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mercoledì 27 marzo 2013

I dipendenti collocati a riposo entro il novembre '84 hanno diritto alla riliquidazione della buonus




I dipendenti collocati a riposo entro il novembre '84 hanno diritto alla riliquidazione della buonuscita se in possesso dei requisiti
Il ricalcolo riguarda l'inclusione di una quota dell'i.i.s., nel caso in cui il rapporto previdenziale non si sia ancora esaurito e purchè abbiano presentato a tal fine apposita domanda entro i termini


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1829/2008
Reg.Dec.
N. 950 Reg.Ric.
ANNO   2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 950 del 2003, proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti prof.ri .
contro
. in qualità di eredi, rispettivamente moglie e figli del defunto .
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, n. 635/2002, resa tra le parti;
     visto il ricorso con i relativi allegati;
     visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
     viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     visti gli atti tutti della causa;
     alla pubblica udienza del 15 gennaio 2008, relatore il Consigliere ..
     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
     1. Con gravame proposto alla Sezione di Parma del TAR per l’Emilia Romagna la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a vedersi riliquidare l’indennità di buonuscita comprensiva della quota prevista dalla legge  29.1. 1994, n.87 con ulteriore richiesta di condanna dell’O.P.A.F.S. (Opera Previdenza Assistenza Ferrovieri Stato) e/o delle Ferrovie dello Stato ad erogargli quanto spettante per tale titolo, oltre agli accessori come previsto dalla legge.
     1.1. L’adito Tribunale accoglieva in parte, con la sentenza in epigrafe specificata, la proposta impugnativa, riconoscendo il diritto dell’istante, quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre agli interessi legali (e alla rivalutazione monetaria per la parte eccedente all’importo degli interessi) sulle somme spettanti a seguito della riliquidazione stessa.
     1.2. Avverso tale sentenza è stato interposto, da parte della s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, l’odierno appello, affidato ai seguenti motivi di diritto:
     a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 29.1.1994, n.87 e di ogni altra norma e principio in materia di riliquidazione dell’indennità integrativa speciale; omessa motivazione su un punto decisivo;
     b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, L. 29.1.1994, n.87 e di ogni altra norma e principio in materia di spettanza di interessi e rivalutazione monetaria.
     Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase giudiziale, la parte appellata ha controdedotto al ricorso in esame, chiedendone la reiezione.
     1.3. Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2008 la causa, infine, assunta in decisione, su concorde richiesta delle parti.
     2. Il TAR per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, ha accolto, con la sentenza in epigrafe specificata il gravame proposto dall’originario ricorrente, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio prima del 30.11.1984, volto ad ottenere l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva della quota di indennità integrativa speciale (i.i.s.), ai sensi della legge n. 87 del 29.1.1994, e alla conseguente condanna dell’Istituto previdenziale intimata al pagamento delle spettanze relative, con interessi e rivalutazione monetaria.
     2.1. L’oggetto della controversia riguarda, dunque, l’applicazione nei riguardi della parte originariamente ricorrente della legge anzidetta, che ha modificato, in parte, la disciplina del calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993, che ha pronunciato l’illegittimità della normativa alla epoca vigente, volta ad escludere gli importi relativi all’i.i.s. dalla base di computo dell’indennità di buonuscita.
     La legge n.87/1994 ha disposto, infatti, che nella menzionata base di calcolo debba considerarsi, oltre allo stipendio, anche una quota dell’i.i.s., e, nelle disposizioni transitorie, ha anche fatto apposito riferimento ai tanti giudizi pendenti, proposti da ex dipendenti in pensione, i quali, dopo avere percepito l’indennità di buonuscita, avevano chiesto la riliquidazione della stessa con inclusione, però, nella relativa base di calcolo della i.i.s..
     Nell’ambito delle dette disposizioni transitorie, vanno considerate, in particolare, sia  quella di cui all’art. 3, comma 1, in base alla quale il trattamento previsto “viene applicato ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento"; sia quella di cui al comma 2, dello stesso art.3 cit., che  stabilisce che l’applicazione della legge stessa “ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, la quale deve essere presentata all’ente erogante su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”.
     Dalla normativa di riferimento appena richiamata, appare evidente, dunque, che anche i dipendenti posti in quiescenza anteriormente alla  data del 30.11.1984 hanno diritto alla riliquidazione nell’ipotesi caso in cui non si sia esaurito il relativo rapporto previdenziale.
     2.2. Ciò premesso e venendo all’esame degli specifici motivi posti alla base dell’odierno appello, ritiene il Collegio, innanzitutto, che non sia fondata la prima doglianza, con la quale la società ricorrente assume che l’art. 3 della legge n. 87/1994, nella parte in cui si riferisce ad un rapporto previdenziale non ancora esaurito, richiederebbe la pendenza di un rapporto giuridico di natura processuale, ossia un contenzioso pendente, al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.
