Translate

mercoledì 27 marzo 2013

Sentenza n. 263/2005 del 13 luglio 2005 - Sezione II centrale – Pensioni– Recup.imposta su pensioni




Nuova pagina 1


 
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Presidente: A. Mazziotti Gomez De Teran- Relatore: M. Casaccia

F A T T O

Con la sentenza impugnata emessa in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della Legge 21.7.2000, n. 205,  il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte in quanto la controversia dedotta in giudizio coinvolge non già recuperi di somme indebitamente percepite o di assegni accessori con funzione di trattamento pensionistico, come tali rientrante nell’ambito della giurisdizione pensionistica, bensì il recupero di somme dovute a titolo di imposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. G. per violazione degli artt. 37 e 99 e 386 del c.p.c.; per violazione e mancata applicazione della sentenza n. 378 del 1989 della Corte Costituzionale, per violazione dell’art. 34 del D.P.R. 29.9.73, n. 601, per violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, del c.p.c. e per erronea e difettosa motivazione.
Al riguardo l’Avvocato difensore sostiene che la domanda giudiziale non deve essere considerata nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nel suo contenuto sostanziale; il giudice per l’art. 99 del c.p.c. deve accertare il fondamento giuridico della domanda, e nella specie si trattava di recupero di indebiti in relazione ai quali la Cassazione ha riconosciuto che la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. Trattandosi, pertanto, di provvedimenti conseguenti ad un assunto indebito arricchimento connesso al trattamento pensionistico tabellare la giurisdizione non poteva che spettare alla Corte dei Conti. L’esenzione IRPEF coinvolta nel presente giudizio andava riconosciuta non soltanto ai trattamenti pensionistici dei militari di leva, bensì ai trattamenti pensionistici dei militari che avessero svolto servizio di leva volontario, quali allievi ufficiali di complemento, agenti ed ausiliari della Polizia di Stato, ausiliari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e su tale materia soltanto la Corte dei Conti ha il potere giurisdizionale di decidere. Pertanto, il ricorrente insiste affinché venga dichiarata l’esenzione della pensione privilegiata tabellare dall’IRPEF con la conseguente irripetibilità delle somme trattenute a titolo di restituzione dell’accertato indebito nonché di qualsiasi altra somma trattenuta nelle more del giudizio; e con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento della D.P.T. di Venezia n. 6613 con cui si sottoponeva a ritenuta fiscale IRPEF la pensione privilegiata tabellare goduta dall’appellante e del successivo provvedimento dell’INPDAP prot. n. 3211 dell’1.3.2000 con cui era stato disposto il recupero a titolo di conguaglio fiscale di L. 6.268.215.
Con memoria depositata il 20.5.2005 l’INPDAP ha fatto presente che la decisione della Corte dei Conti in materia di indebito non si estende alle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme di natura non pensionistica poiché il discrimine per l’individuazione del giudice competente è costituita dal tipo di somme indebitamente percepite e non già dalla natura dei crediti sui quali viene a gravare il recupero. Trattandosi di somme dovute a titolo di imposte la materia non rientra nella giurisdizione della Corte bensì delle Commissioni Tributarie.
Ciò detto in via preliminare, nel merito l’INPDAP rappresenta che il trattamento pensionistico tabellare ha natura risarcitoria e perciò soggetto ad un regime giuridico diverso da quello del trattamento pensionistico ordinario. Conseguentemente insiste per la conferma della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva depositata sempre il 20.5.2005 l’Avv. Frataccia fa presente che non è soggetto ad oneri fiscali il trattamento pensionistico tabellare e da qui la restituzione delle somme di cui era stato disposto il recupero.
La sentenza impugnata con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, a giudizio dell’Avvocato, va riformata perché il rapporto intercorre tra il soggetto percettore di trattamento pensionistico tabellare e l’Ente erogatore del trattamento medesimo. Questo è il presupposto da cui trae origine l’oggetto sostanziale della domanda e da qui la giurisdizione esclusiva della Corte che si estende anche alle controversie relative ad atti di recupero dei ratei di pensione già erogati.
Secondo la Cassazione rientrano nella giurisdizione della Corte non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative ai provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione senza che al riguardo sussiste alcun potere discrezionale della P.A..
Nella fattispecie si è di fronte ad un’azione in contrasto con un provvedimento di recupero di un presunto indebito e con riferimento a tale materia la giurisdizione è stata trasferita da un trentennio dal Consiglio di Stato alla Corte dei Conti perché praticamente si tratta di un ricalcolo di pensione. Perciò insiste l’Avvocato per l’accoglimento del ricorso, la dichiarazione del giurisdizione del giudice adito, l’annullamento dei provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Sig. G., con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l’Avv. D’Alessio, il quale si è rimesso agli atti scritti insistendo in particolare nella declaratoria di giurisdizione di questa Corte in quanto la materia coinvolta concerne comunque un trattamento pensionistico e non già una materia tributaria.
Viceversa, la Dott.ssa Maria Carmela Viola ha sostenuto che la sentenza di prime cure debba essere confermata perché trattasi di un rapporto tra Ente impositore e soggetto percettore di un reddito.
 
D I R I T T O

Nella controversia in esame non viene in questione un rapporto pensionistico, ovvero un recupero di somme indebitamente percepite o di assegni accessori al trattamento pensionistico, bensì una materia squisitamente tributaria. Infatti, la giurisdizione si determina in base alla domanda ed ai fatti che dall’attore sono posti a fondamento della stessa per stabilire la giurisdizione del giudice adito. Non c’è dubbio che trattandosi di somme dovute a titolo di imposte la materia non può che rientrare nella giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie. Peraltro, trattandosi di un trattamento privilegiato tabellare, che ha comunque una natura risarcitoria, si è in presenza di un vero e proprio reddito a fronte del quale l’Ente impositore opera a tutela degli interessi dell’Erario.
Di conseguenza la sentenza impugnata va confermata e l’appello proposto dall’interessato Sig. G.M. va respinto con la conferma del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
 
P.Q.M.
 
definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dal Sig. G.M. e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.

Depositato nella Segreteria il 13 LUG. 2005


Nessun commento: