I dipendenti collocati a riposo entro il novembre '84 hanno diritto alla riliquidazione della buonuscita se in possesso dei requisiti |
Il ricalcolo riguarda l'inclusione di una quota dell'i.i.s., nel caso in cui il rapporto previdenziale non si sia ancora esaurito e purchè abbiano presentato a tal fine apposita domanda entro i termini |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1829/2008Reg.Dec.
N. 950 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 950 del 2003, proposto da Rete Ferroviaria
Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti prof.ri
.
contro
. in qualità di eredi, rispettivamente moglie e figli del defunto .
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, n. 635/2002, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 15 gennaio 2008, relatore il Consigliere ..
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.
Con gravame proposto alla Sezione di Parma del TAR per l’Emilia Romagna
la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a
vedersi riliquidare l’indennità di buonuscita comprensiva della quota
prevista dalla legge 29.1. 1994, n.87 con ulteriore richiesta di
condanna dell’O.P.A.F.S. (Opera Previdenza Assistenza Ferrovieri Stato)
e/o delle Ferrovie dello Stato ad erogargli quanto spettante per tale
titolo, oltre agli accessori come previsto dalla legge.
1.1.
L’adito Tribunale accoglieva in parte, con la sentenza in epigrafe
specificata, la proposta impugnativa, riconoscendo il diritto
dell’istante, quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, alla
riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre agli interessi legali
(e alla rivalutazione monetaria per la parte eccedente all’importo
degli interessi) sulle somme spettanti a seguito della riliquidazione
stessa.
1.2.
Avverso tale sentenza è stato interposto, da parte della s.p.a. Rete
Ferroviaria Italiana, l’odierno appello, affidato ai seguenti motivi di
diritto:
a)
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 29.1.1994, n.87 e di
ogni altra norma e principio in materia di riliquidazione dell’indennità
integrativa speciale; omessa motivazione su un punto decisivo;
b)
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, L. 29.1.1994,
n.87 e di ogni altra norma e principio in materia di spettanza di
interessi e rivalutazione monetaria.
Ricostituitosi
il contraddittorio nell’attuale fase giudiziale, la parte appellata ha
controdedotto al ricorso in esame, chiedendone la reiezione.
1.3. Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2008 la causa, infine, assunta in decisione, su concorde richiesta delle parti.
2.
Il TAR per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, ha accolto, con la
sentenza in epigrafe specificata il gravame proposto dall’originario
ricorrente, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal
servizio prima del 30.11.1984, volto ad ottenere l’accertamento del
proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita
comprensiva della quota di indennità integrativa speciale (i.i.s.), ai
sensi della legge n. 87 del 29.1.1994, e alla conseguente condanna
dell’Istituto previdenziale intimata al pagamento delle spettanze
relative, con interessi e rivalutazione monetaria.
2.1.
L’oggetto della controversia riguarda, dunque, l’applicazione nei
riguardi della parte originariamente ricorrente della legge anzidetta,
che ha modificato, in parte, la disciplina del calcolo della buonuscita
spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993, che ha pronunciato
l’illegittimità della normativa alla epoca vigente, volta ad escludere
gli importi relativi all’i.i.s. dalla base di computo dell’indennità di
buonuscita.
La
legge n.87/1994 ha disposto, infatti, che nella menzionata base di
calcolo debba considerarsi, oltre allo stipendio, anche una quota
dell’i.i.s., e, nelle disposizioni transitorie, ha anche fatto apposito
riferimento ai tanti giudizi pendenti, proposti da ex dipendenti in
pensione, i quali, dopo avere percepito l’indennità di buonuscita,
avevano chiesto la riliquidazione della stessa con inclusione, però,
nella relativa base di calcolo della i.i.s..
Nell’ambito
delle dette disposizioni transitorie, vanno considerate, in
particolare, sia quella di cui all’art. 3, comma 1, in base alla quale
il trattamento previsto “viene applicato ai dipendenti che siano cessati
dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a
quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti
attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo
trattamento"; sia quella di cui al comma 2, dello stesso art.3 cit.,
che stabilisce che l’applicazione della legge stessa “ai dipendenti già
cessati dal servizio avviene a domanda, la quale deve essere presentata
all’ente erogante su apposito modello nel termine perentorio del 30
settembre 1994”.
Dalla
normativa di riferimento appena richiamata, appare evidente, dunque,
che anche i dipendenti posti in quiescenza anteriormente alla data del
30.11.1984 hanno diritto alla riliquidazione nell’ipotesi caso in cui
non si sia esaurito il relativo rapporto previdenziale.
2.2.
Ciò premesso e venendo all’esame degli specifici motivi posti alla base
dell’odierno appello, ritiene il Collegio, innanzitutto, che non sia
fondata la prima doglianza, con la quale la società ricorrente assume
che l’art. 3 della legge n. 87/1994, nella parte in cui si riferisce ad
un rapporto previdenziale non ancora esaurito, richiederebbe la pendenza
di un rapporto giuridico di natura processuale, ossia un contenzioso
pendente, al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.
