai sigg.
Dirigenti delle zone telecomunicazioni
    Loro sedi
  Ai sigg.
Direttori degli Autocentri della Polizia di Stato
    Loro sedi
  Al
sig. Direttore dello stabilimento e centro raccolta armi
   
Senigallia
  Ai sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali ed
interregionali V.E.C.A.
    Loro sedi
  



--------------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------------

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale numerosi quesiti in ordine
all'incidenza, sul congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità, dei
permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate) fruiti dal personale della
Polizia di Stato per assistere persone con handicap in situazione di
gravità, parente od affine entro il terzo grado.

Ciò in quanto, come
noto, il comma 4 della medesima norma stabilisce che «ai permessi di
cui ai commi 2 e 3... si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971...»; ne consegue,
quindi, che, applicandosi le medesime modalità retributive
dell'astensione facoltativa per maternità, le assenze a titolo di
permesso mensile per assistere un soggetto disabile portatore di
handicap grave incidono sul congedo ordinario, nonché sulla tredicesima
mensilità, limitandone, rispettivamente la durata e l'importo.

Poiché
la formulazione delle disposizioni normative vigenti in materia ha
generato dubbi interpretativi che si sono, nel tempo, tradotti in
incertezze sul piano applicativo, il Dipartimento della Funzione
Pubblica è intervenuto sulla delicata questione al fine di fornire alle
Amministrazioni un indirizzo univoco, allo scopo di evitare situazioni
di discriminazione tra i dipendenti pubblici che fruiscono del medesimo
beneficio.

Pertanto tale Dipartimento, recependo un parere reso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la circolare n. 208 del 8
marzo 2005, con particolare riferimento alla tredicesima mensilità, ha
precisato che «...vista la ratio di tutela e protezione della normativa
in esame a favore dei soggetti particolarmente deboli, tra cui i
lavoratori di familiari di persone portatrici di handicap,...non si può
non interpretare la normativa in esame nel senso che la tredicesima
mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell'ipotesi nella quale
un lavoratore scelga di fruire dei permessi di cui al 2^ e 3^ comma
dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992...».

Analogo criterio è stato
ritenuto applicabile all'istituto del congedo ordinario, poiché la sua
decurtazione determinerebbe un contrasto con gli obiettivi di tutela
fissati dalla legge stessa ed una ingiustificabile compressione di un
diritto costituzionalmente protetto.

Alla luce di quanto sopra
rappresentato e in aderenza alla circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica si ritiene che, a far data da quest'ultima, non si
debba operare la riduzione della tredicesima mensilità e del congedo
ordinario nei confronti dei dipendenti che fruiscono dei permessi
retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del
1992, per assistere una persona con handicap grave, parente o affine
entro il terzo grado.

Nel segnalare che la presente circolare è
consultabile sul sito www.poliziadistato.it se ne raccomanda la
scrupolosa osservanza.


Il Direttore centrale

Calvo









L. 5 febbraio 1992, n. 104


 

Nessun commento: