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SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Presidente: A. Mazziotti Gomez De Teran- Relatore: M. Casaccia
F A T T O
Con
la sentenza impugnata emessa in forma semplificata ai sensi del comma 3
dell’art. 9 della Legge 21.7.2000, n. 205, il giudice di prime cure ha
dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte in quanto la
controversia dedotta in giudizio coinvolge non già recuperi di somme
indebitamente percepite o di assegni accessori con funzione di
trattamento pensionistico, come tali rientrante nell’ambito della
giurisdizione pensionistica, bensì il recupero di somme dovute a titolo
di imposta.
Avverso
tale sentenza ha proposto appello il Sig. G. per violazione degli artt.
37 e 99 e 386 del c.p.c.; per violazione e mancata applicazione della
sentenza n. 378 del 1989 della Corte Costituzionale, per violazione
dell’art. 34 del D.P.R. 29.9.73, n. 601, per violazione dell’art. 360,
nn. 3 e 5, del c.p.c. e per erronea e difettosa motivazione.
Al
riguardo l’Avvocato difensore sostiene che la domanda giudiziale non
deve essere considerata nella sua formulazione letterale, ma soprattutto
nel suo contenuto sostanziale; il giudice per l’art. 99 del c.p.c. deve
accertare il fondamento giuridico della domanda, e nella specie si
trattava di recupero di indebiti in relazione ai quali la Cassazione ha
riconosciuto che la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti.
Trattandosi, pertanto, di provvedimenti conseguenti ad un assunto
indebito arricchimento connesso al trattamento pensionistico tabellare
la giurisdizione non poteva che spettare alla Corte dei Conti.
L’esenzione IRPEF coinvolta nel presente giudizio andava riconosciuta
non soltanto ai trattamenti pensionistici dei militari di leva, bensì ai
trattamenti pensionistici dei militari che avessero svolto servizio di
leva volontario, quali allievi ufficiali di complemento, agenti ed
ausiliari della Polizia di Stato, ausiliari dell’Arma dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza e su tale materia soltanto la Corte dei Conti
ha il potere giurisdizionale di decidere. Pertanto, il ricorrente
insiste affinché venga dichiarata l’esenzione della pensione
privilegiata tabellare dall’IRPEF con la conseguente irripetibilità
delle somme trattenute a titolo di restituzione dell’accertato indebito
nonché di qualsiasi altra somma trattenuta nelle more del giudizio; e
con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento della
D.P.T. di Venezia n. 6613 con cui si sottoponeva a ritenuta fiscale
IRPEF la pensione privilegiata tabellare goduta dall’appellante e del
successivo provvedimento dell’INPDAP prot. n. 3211 dell’1.3.2000 con cui
era stato disposto il recupero a titolo di conguaglio fiscale di L.
6.268.215.
Con
memoria depositata il 20.5.2005 l’INPDAP ha fatto presente che la
decisione della Corte dei Conti in materia di indebito non si estende
alle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme di natura
non pensionistica poiché il discrimine per l’individuazione del giudice
competente è costituita dal tipo di somme indebitamente percepite e non
già dalla natura dei crediti sui quali viene a gravare il recupero.
Trattandosi di somme dovute a titolo di imposte la materia non rientra
nella giurisdizione della Corte bensì delle Commissioni Tributarie.
Ciò
detto in via preliminare, nel merito l’INPDAP rappresenta che il
trattamento pensionistico tabellare ha natura risarcitoria e perciò
soggetto ad un regime giuridico diverso da quello del trattamento
pensionistico ordinario. Conseguentemente insiste per la conferma della
sentenza impugnata.
Con
memoria difensiva depositata sempre il 20.5.2005 l’Avv. Frataccia fa
presente che non è soggetto ad oneri fiscali il trattamento
pensionistico tabellare e da qui la restituzione delle somme di cui era
stato disposto il recupero.
La
sentenza impugnata con cui è stato dichiarato il difetto di
giurisdizione della Corte dei Conti, a giudizio dell’Avvocato, va
riformata perché il rapporto intercorre tra il soggetto percettore di
trattamento pensionistico tabellare e l’Ente erogatore del trattamento
medesimo. Questo è il presupposto da cui trae origine l’oggetto
sostanziale della domanda e da qui la giurisdizione esclusiva della
Corte che si estende anche alle controversie relative ad atti di
recupero dei ratei di pensione già erogati.
Secondo
la Cassazione rientrano nella giurisdizione della Corte non solo le
controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle
relative ai provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di
pensione senza che al riguardo sussiste alcun potere discrezionale della
P.A..
Nella
fattispecie si è di fronte ad un’azione in contrasto con un
provvedimento di recupero di un presunto indebito e con riferimento a
tale materia la giurisdizione è stata trasferita da un trentennio dal
Consiglio di Stato alla Corte dei Conti perché praticamente si tratta di
un ricalcolo di pensione. Perciò insiste l’Avvocato per l’accoglimento
del ricorso, la dichiarazione del giurisdizione del giudice adito,
l’annullamento dei provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Sig.
G., con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nella
pubblica udienza odierna è intervenuto l’Avv. D’Alessio, il quale si è
rimesso agli atti scritti insistendo in particolare nella declaratoria
di giurisdizione di questa Corte in quanto la materia coinvolta concerne
comunque un trattamento pensionistico e non già una materia tributaria.
Viceversa,
la Dott.ssa Maria Carmela Viola ha sostenuto che la sentenza di prime
cure debba essere confermata perché trattasi di un rapporto tra Ente
impositore e soggetto percettore di un reddito.
D I R I T T O
Nella
controversia in esame non viene in questione un rapporto pensionistico,
ovvero un recupero di somme indebitamente percepite o di assegni
accessori al trattamento pensionistico, bensì una materia squisitamente
tributaria. Infatti, la giurisdizione si determina in base alla domanda
ed ai fatti che dall’attore sono posti a fondamento della stessa per
stabilire la giurisdizione del giudice adito. Non c’è dubbio che
trattandosi di somme dovute a titolo di imposte la materia non può che
rientrare nella giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie.
Peraltro, trattandosi di un trattamento privilegiato tabellare, che ha
comunque una natura risarcitoria, si è in presenza di un vero e proprio
reddito a fronte del quale l’Ente impositore opera a tutela degli
interessi dell’Erario.
Di
conseguenza la sentenza impugnata va confermata e l’appello proposto
dall’interessato Sig. G.M. va respinto con la conferma del difetto di
giurisdizione della Corte dei Conti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dal Sig. G.M. e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.
Depositato nella Segreteria il 13 LUG. 2005 |
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