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mercoledì 27 marzo 2013

Cassazione:Intercettazioni - Indagato - Informatori - Inutilizzabilità da parte delle forze di polizia




Intercettazioni - Indagato - Informatori - Inutilizzabilità da parte delle forze di polizia

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29666
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.  Il  Tribunale  del  riesame  di Palermo,  con  l'ordinanza  sopra indicata,  ha  rigettato l'istanza presentata  ex  art.  309  c.p.p.,  nell'interesse  di            L.D.G. e          F.V.,  contro  il provvedimento  datato  13 gennaio 2001, con cui  il  giudice  per  le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva applicato la misura della  custodia carceraria nei confronti dei prevenuti in  ordine  ai delitti di tentata estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 56 e 81   cpv., art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 2, n.  3,  e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) in danno di        I.             A.S. e             D.M.G..
2.  Contro  la  predetta  ordinanza  ricorrono  per  cassazione,  con separati   atti  d'impugnazione  iscritti  in  distinti  prodecimenti (14606/11 e 16504/11), entrambi gli indagati, deducendo violazione di legge  e  vizi  di motivazione in ordine alla sussistenza  dei  gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
All'odierna udienza, fissata ex art. 127 c.p.p.,  i procedimenti  sono stati   riuniti  in  considerazione  dell'identità  di   imputazione provvisoria e stratta connessione delle questioni dedotte.Motivi della decisione
1.  Tra gli altri motivi, è stato dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata  per violazione degli artt. 203, 266, 267 e 271  c.p.p.,   e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni delle  conversazioni,  su  cui il Tribunale del riesame ha  fondato  la  sua valutazione.
I ricorrenti hanno contestato la validità dei decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato le intercettazioni che  lo riguardavano, ricordando che essi  avevano avuto origine dagli esiti dell'originaria intercettazione disposta, con decreto del  P.M. datato  24.1.2009 (tempestivamente convalidato dal g.i.p.), a  carico dell'       I. per gravi indizi di reato prospettati con nota della DIA  del  21  gennaio 2009, che riteneva la sussistenza dei  predetti indizi sulla base di "riservate acquisizioni investigative". 2.   Il  motivo  è  fondato.  Le  predette  "riservate  acquisizioni investigative",  cioè  le  informazioni  acquisite  da   informatori confidenziali,  non possono costituire indizi di reato,  da  porre  a base  delle  successive  autorizzazioni  alle  intercettazioni,   per l'inequivoco disposto dell'art. 203 c.p.p., comma 1 bis, e art.  267,
comma 1 bis, c.p.p. (introdotti dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, artt. 7 e 10),  secondo cui le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria   sono   inutilizzabili,  anche  in  fase   di   indagini preliminari, se gli informatori non sono stati interrogati o  assunti a sommarie informazioni.
Come  esattamente  osservano i ricorrenti, queste  disposizioni,  che attuano  i principi dell'art. 111 Cost. (nel testo revisionato  dalla legge  costituzionale  23  novembre 1999, n.  2),   impongono  che  al provvedimento  del g.i.p. e a quello urgente del P.M. in  materia  di intercettazioni  rimanga estraneo tutto ciò che  proviene  da  fonti anonime  o  comunque ignote, come tali non assoggettabili a  verifica giurisdizionale fino al momento dell'identificazione delle stesse.
3.  Il  provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato  con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.P.Q.M.
La  Corte  annulla  l'ordinanza impugnata e rinvia  al  tribunale  di Palermo per nuovo esame.
Manda  la  cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.  94  disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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