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mercoledì 27 marzo 2013

Guardia di Finanza - Trasferimento d'autorità in Comune diverso Indennità trasferimento




Guardia di Finanza - Trasferimento d'autorità in Comune diverso Indennità trasferimento - La disciplina di cui alla legge n. 86 del 29 marzo 2001 dispone che con il cambiamento della sede di servizio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia mediante trasferimento in Comune diverso da quello precedente spetta l'indennità di trasferimento se questo è disposto di autorità (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. I, 16 marzo 2009, n. 482).

Cons. Stato Sez. IV, 20-07-2011, n. 4376
Ministero dell'Economia e delle Finanze e altri c. Pe.Ni. e altri

FONTI
Massima redazionale, 2011
N. 04376/2011REG.PROV.COLL.

N. 04084/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2009, proposto dal:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;


contro

i sigg. -

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – sede di Lecce – Sezione I^ - n. 482 del 16 marzo 2009, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento di sede;




Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. -- con il quale hanno controdedotto alle avverse tesi esposte nell’appello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giustina Noviello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – E’ appellata la sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n. 482 del 16 marzo 2009 che ha accolto il ricorso proposto dal sig. #################### #################### ed altri quattordici militari del Corpo della Guardia Finanza per l’annullamento del provvedimento n. 15981/620, datato 23.5.2003 , del Comando Centro Navale di (Lpd) di detto Corpo, con il quale è stato negato il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta l’indennità di prima sistemazione di cui alla legge n.863 del 1973 e l’indennità ex lege n. 86 del 2001, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o conseguente, anche non conosciuto, nonché per l’accertamento del relativo diritto dalla data di trasferimento e

per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di dette indennità ,oltre interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del diritto a detta indennità a quello di effettivo soddisfo della pretesa economica.

In particolare, detto Giudicante di prime cure ha ritenuto che il trasferimento dell’intero gruppo aereonavale di stanza a (Lpd) nella nuova sede di (Lpd), con decorrenza dal 26 giugno 2002, costituisca trasferimento autoritativo, ai sensi delle citate leggi, che ha determinato inequivocabilmente un mutamento della loro sede di servizio per cui spettano le indennità rivendicate, situandosi la nuova sede di servizio ((Lpd)) in un comune diverso da quello di provenienza ((Lpd)).

Ha soggiunto che non può, pertanto, essere condivisa la tesi della amministrazione la quale eccepisce la sussistenza, nella specie, di un trasferimento c.d. figurativo -tale dovendo intendersi il movimento di personale dipendente cui però non si riconnetta un cambiamento dell’area di operatività- in quanto “…la tesi in questione non è coerente al dato normativo di riferimento il quale non autorizza affatto la distinzione prospettata dalla difesa erariale tra trasferimento figurativo e trasferimento effettivo. Ciò che conta è che il trasferimento abbia provocato un cambiamento della sede di servizio , ossia il materiale esercizio della attività lavorativa in un luogo fisico diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla area di operatività o dagli incarichi ricoperti dal militare dipendente…”.

Ha concluso, infine, il Giudice di primo grado affermando che, conseguentemente, “…al mutamento della sede di servizio si correla, così, la necessità di compensare il disagio subito dal dipendente il quale ha, dunque, diritto a percepire la indennità di trasferimento nei termini previsti dalla disciplina di settore…” e che “…analoghe considerazioni possono svolgersi a favore del diritto dei ricorrenti a percepire la indennità di prima sistemazione, contemplata dalla legge 18 dicembre 1978 n.836…” in quanto “…anche detta provvidenza , nell’impianto disegnato dal legislatore del 1978, risulta doverosamente spettante, posto che l’art 21 della legge da ultimo citata riconosce l’indennità in parola al dipendente trasferito tout court , senza ulteriori specificazioni ma prevedendo, semmai, una decurtazione in caso di mancato trasferimento nella nuova sede di
servizio della famiglia del dipendente…”.

2. – Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando generale della Guardia di Finanza hanno chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi di diritto:

i)- irricevibilità del ricorso introduttivo di primo grado in quanto proposto tardivamente rispetto alla data di emanazione del primo provvedimento di impiego nella nuova sede;

ii)- infondatezza delle pretese indennitarie avanzate poiché difetterebbe un reale trasferimento di sede essendosi verificata una semplice ridislocazione per motivi logistici di un intero reparto nel medesimo ambito territoriale di influenza (nella specie dalla sede di (Lpd) e quella “prossima” (poco più di dieci Km) di (Lpd)) che, alla stregua della costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo, non costituirebbe presupposto sufficiente al riconoscimento delle rivendicate indennità di trasferimento e di prima sistemazione.

3. – Con ordinanza n. 2989, emessa nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2009, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare delle appellanti Amministrazioni di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

4. – Si sono costituiti in giudizio i militari appellati con controricorso con il quale hanno diffusamente argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello del quale hanno chiesto la reiezione.

