Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6157
Svolgimento del processo
Il sig. L. D. F. M. riferisce di aver prestato servizio
in qualità di Comandante del distaccamento della polizia stradale di (Lpd) e di
essere stato successivamente collocato in quiescenza per inabilità fisica.
Egli riferisce, altresì, che in data 28 gennaio 2004 gli
veniva notificato il rapporto informativo per l'anno 2002, con il quale gli
veniva attribuito un punteggio complessivo di 53 e un giudizio sintetico di "distintò
(mentre l'anno precedente il giudizio sintetico era stato "ottimo').
Dall'esame del rapporto informativo in questione, risulta
che il mancato riconoscimento del giudizio di "ottimò fosse dipeso dal fatto che
l'appellante: "ha impartito più volte disposizioni al personale in contrasto con
le finalità del servizio" e che, "rappresentante d'istituzione, quale il
distaccamento di Polizia stradale, ha avuto rapporti esterni considerati
sconvenienti".
Le risultanze del rapporto informativo venivano impugnate
dal sig. D. F. M. dinanzi alla Commissione per il personale del ruolo degli
Ispettori della
Polizia
di
Stato,
la quale, con provvedimento in data 4 maggio 2005, respingeva il ricorso
ritenendolo infondato in relazione al giudizio globale espresso in relazione
all'attività svolta e al comportamento tenuto dall'appellante nel corso
dell'anno di riferimento.
A questo punto della vicenda, quindi, il sig. D. F. M.
impugnava il rapporto informativo per il 2002 e la decisione negativa della
Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della
Polizia
di
Stato
dinanzi al T.A.R. per l'Abruzzo (sezione staccata di Pescara).
Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale adìto
respingeva il ricorso ritenendolo infondato.
Detta pronuncia veniva gravata in sede di appello dal
sig. D. F. M. il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico, complesso
motivo di gravame (Motivazione illogica, contraddittoria e generica. Eccesso di
potere per carenza istruttoria - Illogicità manifesta).
Le ragioni dell'appello possono essere così sintetizzate:
In primo luogo, l'amministrazione avrebbe violato il
disposto di cui agli articoli
62 e segg. del
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, il quale impone di fornire adeguata
motivazione in ordine alle ragioni in fatto e in diritto sottese all'espressione
di una determinata valutazione.
In secondo luogo, pur essendo innegabile che le mancanze
sul servizio poste in essere dall'appellante avevano avuto seguiti concreti in
sede penale e disciplinare, tuttavia di tanto non si sarebbe dovuto tenere conto
in sede di predisposizione del rapporto informativo, atteso che tanto la
condanna penale, tanto la sanzione disciplinare inflitta erano intervenute in un
torno temporale successivo al periodo oggetto della valutazione (anno 2002), con
la conseguenza che l'amministrazione non avrebbe potuto tenere conto dei primi
al fine di operare la seconda.
In terzo luogo, il T.A.R. avrebbe omesso di tenere in
considerazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tanto è possibile
procedere a un abbassamento del giudizio espresso in sede di rapporto
informativo, in quanto all'interessato vengano contestati fatti specifici e di
singolare gravità.
In quarto luogo, gli atti oggetto di impugnativa
risulterebbero viziati per contraddittorietà fra risultanze dell'istruttoria e
contenuto del provvedimento finale. Ciò, in quanto per un verso il rapporto
informativo avrebbe riconosciuto all'appellante il massimo punteggio per ciò che
riguarda le voci di valutazione relative alla corretta gestione del personale,
mentre - per altro verso - il deteriore punteggio sarebbe stato dovuto a
manchevolezze proprio nella gestione del personale (nell'ambito del rapporto
informativo, infatti, si contesta all'appellante di aver"impartito più volte
disposizioni al personale in contrasto con le finalità del servizio").
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno il
quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il
ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in
appello proposto dall'ex Comandante del distaccamento della polizia stradale di
(Lpd) (successivamente collocato in quiescenza per inabilità fisica) avverso gli
atti con cui l'amministrazione di appartenenza ha espresso nei suoi confronti un
giudizio di "distintò in sede di predisposizione del rapporto informativo
sull'attività svolta nel corso del 2002.