     E ciò anche alla stregua della giurisprudenza consolidata della Sezione, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, secondo la quale per rapporto giuridico non esaurito deve intendersi non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, la sola istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, o sia stata comunque interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione dell'indennità di buonuscita (tra le tante, cfr. Cons. St. sez. VI, 27.5.2005, n., 2744; 31.1.2003, n.487; 13.5.2003, n.2356).
     Sulla base della richiamata normativa, anche i dipendenti collocati a riposo prima del 30.11.1984 hanno diritto, pertanto, alla riliquidazione in questione nel caso in cui il rapporto previdenziale non si sia ancora esaurito, purchè abbiano presentato, a tal fine, apposita domanda all’amministrazione entro e non oltre il termine anzidetto,  e siano in possesso, ai fini del conseguimento del richiesto beneficio, di due specifici requisiti: e cioè, da una parte, la presentazione nei termini della domanda e, dall’altra, la sussistenza di un rapporto non giuridicamente esaurito, intendendosi per tale non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, la sola istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, senza che sia necessario il requisito della pendenza del giudizio o sia stata comunque interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, (presupposto quest’ultimo che si configura non solo con la pendenza di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di buonuscita, ma anche con l’interruzione della prescrizione. (cfr. Sez VI n.2744/2005 cit).
     Non appare, di conseguenza, inficiata dai vizi di legittimità dedotti nel  motivo in esame  la gravata pronuncia, che in proposito ha ritenuto di accogliere la prima delle sopra descritte pretese della parte ricorrente, risultando documentato in atti che l’istante, successivamente alla data del suo collocamento a riposo, aveva richiesto all’Amministrazione la riliquidazione della indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo della stessa dell’i.i.s. ed essendo tali richieste, comunicate all’Ente competente mediante reiterate raccomandate con scadenza infraquinquennale, atti idonei alla messa in mora dell’Amministrazione e, conseguentemente, ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale del diritto dell’interessato alle maggiori somme spettanti per effetto dell’inclusione dell’i.i.s. nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
     2.3. Non può essere positivamente valutato nemmeno il secondo motivo dell’appello, con il quale la s.p.a Rete Ferroviaria Italiana critica il capo della sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eccedente rispetto all’importo degli interessi, sulle somme spettanti a seguito di riliquidazione dell’indennità di buonuscita; e ciò con richiamo all’art. 2, comma 4, della legge  n. 87/1994.
     Tale norma dispone, invero, che le somme “dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria”.
     Tale precisazione, in effetti - come recentemente statuito da questa Sezione in altre decisioni emesse su appelli, discussi alla pubblica udienza dell’11.1.2008, della stessa Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso analoghe sentenze dello stesso TAR per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma - concerne soltanto gli interessi e la rivalutazione eventualmente prodottisi, sulla quota riliquidata, antecedentemente alla legge n.87/1994 e alle date ivi indicate per lo scaglionamento delle corresponsioni, essendo, infatti, la citata legge successiva alla pronuncia n.243/1993 della sentenza Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali, e dunque con potenziale effetto “ex tunc”, con riferimento al nascere del diritto, le norme che non prevedevano meccanismi di computo dell'i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto, per non essere rispettato il principio di sufficienza delle retribuzioni, anche differite, stabilito dall'art. 36 della Costituzione ed avendo, peraltro, affermato i giudici costituzionali che i meccanismi di computo dell'i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto “saranno realizzati dal legislatore secondo scelte discrezionali …, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, per rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo” e che l'intervento del legislatore “deve avvenire con adeguata tempestività”, pur nella difficoltà di reperimento e di destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari che ne conseguono, nell’ambito dell'impostazione e della formulazione di scelte globali della politica di bilancio.
     Il divieto di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, ex art. 2, comma 4, della legge n. 87/1994, perciò - come ribadito nelle recenti menzionate decisioni della Sezione - non incide affatto sull’ipotesi di ritardo nei pagamenti delle quote, rispetto alle date espressamente e innovativamente stabilite dall’art. 3, ritardo al quale devono essere applicati i principi individuati in materia dal Consiglio di Stato secondo cui il tardivo pagamento dei crediti previdenziali produce interessi, con rivalutazione monetaria, secondo i criteri di legge.
     Anche la doglianza da ultimo esaminata deve essere, pertanto, disattesa.
     2.4. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il ricorso in appello va dunque respinto.
     Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per disporre, tra le parti in causa, la compensazione delle spese dell’attuale fase di giudizio.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto,  conferma la sentenza impugnata.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
..
 
Presidente
.
Consigliere       Segretario

 
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il....22/04/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 950/2003


FF

 

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