5. – All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

6 – Tutto ciò premesso, in punto di fatto, può darsi ingresso all’esame dei motivi di appello.

6. 1 – Il primo di essi, con il quale si eccepisce l’irricevibilità del ricorso di primo grado, è infondato perché oggetto del giudizio non è il provvedimento di trasferimento dei militari appellati e, quindi, la connessa questione della legittimità o meno dello stesso provvedimento, bensì la spettanza o meno della pretesa economica connessa, sulla quale, peraltro, l’Amministrazione si era inizialmente espressa una prima volta, ancorché in via interlocutoria, in modo non sfavorevole agli appellati (cfr. nota n. 30686 del 7 novembre 2002, citata dagli appellati senza essere smentiti sul punto) tanto da ritenere necessario rimettere la questione ed ogni definitiva decisione al Comando Generale del Corpo.

6.2 – Né diversa sorte può avere il secondo motivo di appello che, pertanto, deve considerarsi infondato, per le seguenti considerazioni.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Sezione -formatasi con le decisioni n. 1262 del 1998, n. 3099 del 2000 e n. 4760 del 2005 e richiamata sia nell’appello, sia nell’ordinanza cautelare emessa nel corso del presente grado di giudizio- si è formata sulla previgente regolamentazione della fattispecie (legge n.100 del 1987) che collegava l’indennità di trasferimento all’indennità di missione e poneva un limite chilometrico minimo (10 Km), invece assente nella vigente legislazione in materia;

La nuova disciplina di cui alla legge n. 86 del 29 marzo 2001, applicata nella fattispecie, non prevede più, infatti, alcun minimo chilometrico e la giurisprudenza formatasi di recente sull’interpretazione da darsi a detta nuova normativa (C.G.A.R.S. n. 1071 del 2009 e C.d.S., sez. VI^, n. 8211 del 2010) ha chiarito che con il cambiamento della sede di servizio mediante trasferimento in Comune diverso da quello precedente spetta l’indennità di trasferimento se questo è disposto di autorità.

Infatti, detta giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha affermato che l’indennità di trasferimento di cui si discute ha una sua specifica ed autonoma disciplina, che è basata su presupposti compiutamente regolati dalla nuova norma così riassumibili: - trasferimento del militare di autorità; - predeterminazione del criterio di quantificazione dell’indennità non più rda ricavare mediante rinvio ad altre disposizioni; - ubicazione della nuova sede di servizio in Comune diverso da quello di provenienza.

Né, a parere del Collegio, può essere validamente opposto il rilievo della “…nuova dislocazione nello stesso ambito territoriale del reparto militare…”, quale presupposto legittimante il diniego, sia perché la norma non prevede la valutazione di un tale elemento, sia perché, in ogni caso, nel caso in esame, l’ambito territoriale militare di (Lpd) é diverso da quello di (Lpd), dipendendo le relative sedi militari da distinti Comandi, come hanno affermato gli appellati militari senza essere smentiti sul punto dalla difesa dell’Amministrazione;

Inoltre, quand’anche volesse ritenersi ancora applicabile nel nuovo regime la condizione della distanza minima di 10 Km prevista dalla previgente disciplina, pur tuttavia l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere agli appellati l’indennità di trasferimento e di prima sistemazione perché, con riferimento alla prima di dette misure, la distanza tra i Comuni di (Lpd) e (Lpd) è ben superiore ai citati 10 Km (circa 20) e, quanto alla seconda, è la stessa Amministrazione che ne ha escluso l’applicabilità più volte anche con circolari, come riferito dagli appellati senza essere smentiti da controparte neppure su tale punto.

Infine, va segnalato che, in altri casi (cfr. ad es. nota n. 10690 del 14 luglio 2004 del Comando aereonavale della Guardia di Finanza) è stata già condivisa tale interpretazione della legge n. 86 del 2001, laddove è stata riconosciuta la diversità concreta della disciplina recata da detta legge, rispetto a quella previgente e si è affermato che rileva esclusivamente il dato che il Comune in cui si è chiamati a lavorare sia diverso da quello in cui precedentemente si prestava servizio, così esprimendo l’avviso che rileva, ai fini della citata legge n. 86 del 2001, esclusivamente il concreto spostamento fisico della sede di lavoro che, nella specie, è materialmente avvenuto da (Lpd) a (Lpd).

Consegue che il “trasferimento figurativo” richiamato nelle difese delle appellanti Amministrazioni è ipotizzabile, alla luce della nuova regolamentazione del 2001, soltanto quando il mutamento della sede istituzionale dell’Unità militare non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un Comune diverso dal precedente.

7. – In conclusione l’appello è infondato e come tale merita di essere respinto.

8. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il Collegio di poter disporre l’integrale compensazione delle stesse tra le parti, attesa la novità della questione interpretativa trattata alla data (2003) di proposizione del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4084 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:



Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere





 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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