Cass. pen. Sez. IV, (ud. 16-03-2004) 30-04-2004, n. 20321
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente -
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere -
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPAGNUOLO (Lpd) - Consigliere -
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Lpd) (Lpd);
avverso la sentenza in data 12.5.2003 del Tribunale di
Teramo, sezione distaccata di Giulianova;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI
ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona
del Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto del 10.7.2003 (Lpd) (Lpd) ha impugnato la sentenza 12.5.2003 del
Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova che lo ha condannato per
il reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo essersi verificata la
prescrizione del reato in quanto punito con la sola ammenda ed operando quindi
il termine biennale. Cio' in quanto l'art. 52 del
D.Lgs. n. 274
del 2000,
prevedendo la sanzione della pena pecuniaria alternativa alla permanenza
domiciliare ed al lavoro di pubblica utilita', esclude che possa applicarsi la
pena dell'arresto, che non sono annoverate tra le pene previste
dall'art. 17
c.p.,
di tal che in virtu' del favor rei, previsto
dall'art. 2,
comma 3, c.p.,
per il caso di successione di leggi, deve ritenersi applicabile il termine di
prescrizione biennale previsto
dall'art. 157
c.p.,
n. 6, spirato tra la commissione del fatto e l'emissione del decreto penale, poi
opposto.
Osserva questa Corte che il ragionamento e' viziato da un errore di diritto, non
prendendo in considerazione l'art. 58 del
D.Lgs. n.
274, del 2000
secondo il quale le sanzioni della pena pecuniaria alternativa alla permanenza
domiciliare ed al lavoro di pubblica utilita' sono considerate ad ogni effetto
come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
Ne consegue che il termine di prescrizione e' triennale e che il ricorso e'
manifestamente infondato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, e tale declaratoria
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
ammende.
Cosi' deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004
Codice Penale c.p. art. 2. Successione di leggi penali. |
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2. Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo
in cui fu commesso, non costituiva reato
[Cost. 25]
(1).
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali
[preleggi 10, 11, 12, 14, 15, 28]
(2).
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al
reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
[c.p.p. 648]
(3).
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano
le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di
decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un
decreto-legge convertito in legge con emendamenti
[Cost.
77]
(4).
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(1)
Vedi l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950
e resa esecutiva con
L. 4
agosto 1955, n. 848;
l'art. 9,
L. 24
novembre 1981, n. 689,
che modifica il sistema penale. Vedi, anche, la
L. 2
gennaio 1989, n. 8,
di ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
sull'abolizione della pena di morte.
(2)
Vedi, però, l'art. 20,
L. 7
gennaio 1929, n. 4,
sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
(3)
La Corte costituzionale, con
sentenza 8-20 maggio 1980, n. 74
(Gazz. Uff. 28 maggio 1980, n. 145), ha dichiarato: a) inammissibile la
questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli
artt.
3, 13, 24 e 27 Cost.;
b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in
riferimento agli
artt.
3 e 24 Cost.
(4)
La Corte costituzionale, con
sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51
(Gazz. Uff. 27 febbraio 1985, n. 50-bis), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 2, quinto comma c.p.,
nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le
disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso
art.
2 c.p.
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