2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle
questioni relative alla sussistenza di un effettivo interesse a ricorrere,
atteso che il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
3. Giova premettere che la valutazioni sottese alla
predisposizione del rapporto informativo di cui agli articoli
62 e seguenti del
d.P.R. 335 del 1982 sono caratterizzate da lata discrezionalità
valutativa, ragione per cui i giudizi in tale occasione espressi possono
comportare l'annullamento in sede giurisdizionale solo in caso di palesi profili
di incongruità ed irragionevolezza, nella specie non sussistenti.
Giova, altresì, premettere in punto di fatto che le
specifiche mancanze poste in essere dall'odierno appellante nella prestazione
del servizio hanno dato origine:
a) a un'inchiesta amministrativa conclusasi nel marzo
2003 con accertamento della fondatezza dei rilievi mossi;
b) a un procedimento penale conclusosi con una sentenza
di condanna resa in data 30 marzo 2005; c) a un procedimento disciplinare,
conclusosi con l'irrogazione a carico dell'appellante della sanzione del
richiamo scritto in data 23 agosto 2002.
Le mancanze in questione (riferibili alle sconvenienti
frequentazioni dell'appellante e all'aver impartito al personale dipendente
disposizioni in contrasto con le finalità del servizio) non solo coincidono
sotto il profilo oggettivo con quelle che hanno dato luogo all'espressione del
giudizio all'origine dei fatti di causa, ma risultano essere state adeguatamente
valutate dall'amministrazione, con motivazione univoca, se pure sinteticamente
espressa.
Al riguardo si osserva che, se per un verso è vero che
l'inchiesta amministrativa e il giudizio penale si erano concluse in date
successive rispetto al periodo oggetto di valutazione (rispettivamente,
collocandosi nel marzo del 2003 e nel marzo del 2005); per altro verso ciò che
rileva ai fini del presente giudizio è che tanto l'inchiesta amministrativa,
tanto la sentenza penale avessero ad oggetto i medesimi fatti e il medesimo
periodo in relazione ai quali è stato espresso il giudizio all'origine del
presente appello.
Per di più, la sanzione disciplinare del richiamo scritto
è stata irrogata a cario dell'appellante nel pieno corso del periodo oggetto di
valutazione (agosto del 2002).
Conseguentemente, risulta scevro dalle censure rubricate
l'operato dell'amministrazione, la quale ha valutato in modo autonomo taluni
fatti censurabili i quali già emergevano nella propria materialità, traendone le
conseguenze in termini valutativi, prima ancora che in relazione ai medesimi
fatti fossero adottati provvedimenti sanzionatori in sede disciplinare e penale.
Del resto, nel corso del presente giudizio l'appellante
non ha fornito alcun elemento idoneo a rendere noti gli esiti dei gravami che
sarebbero stati proposti avverso la sentenza penale di condanna e avverso la
sanzione disciplinare del richiamo scritto.
Del pari, è infondato il motivo di appello con il quale
si lamenta che l'abbassamento del giudizio espresso per l'anno precedente non
sia stato collegato alla contestazione di fatti di specifica gravità.
In contrario si osserva che le contestazioni mosse
all'appellante emergevano con sufficiente chiarezza dalle motivazioni poste a
corredo del rapporto informativo e che - più in generale - il giudizio
complessivamente espresso nei suoi confronti risultava giustificato alla luce di
una valutazione globale in ordine all'attività svolta e in ordine al generale
comportamento tenuto nel corso dell'anno di riferimento.
Si osserva, infine, non sussiste in concreto la lamentata
contraddittorietà fra le risultanze dell'istruttoria e il contenuto del
provvedimento finale.
Ed infatti, la circostanza per cui il rapporto
informativo avesse espresso un giudizio positivo in relazione alla capacità
dell'appellante di addestrare e di istruire il personale assegnato e di
intrattenere buoni rapporti interpersonali non risulta affatto incompatibile con
la censura rivolta, consistente nell'aver impartito disposizioni contrastanti
con le effettive finalità del servizio.
Al contrario, è evidente che l'esistenza di consolidati
vincoli interpersonali possa costituire (sia pure, in una dinamica deteriore dei
rapporti lavorativi) il presupposto per la realizzazione di comportamenti di
carattere sviatorio.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe
deve essere respinto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e
vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 6375 del 2006, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del
secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre
gli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
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