I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 26-3-2013 n. 47
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2013.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.
Circ. 26 marzo 2013, n. 47 (1).
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2013.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.
A) Retribuzioni di riferimento
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2013, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Premesso quanto a suo tempo precisato con la Circ. 6 febbraio 2007, n. 34 per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2013 [1] sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2013, ad euro 47,07 (v. Circ. 8 febbraio 2013, n. 22 - parte 1, par. 1).
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2013, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2013, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2013 (Circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Premesso quanto a suo tempo precisato con Msg. n. 29676 del 7 dicembre 2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2013, è pari a euro 41.87 (Circ. 8 febbraio 2013, n. 22 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Come già comunicato con la Circ. 25 giugno 2012, n. 87 con D.Dirett. 7 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. 23 giugno 2012, n. 145) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l'anno 2012 ai fini previdenziali (vedi allegato 1).
Per quanto concerne i riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (v. Circ. 2 marzo 2000, n. 56 paragrafo 2, e Msg. 19 dicembre 2001, n. 955).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2012 [2], e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2011, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l'anno 2013 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2012.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (v. Circ. 11 marzo 2010, n. 37, par. 3).
Il reddito applicabile per l'anno 2013 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2012, pari a euro 52,45 (v. Circ. 25 maggio 2012, n. 75, par. 1).
[2] V. Circ. 6 aprile 1982, n. 83.
4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con D.M. 7 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2013 a favore dei lavoratori in epigrafe per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2013, sono riportate nella Circ. 5 febbraio 2013, n. 17, allegato 1.
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2013, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. Circ. 8 febbraio 2013, n. 25):
- euro 6,88 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,77;
- euro 7,77 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,77 e fino a euro 9,47;
- euro 9,47 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,47;
- euro 5,00 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità)
L'indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità, per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 40,65 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2012 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tabella A - Circ. 9 febbraio 2012, n. 21), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2013, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2012 (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).
Artigiane: euro 47,07, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2013 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tabella A - Circ. 8 febbraio 2013, n. 22), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2013.
Commercianti: euro 47,07, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2013 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A - Circ. 8 febbraio 2013, n. 22), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2013.
Pescatrici: euro 26,15 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2013 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (punto 3.2 della Circ. 8 febbraio 2013, n. 22), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2013.
B) Importi di riferimento per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera)
Generalità
Anche per l'anno 2013, per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, restano invariate l'aliquota contributiva pensionistica - così come modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge di stabilità (legge 12 novembre 2011, n. 183) - e l'ulteriore aliquota contributiva (istituita dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.
Pertanto l'aliquota contributiva piena, dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta anche per l'anno 2013 pari al 27,72% (Circ. 12 febbraio 2013, n. 27).
Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2013, applicando l'aliquota del 27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a euro 15.357,00 (Circ. 12 febbraio 2013, n. 27, par. 5). Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia [3] corrisponde a euro 67.304,30 (= 70% del massimale 2012, pari a euro 96.149,00 - Circ. 3 febbraio 2012, n. 16).
[3] "L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento" (art. 1 del D.M. 12 gennaio 2001).
Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 1, comma 788, legge n. 296/2006 - Art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011)
La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2013, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 99.034,00 (Circ. 12 febbraio 2013, n. 27), l'indennità sarà calcolata su euro 271,33 (euro 99.034,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 10,85 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 16,28 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 21,71 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. Circ. 23 luglio 2001, n. 147), l'indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2013, l'indennità, calcolata su euro 271,33, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 21,71 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- euro 32,56 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- euro 43,41 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) Assegni di maternità concessi dai comuni
Come reso noto con Circ. 28 febbraio 2013, n. 34, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2013, è pari al 3%. Pertanto, per le nascite avvenute nel 2013 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2013, la misura dell'assegno di maternità del Comune ed il valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) sono i seguenti:
- assegno di maternità (in misura piena) = euro 334,53 mensili per complessivi euro 1.672,65;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 34.873,24.
3) Assegni di maternità dello Stato concessi dall'Inps
L'importo dell'assegno di maternità dello Stato (art. 75 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le nascite avvenute nel 2013 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2013, è pari, nella misura intera, ad euro 2.059,43 (Circ. 8 febbraio 2013, n. 22, par. 10), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2013 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 3% [4].
[4] Si rammenta che per il 2012 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a € 1.999,45.
4) Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001
In base al D.M. 16 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. 26 novembre 2012, n. 277) - che stabilisce nella misura del 3% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2013 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2013 è pari a euro 6.440,59 (v. tabella B, allegato 2, della Circ. 28 dicembre 2012, n. 149). Tale importo, com'è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 34, del D.Lgs. n. 151/2001 [5]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2013, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2013 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.101,47 ( = 6.440,59 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2013, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
[5] Circ. 6 giugno 2000, n. 109, Circ. 17 gennaio 2003, n. 8 e Circ. 4 febbraio 2008, n. 16.
5) Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l'anno 2013
Come noto (v. Circ. 15 gennaio 2007, n. 14), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.