E
ciò anche alla stregua della giurisprudenza consolidata della Sezione,
dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, secondo la quale
per rapporto giuridico non esaurito deve intendersi non soltanto quello
per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al
quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, la sola
istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, o sia stata
comunque interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione
dell'indennità di buonuscita (tra le tante, cfr. Cons. St. sez. VI,
27.5.2005, n., 2744; 31.1.2003, n.487; 13.5.2003, n.2356).
Sulla
base della richiamata normativa, anche i dipendenti collocati a riposo
prima del 30.11.1984 hanno diritto, pertanto, alla riliquidazione in
questione nel caso in cui il rapporto previdenziale non si sia ancora
esaurito, purchè abbiano presentato, a tal fine, apposita domanda
all’amministrazione entro e non oltre il termine anzidetto, e siano in
possesso, ai fini del conseguimento del richiesto beneficio, di due
specifici requisiti: e cioè, da una parte, la presentazione nei termini
della domanda e, dall’altra, la sussistenza di un rapporto non
giuridicamente esaurito, intendendosi per tale non soltanto quello per
il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale
sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, la sola istanza
per ottenere la rideterminazione dell’indennità, senza che sia
necessario il requisito della pendenza del giudizio o sia stata comunque
interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita, (presupposto quest’ultimo che si configura non solo con
la pendenza di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione
dell'indennità di buonuscita, ma anche con l’interruzione della
prescrizione. (cfr. Sez VI n.2744/2005 cit).
Non
appare, di conseguenza, inficiata dai vizi di legittimità dedotti nel
motivo in esame la gravata pronuncia, che in proposito ha ritenuto di
accogliere la prima delle sopra descritte pretese della parte
ricorrente, risultando documentato in atti che l’istante,
successivamente alla data del suo collocamento a riposo, aveva richiesto
all’Amministrazione la riliquidazione della indennità di buonuscita con
inclusione nella base di calcolo della stessa dell’i.i.s. ed essendo
tali richieste, comunicate all’Ente competente mediante reiterate
raccomandate con scadenza infraquinquennale, atti idonei alla messa in
mora dell’Amministrazione e, conseguentemente, ad interrompere il
termine prescrizionale quinquennale del diritto dell’interessato alle
maggiori somme spettanti per effetto dell’inclusione dell’i.i.s. nella
base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
2.3.
Non può essere positivamente valutato nemmeno il secondo motivo
dell’appello, con il quale la s.p.a Rete Ferroviaria Italiana critica il
capo della sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto al
pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte
eccedente rispetto all’importo degli interessi, sulle somme spettanti a
seguito di riliquidazione dell’indennità di buonuscita; e ciò con
richiamo all’art. 2, comma 4, della legge n. 87/1994.
Tale
norma dispone, invero, che le somme “dovute a titolo di prestazioni ai
sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del
presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a
rivalutazione monetaria”.
Tale
precisazione, in effetti - come recentemente statuito da questa Sezione
in altre decisioni emesse su appelli, discussi alla pubblica udienza
dell’11.1.2008, della stessa Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso
analoghe sentenze dello stesso TAR per l’Emilia Romagna, Sezione di
Parma - concerne soltanto gli interessi e la rivalutazione eventualmente
prodottisi, sulla quota riliquidata, antecedentemente alla legge
n.87/1994 e alle date ivi indicate per lo scaglionamento delle
corresponsioni, essendo, infatti, la citata legge successiva alla
pronuncia n.243/1993 della sentenza Corte costituzionale, che aveva
dichiarato incostituzionali, e dunque con potenziale effetto “ex tunc”,
con riferimento al nascere del diritto, le norme che non prevedevano
meccanismi di computo dell'i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto, per
non essere rispettato il principio di sufficienza delle retribuzioni,
anche differite, stabilito dall'art. 36 della Costituzione ed avendo,
peraltro, affermato i giudici costituzionali che i meccanismi di computo
dell'i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto “saranno realizzati dal
legislatore secondo scelte discrezionali …, determinando la misura, i
modi e i tempi di detto computo, per rendere in concreto realizzabile il
diritto medesimo” e che l'intervento del legislatore “deve avvenire con
adeguata tempestività”, pur nella difficoltà di reperimento e di
destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari
che ne conseguono, nell’ambito dell'impostazione e della formulazione
di scelte globali della politica di bilancio.
Il
divieto di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, ex
art. 2, comma 4, della legge n. 87/1994, perciò - come ribadito nelle
recenti menzionate decisioni della Sezione - non incide affatto
sull’ipotesi di ritardo nei pagamenti delle quote, rispetto alle date
espressamente e innovativamente stabilite dall’art. 3, ritardo al quale
devono essere applicati i principi individuati in materia dal Consiglio
di Stato secondo cui il tardivo pagamento dei crediti previdenziali
produce interessi, con rivalutazione monetaria, secondo i criteri di
legge.
Anche la doglianza da ultimo esaminata deve essere, pertanto, disattesa.
2.4. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il ricorso in appello va dunque respinto.
Sussistono,
peraltro, giustificate ragioni per disporre, tra le parti in causa, la
compensazione delle spese dell’attuale fase di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe
specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza
impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 15 gennaio 2008, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei Signori:
..
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....22/04/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 950/2003
FF
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