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mercoledì 27 marzo 2013

Cassazione: reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo essersi verificata la prescrizione del reato in quanto punito con la sola ammenda ed operando quindi il termine biennale.


Cass. pen. Sez. IV, (ud. 16-03-2004) 30-04-2004, n. 20321
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente -
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere -
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPAGNUOLO (Lpd) - Consigliere -
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Lpd) (Lpd);
avverso la sentenza in data 12.5.2003 del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
 
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto del 10.7.2003 (Lpd) (Lpd) ha impugnato la sentenza 12.5.2003 del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova che lo ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo essersi verificata la prescrizione del reato in quanto punito con la sola ammenda ed operando quindi il termine biennale. Cio' in quanto l'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, prevedendo la sanzione della pena pecuniaria alternativa alla permanenza domiciliare ed al lavoro di pubblica utilita', esclude che possa applicarsi la pena dell'arresto, che non sono annoverate tra le pene previste dall'art. 17 c.p., di tal che in virtu' del favor rei, previsto dall'art. 2, comma 3, c.p., per il caso di successione di leggi, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 157 c.p., n. 6, spirato tra la commissione del fatto e l'emissione del decreto penale, poi opposto.
Osserva questa Corte che il ragionamento e' viziato da un errore di diritto, non prendendo in considerazione l'art. 58 del D.Lgs. n. 274, del 2000 secondo il quale le sanzioni della pena pecuniaria alternativa alla permanenza domiciliare ed al lavoro di pubblica utilita' sono considerate ad ogni effetto come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. Ne consegue che il termine di prescrizione e' triennale e che il ricorso e' manifestamente infondato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi' deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004

Codice Penale
c.p. art. 2. Successione di leggi penali.
2. Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [Cost. 25] (1).
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [preleggi 10, 11, 12, 14, 15, 28] (2).
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648] (3).
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti [Cost. 77] (4).
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(1) Vedi l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848; l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, la L. 2 gennaio 1989, n. 8, di ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte.
 
(2) Vedi, però, l'art. 20, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 maggio 1980, n. 74 (Gazz. Uff. 28 maggio 1980, n. 145), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
 
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1985, n. 50-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 c.p.
 
 
Codice Penale
c.p. art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1)
La prescrizione estingue il reato:
1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda (2).
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato [c.p. 56], tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti [c.p. 61, 65, 67] e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti [c.p. 62, 65, 67].
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva (3).
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(1) Vedi l'art. 16, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni in materia penitenziaria.
 
(2) Numero così sostituito dall'art. 125, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (Gazz. Uff. 6 giugno 1990, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.
Vedi l'art. 16,
L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico.
 

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