In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2013, sulla base della variazione dell'indice Istat del 2,2%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell'indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo indennità
Importo massimo giornaliero indennità
2013
46.472,15
34.941,00
95,72
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
retribuzione figurativa massima annua
retribuzione figurativa massima settimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2013
34.941,00
671,94
95,72
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Provincia
Retribuzione in euro
Contributo giornaliero in euro
Contributo base in euro
AGRIGENTO
60,71
16,75
0,07
ALESSANDRIA
69,26
19,11
0,08
ANCONA
64,91
17,91
0,07
AOSTA
63,09
17,41
0,07
AREZZO
63,56
17,54
0,07
ASCOLI PICENO
61,97
17,10
0,07
ASTI
66,07
18,23
0,07
AVELLINO
62,57
17,26
0,07
BARI
61,44
16,95
0,07
BELLUNO
67,71
18,68
0,07
BENEVENTO
61,91
17,08
0,07
BERGAMO
69,14
19,08
0,08
BIELLA
66,52
18,35
0,07
BOLOGNA
65,90
18,18
0,07
BOLZANO
66,94
18,47
0,07
BRESCIA
66,55
18,36
0,07
BRINDISI
63,78
17,60
0,07
CAGLIARI
62,62
17,28
0,07
CALTANISSETTA
62,58
17,27
0,07
CAMPOBASSO
56,39
15,56
0,06
CASERTA
58,27
16,08
0,06
CATANIA
62,63
17,28
0,07
CATANZARO
58,18
16,05
0,06
CHIETI
61,52
16,97
0,07
COMO
68,23
18,82
0,08
COSENZA
59,94
16,54
0,07
CREMONA
67,84
18,72
0,07
CROTONE
52,88
14,59
0,06
CUNEO
66,21
18,27
0,07
ENNA
63,99
17,65
0,07
FERRARA
66,24
18,28
0,07
FIRENZE
66,13
18,25
0,07
FOGGIA
68,26
18,83
0,08
FORLÌ CESENA
66,03
18,22
0,07
FROSINONE
54,12
14,93
0,06
GENOVA
65,12
17,97
0,07
GORIZIA
64,19
17,71
0,07
GROSSETO
65,71
18,13
0,07
IMPERIA
61,57
16,99
0,07
ISERNIA
59,38
16,38
0,07
LA SPEZIA
63,44
17,50
0,07
L'AQUILA
65,98
18,20
0,07
LATINA
64,34
17,75
0,07
LECCE
59,49
16,41
0,07
LECCO
68,23
18,82
0,08
LIVORNO
64,64
17,83
0,07
LODI
66,32
18,30
0,07
LUCCA
65,04
17,94
0,07
MACERATA
63,75
17,59
0,07
MANTOVA
71,58
19,75
0,08
MASSA CARRARA
59,54
16,43
0,07
MATERA
63,25
17,45
0,07
MESSINA
63,99
17,65
0,07
MILANO
65,36
18,03
0,07
MODENA
68,43
18,88
0,08
MONZA BRIANZA
65,36
18,03
0,07
NAPOLI
61,36
16,93
0,07
NOVARA
66,99
18,48
0,07
NUORO
66,44
18,33
0,07
ORISTANO
68,59
18,92
0,08
PADOVA
68,18
18,81
0,07
PALERMO
63,40
17,49
0,07
PARMA
69,38
19,14
0,08
PAVIA
68,18
18,81
0,07
PERUGIA
65,09
17,96
0,07
PESARO URBINO
62,84
17,34
0,07
PESCARA
62,40
17,22
0,07
PIACENZA
69,07
19,06
0,08
PISA
65,53
18,08
0,07
PISTOIA
69,85
19,27
0,08
PORDENONE
64,39
17,77
0,07
POTENZA
54,48
15,03
0,06
PRATO
65,88
18,18
0,07
RAGUSA
60,73
16,76
0,07
RAVENNA
64,64
17,83
0,07
REGGIO CALABRIA
57,93
15,98
0,06
REGGIO EMILIA
70,25
19,38
0,08
RIETI
62,30
17,19
0,07
RIMINI
65,92
18,19
0,07
ROMA
74,25
20,49
0,08
ROVIGO
64,74
17,86
0,07
SALERNO
63,87
17,62
0,07
SASSARI
60,82
16,78
0,07
SAVONA
62,30
17,19
0,07
SIENA
67,57
18,64
0,07
SIRACUSA
64,42
17,77
0,07
SONDRIO
64,55
17,81
0,07
TARANTO
62,14
17,14
0,07
TERAMO
63,43
17,50
0,07
TERNI
62,37
17,21
0,07
TORINO
68,19
18,81
0,08
TRAPANI
62,72
17,30
0,07
TRENTO
73,85
20,38
0,08
TREVISO
69,30
19,12
0,08
TRIESTE
63,84
17,61
0,07
UDINE
62,86
17,34
0,07
VARESE
67,41
18,60
0,07
VENEZIA
67,28
18,56
0,07
VERB. C. OSSOLA
69,71
19,23
0,08
VERCELLI
67,76
18,69
0,07
VERONA
66,70
18,40
0,07
VIBO VALENTIA
57,65
15,91
0,06
VICENZA
67,48
18,62
0,07
VITERBO
62,84
17,34
0,07
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 34
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 22
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.Dirett. 7 giugno 2012
D.M. 7 dicembre 2012
D.M. 16 novembre 2012
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