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mercoledì 27 marzo 2013

Cassazione: Codice della strada - Multa e cartella esattoriale, ma alla vecchia proprietaria dell'auto: opposizione intempestiva, titolo definitivo



CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-02-2013, n. 3142
CIRCOLAZIONE STRADALE
Contravvenzione
(notifica)


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10398-2007 proposto da:
COMUNE DI META in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMBIASE Pasquale;
- ricorrente -
contro
-- intimati -
avverso la sentenza n. 2475/2006 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO, depositata il 25/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
P.G., con ricorso in data 28.9.05 al GdP di Sorrento, proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso la cartella esattoriale emessa dal comune di Meta in relazione ad un'infrazione al C.d.S. elevata in data 10.12.2002 a carico della stessa P., lamentando che il relativo verbale non le era stato mai notificato ciò che non le aveva consentito di precisare che l'autovettura a cui l'infrazione si riferiva,non era più di sua proprietà essendo stata venduta fin dai 1991. Si costituiva il Comune di Meta chiedendo il rigetto dell'opposizione avverso la cartella esattoriale in quanto inammissibile, rilevando che l'originario - riguardante l'infrazione al C.d.S. di cui trattasi era stato notif. a mani proprie della P., che non aveva fatto alcuna impugnazione.
L'adito Gdp con sentenza n. 143/06 rigettava l'opposizione alla cartella esattoriale in quanto inammissibile, atteso che ti verbale di contravvenzione a cui la stessa si riferiva era stato ritualmente notificato all'interessata che non lo aveva mai impugnato.
La predetta sentenza veniva impugnata dalla P. per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3. Sosteneva che solo dopo tale pronuncia aveva appreso che il nuovo proprietario dell'autovettura in parola, su richiesta di essa P. aveva comunicato al sindaco del Comune di Meta, con propria dichiarazione protocollata in data 17.04.03 di esserne il legittimo proprietario per cui l'infrazione andava notificata a costui; che tale dichiarazione dopo la pronuncia della sentenza, era venuta in suo possesso e che il sindaco del comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione benchè fosse a lui ben nota.
Il GdP di Sorrento con sentenza n. 2475/06 accoglieva la tesi dell'attrice e revocava la decisione impugnata, ritenendo che la stessa era stata emessa "sulla base di elementi di prova risultati non veri e taciuti dal Comune di Meta".
Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Meta, ricorre per cassazione sulla base di 5 mezzi; l'intimata non ha svolto difese.
Con ordinanza pronunciata alla pubbl. udienza del 6/6/12 il collegio disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento celebrato davanti ai GdP definito con l'impugnata sentenza n. 2475/2006.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 ed D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 204 bis e 205. Assume che l'accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto e che la definitività di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento.
Con il 2 motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 3 e art. 398 c.p.c., comma 2: lamenta l'esponente la ritenuta ammissibilità della domanda di revocazione da parte del G.d.P., in assenza delle indicazioni richieste dall'art. 398 c.p.c., comma 2; nel ricorso per revocazione non sono indicate le prove attraverso cui la P. intendeva dimostrare la data in cui avrebbe avuto notizia del documento ritenuto decisivo, nè la data della scoperta o del recupero o conoscenza della dichiarazione attestante il cambio della proprietà della autovettura.
Con il 3 motivo si deduce la violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 3;
ulteriore motivo d'inammissibilità del ricorso per revocazione: a) la ricorrente in quella sede non aveva dimostrato che la mancata produzione del documento non era attribuibile a causa di forza maggiore, ma solo a sua colpa o negligenza, atteso che la P. avrebbe potuto facilmente procurarsi tale dichiarazione; b) il documento in questione non era decisivo ai fini della decisione.
Con il 4 motivo: si eccepisce il vizio di motivazione; fatto controverso: non corrisponde al vero che il Gdp avesse deciso sui presupposto "che la ricorrente non avesse informato la PA dell'avvenuto trasferimento, della proprietà dell'autovettura"...
Con il 5 motivo di denunzia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23: dal dispositivo emerge che la decisione è stata presa con criterio equitativo...("...nel maggior interesse della verità....").
Con il 6 motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: per avere il G.d.P. pronunciato la revocazione con riferimento al vizio di cui all'art. 395 c.p.c., n. 2, non invocato a fondamento della revocazione (la sentenza viene revocata "...in base ad elementi di prova risultati non veri e taciuti da comune di Meta...".).
Tanto premesso, dev'essere accolto, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso.
Invero era chiaramente inammissibile la domanda di revocazione proposta con riferimento alla decisività dei documenti, atteso che, come rilevato dal GdP nella prima sentenza, non era ammissibile nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.
In conclusione il motivo dev'essere accolto (assorbiti gli altri); la sentenza dev'essere cassata; la causa può essere decisa nel merito per cui va dichiarata inammissibile l'istanza di revocazione de qua.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l'istanza di revocazione;
condanna l'intimata al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 1250,00 di cui Euro 1.050,00 per compensi.

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