Translate

mercoledì 27 marzo 2013

Consiglio di Stato - Forze armate, in genere - Trattamento economico - Premio di congedamento




Forze armate, in genere - Trattamento economico - Premio di congedamento



Cons. Stato Sez. IV, 13-07-2011, n. 4235
Ministero della Difesa c. Ga. delle Mo. e altri

FONTI
Massima redazionale, 2011
FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4235
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero della Difesa chiede l'annullamento della decisione del TAR Brescia che ha riconosciuto il diritto degli appellanti -- già Volontari in Ferma Breve (VFB) nell'Esercito, successivamente arruolati nel Corpo dei Vigili del Fuoco, ove prestano servizio presso il Comando Provinciale di Bergamo -- alla corresponsione del premio di congedamento di cui all'art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 e della circolare del Ministero della Difesa n. 80258/7/1/T.E. dd. 9 gennaio 1992, corrispondente a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato.

Per il Ministero della Difesa:

- nel caso dei ricorrenti non sussisterebbe un "congedamento", in quanto gli stessi, alla fine della ferma prolungata svolta presso l'Esercito, sarebbero transitati nei ruoli dei Vigili del Fuoco, e che tale circostanza ex se precluderebbe il diritto a percepire il "premio" di cui trattasi, da ritenersi spettante soltanto a coloro che si reinseriscono nella vita civile e non già a chi, come i ricorrenti, si siano assicurati, attraverso una ferma breve e volontaria, un ingresso in ruolo in altra Amministrazione dello Stato;

- il "premio" di cui trattasi spetterebbe "solo in caso di collocamento in congedo illimitato e per i soli concorrenti non idonei e non vincitori del concorso per il servizio permanente effettivo": nozione, quest'ultima, che - come è ben noto - riguarda soltanto il personale ad ordinamento militare, e non già i pubblici dipendenti ad ordinamento civile, quali sono - indubitabilmente - gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco (cfr., da ultimo, la L. 30 settembre 2004 n. 252 e il recente D.L.vo 8 marzo 2006 n. 139).

Con ordinanza n.285/2011 del 25.1.2011 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza suindicata.

All'udienza del 12 luglio 2011, uditi i difensori di cui al verbale d'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

Come la Sezione ha di recente avuto modo di rilevare in un caso identico l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata in quanto singolarmente eccentrica rispetto ad interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata della fattispecie (cfr. infra multa: Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 520; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; e di recente: Consiglio di stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), per cui il presupposto per far luogo alla concessione del beneficio in questione è da rinvenirsi nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione per essere reinserito nella vita civile.

La legge 24 dicembre 1986 n. 958 all'art. 40 ha introdotto il c.d. premio di congedamento, dovuto, in particolare (comma 1) "all'atto di congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata ".

La ratio della norma (cfr. questa Sezione n. 7775/06) depone nel senso che il legislatore ha previsto un indennizzo una tantum per facilitare al soggetto che non ha acquisito il diritto a pensione il reinserimento nella società, come dimostra il temine "all'atto del congedamento", che deve essere riferito al momento in cui il militare cessa completamente dal servizio.

In conseguenza il diritto al premio non sussiste per i militari che, già in ferma, non siano cessati completamente dal servizio, per essere, in particolare, transitati in s.p.e o comunque in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile.

Il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958, spetta solo ai militari che lasciano il servizio per rientrare nella vita civile, e non a chi passa al servizio permanente effettivo ovvero in altri ruoli per profili riservati ai Volontari in Ferma Breve (VFB) fruendo di un congruo trattamento retributivo.

Ora, è proprio questa la posizione degli appellati che sono transitati nei ruoli dei Vigili del Fuoco.

Appare tuttavia equo, attesa la natura della controversia, compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. Accoglie l'appello, come in epigrafe proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

2. Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate. sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Nessun commento: