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mercoledì 27 marzo 2013

Cassazione: trattamento degli animali. È reato anche l'omissione temporanea dei doveri di cura e custodia gravanti sul proprietario




Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-10-2012) 07-02-2013, n. 5971
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
-
avverso la sentenza n. 10305/2009 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI LIGURE del 06/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale di Alessandria ha condannato -- alla pena di Euro 3.000 di ammenda, dichiarandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 727 c.p., perchè in concorso tra loro, detenevano due cani di razza "Yorkshire", in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare perchè detenevano gli stessi rinchiusi in un'autovettura al caldo (da mezzogiorno alle 17:20 del (OMISSIS)), con i finestrini abbassati di un solo centimetro e privi di acqua sufficiente. In (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno presentato, tramite il proprio difensore, atto di appello per i seguenti motivi: 1) La sentenza meriterebbe di essere annullata, poichè non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato. Dalle testimonianze rese sarebbe emersa la cura riservata agli animali, in particolare il fatto che nell'autovettura era stata lasciata una ciotola con dell'acqua ed il finestrino era stato lasciato aperto per far circolare l'aria. 2) Mancanza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato contestato, poichè difetterebbe il presupposto della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. 3) L'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito un quadro probatorio dei fatti sufficiente a dimostrare la colpevolezza degli imputati, al di là di ogni ragionevole dubbio, poichè i testimoni avrebbero riferito che l'autovettura era stata lasciata all'ombra, e comunque all'interno del centro commerciale in cui si trovavano gli imputati non vi era un'area destinata alla custodia degli animali. 4) I ricorrenti, infine, hanno lamentato l'eccessività della pena inflitta, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonchè del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con ordinanza del 20 dicembre 2011, la Corte di Appello di Torino ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
Motivi della decisione
1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.
Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili.
2. Per quanto attiene al reato di cui all'art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Rv. 238602), che ai fini dell'integrazione degli elemento costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, nè che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accadimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura.
Orbene, nel caso di specie, la parte motiva della sentenza impugnata non presenta errori giuridici od illogicità, poichè il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato.
E' stato accertato, infatti, che i due animali erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva, per almeno 5 ore e 20 minuti, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta di acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali. Sotto il profilo soggettivo, il giudice di merito ha individuato gli elementi integranti il giudizio di colpevolezza degli imputati, sottolineando la negligenza degli imputati, consistita nell'aver lasciato gli animali per lunghissimo tempo nell'abitacolo, ambiente destinato a surriscaldarsi. In definitiva, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia fornito congrua motivazione quanto alla affermata responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 727 c.p..
2. Risulta, invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dei benefici di legge, atteso che il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nè ad esaminare la questione, nel caso in cui l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv.
253057), ma debba invece fornire esaustiva risposta qualora il beneficio sia stato espressamente richiesto ed egli abbia ritenuto di negarlo. Invero, dal testo della sentenza impugnata risulta che il difensore degli imputati, all'udienza del 6 maggio 2010, aveva formulato un'espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, nella parte motiva della sentenza impugnata non si rinviene alcun riferimento alle ragioni della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge con rinvio al Tribunale di Alessandria; il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge con rinvio al Tribunale di Alessandria; rigetta nel resto il ricorso.



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