Nuova pagina 1
Danni da fumo passivo nella casa circondariale
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater Sent., 29 gennaio 2010, n. 1192
cost. art. 32
FONTE
Danno e Resp., 2010, 4, 409
Sommario: Il caso - La decisione - I precedenti - La dottrina
Il caso
Un agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di (Lpd) chiede l'accertamento della mancata adozione da parte del Ministero della Giustizia delle misure necessarie per la tutela delle condizioni di lavoro presso la predetta Casa circondariale con specifico riferimento all'esposizione ai fumi passivi derivanti da combustione di tabacco e la conseguente condanna del Ministero stesso ad adottare tutte le misure a tal fine prescritte dalla normativa vigente.
Il Ministero della Giustizia ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il Tar ha accolto il ricorso.
Con la legge n. 584/75 è stato introdotto il divieto di fumo in una serie di luoghi ivi specificamente previsti e, precisamente, "nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte" e "nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di
riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico".
Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, applicabile anche alle amministrazioni dello Stato (art. 1) è stata prescritta l'applicazione della legge n. 584/77 secondo i seguenti criteri interpretativi:
a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
b) per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato" (articolo 3 della Direttiva).
Con sentenza n. 399 del 20 dicembre 1996, la Consulta afferma: "pur non essendo ravvisabile nel diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, è anche vero che nell'ordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo ".
Secondo la Corte, pertanto, già sulla base delle disposizioni richiamate, di natura non solo programmatica ma precettava, il datore di lavoro deve attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata e per adottare le misure organizzative sufficienti a conseguire il fine della protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale dell'art. 32 di talché la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio (Corte cost. n. 399/96).
In quest'ottica appaiono particolarmente significative le dichiarazioni rese dal direttore il quale ha sostanzialmente confermato le circostanze di fatto poste dal ricorrente a fondamento della domanda di accertamento evidenziando che l'amministrazione non gli aveva fornito la possibilità materiale di adottare le misure organizzative idonee a prevenire i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione al fumo passivo.
Quindi il Tribunale accoglie le domande relative alla mancata adozione - da parte del Ministero della Giustizia - delle misure necessarie per la tutela delle condizioni di lavoro presso la Casa circondariale con riferimento all'esposizione dei lavoratori ai fumi passivi derivanti da combustione di tabacco e la conseguente condanna del Ministero ad adottare tutte le misure a tal fine prescritte dalla normativa vigente.
I precedenti
T.a.r. Marche, sez. I, 14 giugno 2006, n. 427, in Informazione prev., 2006, 605; Trib. Roma, 20 giugno 2005, in Lav. giur., 2005, 963, con nota di Gallo; in Dir. e giust., 2005, fasc. 27, 43, con nota di Di Paola, La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. si estende anche alla tutela contro il c.d. fumo passivo.
La dottrina
F. Malzani, Salubrità dell'ambiente e responsabilità del datore di lavoro: il danno da fumo passivo, in questa Rivista, 2007, 437; I. Consoli, Il fumo passivo nei luoghi di lavoro e la responsabilità del datore di lavoro, in Lav. giur., 2007, 585; E. Cumani, Responsabilità del datore di lavoro per esposizione a fumo passivo e infermità per causa di servizio, in Argomenti dir. lav., 2007, 554; F. M. Gallo, Fumo passivo e danno alla salute del dipendente, in Lav. giur., 2005, 963.
Nessun commento:
Posta un commento