COMUNIONE E CONDOMINIO
Cass. civ. VI - 2, Ord., 25-07-2012, n. 13165
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte ritenuto che:
- si è proceduto nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c.;
- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
"Con sentenza dei 10 febbraio 2005 il Tribunale di Benevento - nel provvedere anche su altre questioni, che non formano più oggetto della materia del contendere - respinse la domanda proposta da (Lpd), intesa ad ottenere la condanna di (Lpd) a eliminare la mansarda che costei aveva realizzato nel sottotetto di un fabbricato in (OMISSIS), in condominio tra le parti.
Su gravame di (Lpd), la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Napoli, che con sentenza del 22 ottobre 2010 ha accolto la domanda suddetta, ritenendo che si era trattato della sopraelevazione di un fabbricato compiuta in violazione delle norme antisismiche e quindi da presumersi, secondo la giurisprudenza di legittimità, potenzialmente pregiudizievole per la statica dell'edificio.
(Lpd), (Lpd) e (Lpd), eredi di (Lpd), hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. (Lpd) si è costituita con controricorso.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso (Lpd), (Lpd) e (Lpd) deducono che la Corte d'appello ha mancato di considerare: che i lavori erano stati autorizzati, essendo stati progettati e diretti da un tecnico abilitato; che non occorreva una verifica sismica; che la realizzazione di un cordolo di coronamento aveva rafforzato la resistenza dell'intero immobile; che gli argomenti esposti nella consulenza tecnica della parte convenuta consentivano di escludere ogni presunzione di pericolosità.
La censura non appare accoglibile, poichè nella sentenza impugnata sono stati tenuti in conto e valutati tutti gli elementi di cui i ricorrenti lamentano la pretermissione. Alla luce della consulenza tecnica di ufficio, contenente anche la confutazione dei contrari assunti di quella di parte, il giudice a quo ha osservato: che l'autorizzazione in sanatoria era insufficiente a dimostrare l'idoneità a fronteggiare il rischio sismico, in quanto rilasciata a posteriori, per lavori già eseguiti su un fabbricato nell'insieme vetusto, senza alcun tipo di calcolo delle strutture portanti; che i plurimi e non coordinati interventi compiuti sull'immobile gli avevano fatto perdere i requisiti di edificio in muratura non necessitante di verifica sismica, come era anche confermato dal vistoso quadro fessurativo e dai dissesti instauratisi negli anni, pur in assenza di eventi tellurici";
- i ricorrenti non si sono avvalsi delle facoltà di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 2; il difensore della resistente e il pubblico ministero, comparsi in Camera di consiglio, hanno concluso in conformità con la relazione;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- il ricorso viene pertanto rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
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